Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

Edilizia Industria Ragusa: firmato il nuovo CIPL

Firmato il 9/3/2022, tra ANCE Ragusa e FENEAL-UIL Sicilia Centrale, FILCA-CISL Ragusa-Siracusa, FILLEA-CGIL Ragusa, il CCPL integrativo del CCNL 18/7/2018 Edilizia Industria da valere per tutto il territorio della provincia di Ragusa

 

Il nuovo CIPL firmato il 9/3/2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell’Edilizia Industria della provincia di Ragusa, decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 31/12/2023.

Indennità di trasporto
Con decorrenza dall’1/3/2022 all’operaio che, con mezzi propri, raggiunge la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), è dovuta una indennità di trasporto giornaliera.
Il valore dell’indennità di trasporto giornaliera viene fissata, a regime, in € 0,70 complessivi che verranno corrisposti secondo la seguente tempistica:

– con decorrenza dall’1/3/2022, € 0,40;
– con decorrenza dall’1/1/2023, aumento di € 0,30 (raggiungendo così il valore a regime).

L’indennità di cui sopra non è dovuta quando l’Impresa mette a disposizione dell’operaio un proprio mezzo aziendale che consente al Lavoratore il raggiungimento della sede dell’impresa, ovvero del luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), partendo dalla propria residenza e/o domicilio utilizzando detto mezzo in dotazione.
Le Parti convengono di differenziare l’entità dell’indennità di trasporto nelle seguenti ulteriori misure che verranno corrisposte in aggiunta all’indennità di trasporto giornaliera di cui ai commi precedenti quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all’art. 8 del CIPL 13/3/2017 (km 4 dal perimetro urbano indicato nei piani regolatori), con mezzi propri:

A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 1,00 giornalieri;
B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 2,00 giornalieri;
L’indennità di trasporto, ove spettante, ferme le cause di esclusione di cui al terzo comma, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla CIGO a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure in cantiere.

Indennità sostitutiva di mensa
Le Parti concordano che, a far data dall’1/3/2022 la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa avvenga tramite la consegna di appositi e nominativi “buoni pasto elettronici” il cui valore nominale è fissato in € 4,00 giornalieri corrispondente ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di:

A. € 2,90 al giorno, pari a € 0,3625 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di “Part Time”;
B. € 3,32 al giorno, pari a € 0,415 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze è presente anche un solo operaio assunto in regime di “Part Time”;

Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall’art. 51 del DPR 22/12/1986 n. 917 come modificato dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.
L’importo dell’indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:

a) l’Impresa provvede a calcolare l’ammontare mensile dell’indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
b) l’importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa.
C. l’indennità sostitutiva di mensa accantonata, nella fattispecie di cui alla precedente lettera A., sarà integrata dalla premialità.

La Cassa Edile stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore “buoni pasto” la quale Società potrà provvedere al recapito delle “card” ad ogni Operaio avente diritto garantendo comunque che l’indennità nominale di € 4,00 giornaliere sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole “card”.
Nei cantieri ove la mensa è già istituita l’Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.
L’indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.
Nel caso dei cosiddetti “grandi cantieri”, intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt. 88 e 113 del CCNL 18/7/2018, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l’ANCE Ragusa e le OO.SS. competenti per territorio.

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le Parti verificano la dovuta erogazione dell’EVR per l’anno 2022, con aliquota provinciale al 3%, per il periodo aprile 2022/marzo 2023, come conseguenza dell’andamento prima rilevato, avendo a mente che l’erogazione dell’EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato) deve essere assolto dall’Impresa con la corresponsione mensile degli importi risultanti con effetti dall’1/4/2022.
Determinata, così, la percentuale dell’EVR 2022 a livello provinciale (3%), al livello aziendale ogni Impresa, nel suo complesso – al di là delle singole unità produttive dislocate sul/i territorio/i – procederà al calcolo dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance aziendale raffrontando la media del triennio 2021/2020/2019 con media del triennio 2020/2019/2018:
– Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
– Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
– Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura ridotta prevista dall’art. 38 del CCNL 1/7/2014, che qui si intende interamente riportato.
Le Parti, infine, confermano che, per l’intera vigenza del presente Contratto, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno, per determinare la misura dell’EVR a valere per il periodo aprile dell’anno corrente e fino al mese di marzo dell’anno successivo.

