Prevista l’integrazione al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (D.L. 2 febbraio 2024, n. 9).
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio il D.L. n. 9/2024 recante le “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.
Il provvedimento, approvato nel Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso ed entrato in vigore il 3 febbraio, stabilisce all’articolo 4 misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, per quel che riguarda gli interventi urgenti per fronteggiare eventuali crisi occupazionali dei lavoratori dipendenti dell’indotto delle imprese strategiche, prevede una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.
Le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti
In sostanza (articolo 4, comma 1), ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale viene riconosciuta, per il 2024 nel limite di spesa di 10 milioni di euro, dall’INPS una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane.
Tuttavia, le integrazioni al reddito in questione sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al citato D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 4, comma 5). Peraltro, i periodi di utilizzo dell’integrazione al reddito autorizzati non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del D.Lgs. n. 148/20215 e in relazione a queste integrazioni al reddito non è dovuto il contributo addizionale (comma 6).
Le imprese ammesse
Ma quali sono le aziende che possono rientrare nel concetto di indotto delle imprese strategiche?
Il D.L. n. 9/2024 individua (articolo 4, comma 2) il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi a oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati che costituiscono l’oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del decreto in commento, il 70% del fatturato complessivo dell’impresa destinataria delle commesse.
Le modalità
Con un apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori (articolo 4, comma 3), al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, (articolo 4, comma 4) i datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all’accordo quadro, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all’INPS, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti.
Le integrazioni al reddito in argomento sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di
ogni periodo di paga (comma 7). Il relativo importo viene rimborsato dall’INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza (articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015). In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.