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CCNL Cemento Industria: varata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

Presentata la piattaforma contrattuale con la richiesta di un aumento salariale di 220,00 euro ed altri interventi in materia economica e normativa

Le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno reso noto, tramite una nota stampa, l’approvazione della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale collettivo del settore cemento, calce e gesso industria, che riguarda circa 10mila addetti. Con l’accordo siglato il 15 ottobre 2024 si sono adeguati i salari all’aumento inflattivo dell’ultimo triennio 2022-2024, con un aumento di 239,00 euro. Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. 
Con la presentazione della piattaforma le Sigle partono dalla richiesta di un aumento salariale pari a 220,00 euro al livello 140, tenuto conto dei valori inflattivi per i prossimi anni e dell’andamento positivo dei valori di produzione. Viene richiesto anche l’innalzamento dell’elemento di garanzia retributiva a 350,00 euro annui e la previsione dell’erogazione in tutti i casi in cui nell’anno precedente non sia stato contratto un premio di risultato. Sempre in materia economica, per la mensa viene proposto che il costo del servizio sia a carico totalmente dell’azienda, con l’aumento de l’indennità sostitutiva. 
Inoltre, viene ripreso il tema della riduzione dell’orario di lavoro; della formazione professionale che deve essere obbligatoria per tutti; degli investimenti in salute e sicurezza per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, in questo senso è richiesto alle aziende il lavaggio degli indumenti da lavoro; oltre ad un punto chiave quale la difficoltà di reperire manodopera specializzata. Senza dimenticare di implementare nuove disposizioni sull’inquadramento e sulla valorizzazione delle competenze; oltre all’innalzamento dell’aspettativa non retribuita  e alla conservazione del posto di lavoro per malattie gravi, congedi, tutela della genitorialità e il benessere psicofisico dei lavoratori transgender. Previsti interventi anche su trasferta e licenziamenti. In materia di previdenza complementare viene chiesto un aumento dello 0,70% del contributo mensile a carico delle aziende per il focus pensione concreto. 
La piattaforma presentata dai sindacati sarà posta al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 

CCNL Terme: nuovi minimi a partire da ottobre 2024

Con l’ipotesi di accordo, previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti sociali Federterme, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno previsto, con l’ipotesi di accordo siglato l’8 ottobre 2024, nuovi aumenti del minimo tabellare al IV livello, pari a 200,00 euro lordi da riparametrare per gli altri livelli, ripartiti come segue:
– 60,00 euro con la busta paga di ottobre 2024;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2026;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2026.
Di seguito, la tabella con i nuovi minimi retributivi.

Livelli 10/2024 01/06/2025 01/12/2025 01/06/2026 01/12/2026 A regime €/mese
1° SA 112,50 65,63 65,63 65,63 65,63 2.111,72
1° SB 105,47  61,52 61,52 61,52 61,52 1.979,64
95,63 55,78 55,78 55,78 55,78 1.794,86
78,28 45,66 45,66 45,66 45,66 1.469,32
65,63 38,28 38,28 38,28 38,28 1.231,76
4° Super 61,88 36,09 36,09 36,09 36,09 1.161,39
60,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.126,20
53,44 31,17 31,17 31,17 31,17 1.002,82
46,88 27,34 27,34 27,34 27,34  879,97

CCNL Cooperative Sociali: aumenti dal 1° ottobre

Prevista la seconda tranche di aumenti per un importo pari a 30,00 euro al livello C1

Il 26 gennaio scorso è stata sottoscritta dall’Associazione Generale Cooperative Italiane-Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cil, Uil-Fpl, Uiltucs- Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, che ha previsto l’incremento dei minimi conglobati della retribuzione secondo le seguenti scadenze:
– 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al Livello C1;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al Livello C1;
– 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al Livello C1.
Di seguito i nuovi minimi, pubblicati con il verbale di accordo del 5 marzo.

