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Controlli su denaro contante: le novità di maggior interesse sul decreto di adeguamento

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli analizza il decreto legislativo del 10 dicembre 2024, n. 211, che rappresenta un significativo adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’unione o in uscita dall’unione (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 gennaio 2025, n. 1)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 211/2024 di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione, di cui al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018. Il decreto, in vigore a partire dal 17 gennaio 2025, apporta modifiche:

  • al D.Lgs.n. 195/2008, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005», al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, secondo quanto previsto dai criteri di delega di cui all’articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023;

  • alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», ai fini del coordinamento con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2022-2023.

La novella legislativa estende ai militari della Guardia di Finanza poteri analoghi a quelli dei funzionari doganali, consentendo loro di accertare autonomamente le violazioni, anche negli spazi doganali, e di disporre misure come il trattenimento temporaneo e il sequestro di denaro contante.

Il decreto modifica, inoltre, la definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, in conformità con la definizione contenuta nell’articolo 1, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2018/1672, già applicabile alle movimentazioni extra- UE.

Rientrano, pertanto, nel concetto di “denaro contante”:

  • denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate;

  • valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

  • strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller’s cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;

  • beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;

  • carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente.

In ragione di tale modifiche, la definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali.

Viene anche stabilito che il denaro contante, oltre ad essere soggetto agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni transfrontaliere di importo pari o superiore a 10.000 euro, debba anche essere messo a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia a fini di controllo.

 

Il D.Lgs. n. 211/2024 prevede, tra l’altro, l’inserimento, nel D.Lgs. n. 195/2008, del nuovo articolo 3-bis, volto a introdurre nell’ordinamento nazionale l’istituto del “Trattenimento temporaneo del denaro contante“.

 

Infine, relativamente al regime sanzionatorio, sono da segnalare numerose novità introdotte dal nuovo decreto, in particolare sugli istituti connessi, quali il sequestro e l’oblazione.