Premialità alle imprese
La premialità, (come precisato anche in Circolare Ance Siracusa) in termini di bonus sui contributi versati e su integrazione dell’indennità di mensa, viene riconosciuta solamente alle imprese che non abbiano operai assunti in regime di “Part-Time”:
– il “Bonus premialità” viene confermato, potenziato e semplificato, ammontante al 40% dei contributi versati dalle imprese a titolo di Cassa Edile ed Ente Sfera, mentre un ulteriore 10% di bonus, portando così al 50% dei contributi versati, viene riservato alle Imprese che si siano dotate dell’Attestato di Asseverazione emesso dall’Ente Sfera o da un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Il nuovo Bonus verrà concesso a tutte le imprese che abbiano effettuato la formazione esclusivamente tramite l’Ente Sfera o un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Le domande, come sempre, devono essere presentate alla Cassa Edile entro il 30 aprile, per il semestre ottobre 2021-marzo 2022, ed entro il 31 ottobre, per il semestre aprile 2022-settembre 2022.
– L’integrazione sull’indennità sostitutiva di mensa viene fissata a € 0,42 giornaliere.

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato il rinnovo

Siglato l’8/3/2022, tra l’ANCE Napoli, aderente all’ANCE e la FeNEAL UIL territoriale di Napoli, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti dell’industria edile di Napoli, in vigore dall’1/3/2022 fino al 30/6/2024.

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.

Operaio di produzione

I.T.S.

Livello 4 1,545
Livello 3 (Operaio Specializzato) 1,439
Livello 2 (Operaio Qualificato) 1,290
Livello 1 (Operaio Comune) 1,111

Discontinui

I.T.S.

D5 (Operaio Specializzato) 1,416
D4 (Operaio Qualificato) 1,269
D3 (Operaio Comune) 1,092
D1 (Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti senza alloggio) 0,941
D2 (Custodi, portinai, guardiani con alloggio) 0,816

Il premio di produzione per gli impiegati è confermato nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.

Premio di Produzione

Importo

Livello 7 e 7Q (Categoria I Super) € 369,87
Livello 6 (Categoria I) € 337,80
Livello 5 (Categoria II) € 283,16
Livello 4 (Assistenti Tecnici) € 259,45
Livello 3 (Categoria III) € 239,11
Livello 2 (Categoria IV) € 216,35
Livello 1 (Primo impiego) € 186,01

Elemento variabile delle retribuzione (E.V.R.)

Le Parti per calcolare l’E.V.R. 2022, in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, compareranno i dati del triennio 2021-2020-2019 con quelli del triennio 2020-2019-2018.
Le Parti stabiliscono che, ai fini delle successive verifiche annuali, i due trienni di comparazione slitteranno, ogni anno, in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, nel caso due parametri risultassero pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Lavori speciali

A) Lavori marittimi: Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nel contratto integrativo, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto. Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

B) Lavori in galleria: Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie, per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione verrà riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.

Trasporti

Le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:
a. Per gli operai in € 2,48/giorno pari a € 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b. Per gli impiegati in € 53,63 mensili.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa. L’indennità di trasporto per gli impiegati, nel caso del part time orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del part time verticale, l’indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di effettivo lavoro.

Mensa

Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun’impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 5,25.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dall’1/3/2022 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 6,48 giornalieri pari a € 0,81 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dall’1/3/2022 è stabilita in € 140,13 mensili.
Qualora le aziende optassero per l’adozione del ticket elettronico, l’importo giornaliero del sostitutivo mensa sarà pari ad € 7.

Indennità di reperibilità

Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

Contributo sindacale per i lavoratori non iscritti a CCNL Carta lndustria

Nel corrente mese di marzo 2022 verrà effettuata, a fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, un contributo Contributo spese trattativa rinnovo CCNL ai dipendenti non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale

