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Non applicazione della ritenuta sulle somme che non entrano nella disponibilità degli aventi diritto

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza circa il caso di un’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti, in dubbio sull’applicazione delle ritenute d’acconto sulle somme non disponibili per gli aventi diritto (Agenzia delle entrate, risposta 14 marzo 2024, n. 71).

L’articolo 1 del TUIR prevede che il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6.

In relazione al concetto di ”possesso” del reddito, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la disposizione normativa intende riferirsi, più che alla titolarità giuridica dei redditi, alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d’imposta. 

 

Nel caso di specie, l’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti intende versare al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 343, della Legge n. 266/2005, le somme relative alle posizioni degli agenti risultati irreperibili che derivano dai contributi versati dagli stessi e che sono stati investiti in polizze. Come previsto dal comma 345 del medesimo articolo 1, il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge ed in particolare dall’articolo 2952 c.c..

In tale contesto l’intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti legali di riversamento al Fondo in oggetto degli importi delle polizze prescritte.

Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”dormienza”, gli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.

Pertanto, a seguito della devoluzione al Fondo né gli Agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.

 

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme. Pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

 

Infine, l’Agenzia ricorda che non si applica alle associazioni l’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, secondo il quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Ne deriva che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e, dunque, nei confronti, in particolare, dell’ultimo legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale.