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Flussi migratori e lavoro: le nuove disposizioni urgenti

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce tra l’altro novità normative in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri e di tutela e assistenza alle vittime di caporalato (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2024, n. 98).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento integra nella sua prima parte la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita recentemente con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Le novità nelle procedure d’ingresso

Il Governo ha deciso di intervenire con urgenza con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente significativi vi sono:

– precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
– interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
– obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
– limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività
– possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

I provvedimenti sul caporalato

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione, alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. 

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Viene esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.