Il 28/7/2021 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cartai e Cartotecnici sottoscritto da Assocarta, Assografici, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 19/10/2021 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici.
A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 25,00 a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di marzo 2022. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendessero versare la quota ne hanno dovuto dare avviso tramite mail agli uffici del personale dell’Azienda entro il 28/2/2022. Ai Lavoratori e alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente riproporzionata in ragione del ridotto orario di lavoro.
Gli importi trattenuti saranno versati dalle aziende su c/c utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN C/C: IT 85 Y 02008 05211 000400913583 CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1712 UNICREDIT – AGENZIA BONCOMPAGNI – VIA BONCOMPAGNI 16/D – 00187 ROMA
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattarci in Associazione al numero 03926100243 o scriverci all’indirizzo e-mail: battaglia@assografici.it.
Inoltre, da gennaio 2022 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale ha previsto l’iscrizione obbligatoria di tutte le aziende del settore cartotecnico, con esclusione delle aziende cartarie e del converting del tissue, all’E.N.I.P.G.
L’iscrizione è obbligatoria già dall’1/1/2022 anche se comporterà il pagamento di un contributo solo dal 2023. In considerazione delle esigenze legate all’evoluzione tecnologica e dei processi organizzativi e produttivi, le Parti riconoscono l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale.
L’Ente è da sempre operante in ambito grafico, e da diversi anni anche in quello cartotecnico, col compito di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del nostro settore, nonché del personale già in forza per quanto attiene al continuo aggiornamento professionale.
In tal senso, fondamentale sarà il contributo che le aziende cartotecniche potranno dare nell’orientare l’E.N.I.P.G. verso le effettive esigenze che dovranno guidare la scelta formativa sia rivolta ai giovani delle scuole che al personale in forza che dovrà, di volta in volta, adeguare le proprie competenze al continuo e rapido sviluppo tecnologico.

CIPL Edilizia Industria – Pesaro: stabilito l’EVR per il 2023

Definito il rinnovo dell’ EVR per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino

In data 21 dicembre 2022 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo sul rinnovo dell’EVR relativamente all’anno 2023 per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino.
Come previsto dal CCNL Edilizia – Industria, infatti, le Parti Sociali hanno verificato che i quattro parametri (numero lavoratori iscritti, ore, numero di imprese iscritte e massa salariale denunciata alla alla Cassa Edile di Pesaro) abbiano registrato un andamento positivo e, sulla base dei dati verificati, le imprese tenute all’applicazione dell’Accordo integrativo del 19 settembre 2019 per la Provincia di Pesaro Urbino (accordo istitutivo dell’EVR) riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2023 l’EVR nella misura del 4% calcolata sui  minimi tabellari.
Le imprese potranno applicare ai loro dipendenti l’EVR calcolato su base territoriale oppure un valore di EVR ridotto nel caso in cui dimostreranno la presenza di uno o più indicatori aziendali negativi.
Nel caso di applicazione dell’EVR su base aziendale, l’impresa dovrà provvedere ad un confronto dei propri dati relativi ad ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari valido ai fini IVA, tra la media del triennio 2022/2021/2020 e quella del triennio 2021/2020/2019.
Se entrambi i parametri risultassero positivi, l’impresa erogherà l’EVR nella percentuale maturata a livello territoriale, mentre se entrambi i parametri risultassero negativi, l’impresa non dovrà erogare nulla a titolo di EVR; infine se uno dei due parametri risultasse pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%.
In entrambi i casi l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad Ance Pesaro ed alla Cassa Edile.

Esonero contributivo in agricoltura

Presentazione delle domande per l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (INPS – Messaggio 16 marzo 2022, n. 1216)

 

Il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, a decorrere dal 17 marzo 2022, sia per la visualizzazione sia per la predisposizione delle bozze di domande. La predisposizione delle bozze non rileva ai fini della presentazione delle domande. Ai fini dell’accesso all’esonero è necessario che le bozze siano convalidate e inviate singolarmente.
A decorrere dal 27 marzo 2022 i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza.
La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo; il termine di presentazione della domanda è, quindi, il 26 aprile 2022, fermo restando quanto precisato di seguito per il superamento del limite delle risorse disponibili.
Al riguardo si evidenzia che, qualora dal monitoraggio delle risorse utilizzate emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori. L’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda costituisce il criterio per l’individuazione delle istanze che accedono all’esonero nell’ambito del predetto limite di spesa.

Datori di lavoro che presentano la domanda di esonero

Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo CIDA, sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata.
Nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”.
Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza dell’indirizzo pec, della comunicazione a mezzo posta ordinaria dell’importo autorizzato in via definitiva i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Con specifico messaggio sarà data notizia dell’avvenuto invio delle predette comunicazioni ed evidenziata la data di scadenza entro cui i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento.
Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, nonché del rispetto del massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’importo dell’esonero fruibile non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile nel mese di febbraio 2021.
Per le aziende con CIDA si precisa che l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021.
Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.
Per i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero con riferimento sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD) riferiti al I trimestre di competenza 2021 e l’emissione di riferimento.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare con le scadenze successive, secondo le consuete modalità.

Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda

Il modulo di domanda esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021; detto importo potrà essere variato in diminuzione.
L’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni.
Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima posizione aziendale sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.
In caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare, la domanda di esonero dovrà essere inviata negli stessi termini previsti per l’invio delle domande telematiche dal 27 marzo 2022 al 26 aprile 2022 alla casella di posta elettronica certificata della Struttura territoriale competente alla gestione della posizione contributiva, dall’erede legittimo, testamentario o in comunione ereditaria con oggetto: “Domanda di esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021 eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto  deceduto)”, allegando il modulo “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021” reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) in “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, allegando la seguente documentazione:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dall’erede che chiede l’esonero, in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o testamentaria);
– copia del documento di riconoscimento dell’erede che chiede l’esonero.
Sono legittimati alla trasmissione della domanda anche i soggetti delegati dall’erede.
Si evidenzia che le domande di esonero presentate per le posizioni contributive riferite ai contribuenti deceduti in data antecedente o pari al 13 febbraio 2021 saranno respinte.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, nei canali di “Comunicazione bidirezionale” sarà consultabile l’esito dell’istanza; in caso di esito positivo, l’importo autorizzato sarà comunicato anche a mezzo specifica news.
I beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell’importo autorizzato nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”; tale data sarà resa nota con specifico messaggio.
L’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.
Per i lavoratori autonomi che accedono all’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o all’esonero under 40 di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 l’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata) ove risulti capienza.
Si evidenzia, infine, che l’importo autorizzato in via definitiva può essere diminuito a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

INPS: Nuove categorie di prestazioni nel SIUSS

Introduzione di nuove categorie nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS (Inps – Messaggio 18 marzo 2022, n. 1244)

Per rispondere alle esigenze emerse nel tempo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha consentito di introdurre nuove categorie di prestazioni sociali nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS, rispetto a quelle elencate nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento del Casellario dell’assistenza).
Recentemente, si è reso necessario introdurre le seguenti nuove categorie:

a. A1.05.01: Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza;
b. A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).

a. Contributi affitto

La categoria A1.05.01 accoglierà i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale indicato a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
In merito a tale adempimento, l’Istituto ha previsto di gestire i dati afferenti ai descritti contributi affitto erogati dai Comuni a decorrere dal 2021, rendendoli disponibili, così come inviati dagli stessi Comuni al SIUSS – Casellario assistenza alla procedura Reddito di Cittadinanza (RdC), attuando in modalità automatizzata le dovute compensazioni.
In ordine a tale aspetto si rappresenta che i Comuni dovranno inviare, nella categoria indicata, i dati relativi ai contributi affitto erogati a partire dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le locazioni. I contributi affitto diversamente finanziati o riguardanti altre annualità dovranno essere trasmessi nella categoria preesistente A1.05 – contributi economici per alloggi (considerati cumulabili con il Reddito di cittadinanza).
Quindi:
A1.05 – Contributi Economici per Alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze. Tale contributo si ritiene cumulabile con la quota b del Reddito di cittadinanza;
A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.
I dati relativi ai contributi affitto in questione dovranno essere trasmessi al SIUSS come “prestazioni periodiche” indicando obbligatoriamente:

– la data inizio dell’erogazione;
– la data fine dell’erogazione;
– l’importo mensile erogato.

I dati relativi alle nuove prestazioni saranno trasmessi al SIUSS utilizzando le consuete modalità di trasmissione.
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

b. Misure delle Province autonome
La categoria A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza – accoglierà le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza erogate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali misure sono adottate e finanziate dalle stesse Province autonome secondo i propri ordinamenti e “comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc”.
Le Province autonome trasmetteranno pertanto al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022.

Covid-19: nuove misure per superare l’emergenza

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DL che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Tra le altre misure del provvedimento:
– viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– fine del sistema delle zone colorate;
– capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
– verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19, pertanto il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
– fine del sistema delle zone colorate
– graduale superamento del green pass
– eliminazione delle quarantene precauzionali (Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri 17 marzo 2022, n. 67).

CCNL AGENZIE DI VIAGGI: posticipate le tranche di una tantum

 

 

Firmato il 9/3/2022, tra FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 dal CCNL per i dipende per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo

Le Parti, considerata la situazione di crisi in cui si trova ancora oggi l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi, imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, si sono incontrate il 9 marzo 2022 e hanno convenuto:

a) di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31/10/2022, la II e la III tranche di una tantum, (art. 151 del CCNL 24/7/2019), rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia;

b) per i lavoratori che dovessero cessare il rapporto di lavoro entro la data del 31/10/2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali;

c) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore nel mese di settembre 2022.

