In attesa della stipula del CCNL previsti incrementi economici e novità sul contratto a tempo determinato
Il 24 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl l’accordo ponte per il personale dipendente da Centri di riabilitazione e Residenze sanitarie assistenziali associati.
L’accordo entrerà in vigore dal 1° marzo 2024 fino al 30 giugno 2024, conservando però efficacia fino alla stipula del nuovo CCNL.
Di seguito le novità.
Incrementi economici
Dal 1° marzo 2024 previsti i seguenti incrementi economici per 13 mensilità annue destinati ai lavoratori beneficiari del superminimo (Elemento Aggiuntivo della retribuzione, ERA).
Categoria | Elemento Retributivo Aggiuntivo |
A | 65,57 euro |
B | 61,68 euro |
C | 104,80 euro |
D | 2,80 euro |
E | 1,06 euro |
F | 194,00 euro |
G | 130,00 euro |
H | 318,50 euro |
Quadri | 230,00 euro |
Con la stessa decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato nelle qualifiche e nelle categorie contrattuali di seguito indicate, purché non beneficiario del superminimo, i citati incrementi sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella seguente tabella,.
Qualifica | Categoria | Integrazione ERA |
Operatore socio sanitario | D | 43,53 euro |
Massaggiatore (ad esaurimento) | E | 99,99 euro |
Impiegato di concetto | E | 54,50 euro |
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, G Psicologo, Sociologo, Pedagogista, | G | 289,50 euro |
Vice direttore amministrativo, Direttore di unita operativa, Capo area | H | 289,50 euro |
Direttore di Centro e Direttore Quadro amministrativo, entrambi di | Quadro | 630,49 euro |
Direttore di Centro e Direttore Quadro amministrativo, entrambi di autorizzati e contrattualizzati dal SSN | Quadro | 1175,68 euro |
Per il personale titolare del superminimo appartenente a tutte le qualifiche e le categorie contrattuali di inquadramento si applica unicamente un incremento mensile (ERA, per 13 mensilita annue) di 40,00 euro lordi.
Tutti gli incrementi previsti con quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o titolo e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici.
Contratto a tempo determinato
Vengono inserite le seguenti causali:
– esigenze per punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale
organico;
– per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
– necessità conseguenti all’attivazione di nuovi servizi o attività o realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
– esigenze legate all’organizzazione di colonie estive o invernali o alla gestione, per una parte dell’anno, di attività turistiche e ricettive;
– introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
– assunzione del personale sanitario o socio-sanitario per cui la Struttura si sia avvalsa delle disposizioni di legge in materia di esercizio temporaneo di attività
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero;
– temporanea inidoneità o idoneità parziale accertate ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 o dell’art. 5 L. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione.
In considerazione di quanto pattuito, i Sindacati deliberano di revocare lo sciopero nazionale di settore, indetto per il prossimo 31 gennaio