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Conversione Decreto Sport: dipendenti P.A. e prestazioni sportive dei volontari

Pubblicata in G.U. la Legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante – fra le altre – disposizioni urgenti in materia di sport. Confermate le novità relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività sportiva e alla gestione dei rimborsi spese dei lavoratori volontari.

Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche  amministrazioni. In particolare, gli interventi legislativi, per i casi in cui l’importo dei corrispettivi non superi complessivamente i 5.000 euro annui, consentono le prestazioni di lavoro sportivo sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Le novelle intervenute introducono, inoltre, per l’ambito del lavoro sportivo, una norma speciale relativa ai termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi ai pubblici dipendenti per lo svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione: modificando il comma 11 dell’ articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (come già accennato, l’obbligo di comunicazione riguarda gli incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, quindi esso a seguito delle novità intervenute si applica, nell’ambito del lavoro sportivo, esclusivamente per i casi di corrispettivi superiori ai 5.000 euro annui).

Il comma 2 dell’articolo 3 abroga invece l’articolo 53, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale riguarda la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l’abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale.

Prestazioni sportive dei volontari

La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 novella per intero l’articolo 29, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2021, ridefinendo la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari (rese, come noto, al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo).

L’intervento legislativo consente, in favore dei soggetti in esame, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, fermo restando il divieto di ogni altra forma di remunerazione. La possibilità del riconoscimento è subordinata alla condizione che il competente ente, organizzazione o società, con proprie deliberazioni, individui le tipologie di spese e delle attività di volontariato rientranti nelle forme di rimborso forfettario. I rimborsi possono essere riconosciuti anche qualora l’attività sia svolta nel comune di residenza del soggetto volontario (in precedenza il rimborso era riconosciuto esclusivamente per le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per le spese oggetto di autocertificazione).

I rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, tuttavia, si specifica che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l’applicazione dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

E’ introdotto, altresì, un obbligo di comunicazione relativo ai rimborsi  forfettari in oggetto. Gli enti eroganti i rimborsi ai volontari sono infatti tenuti a comunicare i relativi nominativi e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL. La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, nonché tramite il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), di cui all’articolo 73 del medesimo codice.