Artigianato: aggiornato SINAWEB per le domande FSBA 2022

Aggiornato il sito nazionale SINAWEB per poter presentare la domanda di assegno ordinario FSBA per il 2022, nel rispetto delle procedure nazionali previste.

L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo. Se l’azienda ha avuto bisogno della cassa integrazione sia a gennaio che a febbraio e marzo, serviranno quindi tre diverse pratiche FSBA, tre diversi verbali di accordo sindacale, tre diversi ticket INPS (di tipo Assegno ordinario FSBA anno 2022).
Non sono validi verbali personalizzati, pertanto è accettato esclusivamente il pdf del verbale di accordo sindacale scaricato da SINAWEB.
Non esiste proroga automatica, se a fine periodo richiesto c’è ancora bisogno di cassa integrazione e se l’azienda ha ancora giorni residui da utilizzare (massimo utilizzo 13 settimane nel biennio mobile), occorre presentare in SINAWEB una nuova domanda FSBA.
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l’azienda per esempio nell’anno presenta 10 assegni ordinari, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Per gennaio, febbraio e marzo 2022 il verbale di accordo sindacale può essere retroattivo, con data di firma del verbale eccezionalmente non preventiva.
La scadenza di presentazione delle domande è il 31 marzo 2022. Tuttavia, tale scadenza è indicativa e non tassativa.

Revoca delle prestazioni sociali illegittima per chi sconta la pena senza detenzione

Il contribuente condannato per alcuni reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso conserva il diritto alle prestazioni (Naspi, pensione sociale e invalidità civile) se sconta la pena in modalità alternativa alla detenzione (INPS – messaggio 16 marzo 2022, n. 1197).

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1a Serie speciale Corte Costituzionale n. 27 del 7 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontano reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso (artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422, c.p.) in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Nella sentenza la Corte Costituzionale ha chiarito che la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
Secondo i giudici, l’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.
In merito agli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale e, in specie, all’efficacia temporale della sentenza della Corte, l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, che trova un unico limite nei rapporti c.d. esauriti, vale a dire quei rapporti risolti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ossia per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità.
Pertanto, salvi i c.d. rapporti esauriti, la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia ex tunc, con la conseguenza che, nella fattispecie qui regolata e con riferimento ai casi disciplinati dalla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, non può realizzarsi un effetto di giudicato sulla sanzione della revoca.
Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale in oggetto, l’Inps non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’art. 2, co. 58, L. n. 92/2012, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere, in questa fase di prima applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, possono essere incluse tra le misure alternative alla detenzione, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle di seguito elencate:
– l’affidamento in prova al servizio sociale;
– le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
– la detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
– la detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
– la liberazione anticipata teoricamente inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
– le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 2-bis, D.L. n. 28/2020, conv., con modif., dalla L. n. 70/2020.

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), che sono state inizialmente accolte e, successivamente, decadute (revocate) per effetto delle disposizioni sopra richiamate, possono, su istanza di parte, essere “ripristinate” con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data della revoca, sempre che, alla predetta data, il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
In tali casi, al fine di procedere all’erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) che sono state respinte esclusivamente perché è stata disposta, come sanzione accessoria, la revoca della prestazione di disoccupazione possono, sempre su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Domande di indennità di disoccupazione agricola

Sono oggetto di riesame:
– le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate dai condannati che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, respinte in ragione della sanzione accessoria della revoca della prestazione;
– le domande che, in quanto presentate antecedentemente alla notifica della sentenza da parte dell’Autorità giudiziaria, sono state inizialmente accolte e, successivamente, riesaminate d’ufficio e respinte con la motivazione specifica in argomento.

A tale fine i lavoratori interessati dovranno presentare all’Inps apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La prestazione può essere ripristinata con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
L’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di pensione sociale o di assegno sociale, rigettate solo per l’applicazione dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, possono, su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Prestazioni di invalidità civile

Le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate potranno essere ripristinate, con i relativi arretrati e nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.
Alla predetta istanza dovrà essere allegato il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale l’interessato è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di prestazioni di invalidità civile respinte ab origine potranno essere erogate dalla data della domanda amministrativa qualora il cittadino condannato si trovi a scontare la pena detentiva in una modalità alternativa al carcere.
La domanda di riesame, presentata dall’interessato, deve essere corredata del relativo provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena mediante una misura alternativa alla detenzione in carcere.