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Il Decreto Flussi è legge: le novità della conversione

Introdotte la quota di riserva del 40% degli ingressi alle lavoratrici, nuove regole per i ricongiungimenti e per le domande di nulla osta (Legge 9 dicembre 2024, n. 187).

Il Decreto Flussi (D.L. n. 145/2024) è stato convertito in Legge n. 187/2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre. Diverse le novità introdotte nell’iter parlamentare culminato nell’approvazione al Senato del 4 dicembre scorso, tra le quali la norma che riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 (articolo 2, comma 7-bis, D.L. n. 145/2024), la nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028 (articolo 2-bis) e le nuove regole sui ricongiungimenti familiari (articoli 12-ter, comma 1-bis e articolo 12-quater).

La quota di ingresso per le lavoratrici

La legge di conversione ha stabilito che per gli ingressi è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze fuori quota. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva citata si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all’assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

I ricongiungimenti familiari

Cambiano le regole sui ricongiungimenti che ora potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno 2 anni nel territorio nazionale, mentre l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti.

Irricevibilità delle domande di nulla osta 

Infine, vengono rigettate le domande di nulla osta avanzate da datori di lavoro che, tra l’altro, abbiano commessi reati relativi all’intermediazione illecita di manodopera, alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone e all’acquisto di schiavi (articolo 1, comma 1, numero 2, capoverso 2-ter).