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Infortunio sul lavoro e malattia professionale: la rivalutazione per il 2024



Le prestazioni economiche previste per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 25).


L’INAIL ha comunicato che per l’anno 2024 la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti è stata effettuata, con decorrenza dal 1° luglio 2024, sulla base della variazione percentuale del 5,4% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. 


Con la circolare in commento, l’Istituto ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.


Prestazioni economiche


Tra le prestazioni economiche incluse nella circolare in argomento vi sono le rendite per inabilità permanente. In questo caso, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 96,474 euro.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:







Retribuzione annua minima euro 20.258,70
Retribuzione annua massima euro 37.623,30

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i sopra citati importi della retribuzione media giornaliera (96,47 euro) e della retribuzione annua minima (euro 20.258,70), la retribuzione annua massima è così fissata:










Comandanti e capi macchinisti euro 54.177,55
Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 45.900,43
Altri ufficiali euro 41.761,86

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 30.577,54 euro.


Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:


 










Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale

euro 30.577,54

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

minimo euro 20.258,70


massimo euro 37.623,30

Lavoratori autonomi Retribuzione annua convenzionale

euro 20.258,70 

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 66.366,14 euro.


Riliquidazione delle prestazioni in corso


Per quanto riguarda la riliquidazione delle prestazioni in corso, in particolare per le rendite per inabilità permanente, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:







Per l’anno 2022 e precedenti 1,054
Per l’anno 2023 e I semestre 2024 1,000

Più nel dettaglio, 


la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito:

















Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54 (NOTA 13)
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

minimo euro 20.258,70


massimo euro 37.623,30

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 Retribuzione minimale del settore industria euro 20.258,70 (NOTA 14)

Infine, per i casi di integrazione rendita relativi al 2023 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.