Livello Minimo
F 2 2.455,67
F 1 2.150,18
E 2 1.947,00
D 3 1.803,62
E 1 1.803,62
D 2 1.694,41
C 3 1.605,99
D 1 1.605,99
C 2 1.560,27
C 1 1.515,21
B 1 1.408,89
A 2 1.345,95
A 1 1.333,54

 

Codice della crisi d’impresa: le competenze dell’INPS

Illustrate le disposizioni normative che regolano la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (INPS, messaggio 25 ottobre 2024, n. 3553).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. Infatti, il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (CCII).

In particolare, l’articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in argomento, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo, in sostanza, ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle entrate.

Transazione su crediti tributari e contributivi

L’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. n. 136/2024 ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel nuovo articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

 

CIPL Agricoltura Operai Perugia: sottoscritto il rinnovo

Previsti aumenti del 5% dal mese di settembre

Lo scorso 30 settembre è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile agli operai del settore agricolo e florovivaista di Perugia, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Innanzitutto, è stato previsto un aumento complessivo del 6,2% delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023  in due tranche :
– dal 1° settembre 2024 (5%)
– 1° gennaio 2025 (1,2%).
Previsto, inoltre, un salario minimo di 9,00 euro per i lavori meno qualificati.
Definite maggiori tutele per i lavoratori:
– particolare attenzione alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al contrasto al lavoro irregolare, con la costituzione di uno specifico Osservatorio regionale;
– introduzione delle ferie solidali per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute.

 Ebac: Campania contributo per assunzioni a tempo indeterminato

Previsto un contributo di 550,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevabile a 750,00 euro

L’Ente bilaterale artigianato Campania ha stabilito l’erogazione di un contributo da destinare alle imprese che assumono e stabilizzano i dipendenti con contratti a tempo indeterminato e apprendistato, o che trasformano i contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 
La misura prevede, infatti, un contributo pari a 500,00 euro per ogni dipendente neo assunto o in caso di trasformazione da contratto di apprendistato o tempo determinato in indeterminato. Il suddetto contributo diventerà di 750,00 euro nel caso in cui il dipendente è disabile, donna o uomo over 50. Le imprese dovranno salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all’assunzione, in caso contrario si dovrà rimborsare quanto ricevuto. 
Nell’anno le aziende non possono presentare più volte per lo stesso dipendente analoghe richieste di contributo già concesse, in più le stesse aziende non devono aver effettuato riduzione di personale nell’arco dei dodici mesi. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti: modello Unilav comprovante l’avvenuta assunzione corredata; modello Uniemens del periodo interessato con relativa ricevuta di presentazione; autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (modello Ebac) e fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

CIPL Agricoltura Operai Foggia: siglato l’accordo per il periodo 2024-2027

Per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento economico del 6,50% 

Il 26 settembre 2024 le Organizzazioni Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Foggia, insieme alle Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti Foggia e Cia, hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, valido per il periodo 2024-2027. L’accordo coinvolge l’intera provincia di Foggia ed i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. 
Dal punto di vista economico il nuovo contratto ha previsto un aumento delle retribuzioni del:
5% con decorrenza 1° ottobre 2024;
– ulteriore 1,50% con decorrenza 1° aprile 2025. 
Dal punto di vista normativo sono stati invece previsti meccanismi rafforzati di bilateralità e misure di welfare aziendale, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Per rispondere alle esigenze di chi opera in ambienti spesso esposti a condizioni climatiche difficili è prevista l’introduzione di forniture gratuite e giornaliere di acqua potabile adeguata per i lavoratori e le lavoratrici.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: resoconto dell’incontro sulla trattativa

Punti di incontro tra OO.SS. e parte datoriale, approfondimenti rimandati all’incontro del 7 novembre 2024

Nei giorni scorsi è proseguito l’incontro tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l’associazione datoriale per il rinnovo del CCNL delle istituzioni socio assistenziali Uneba. La parte datoriale ha illustrato alle Sigle una serie di proposte di modifiche agli articoli oggetto di confronto, nella fattispecie: tempo determinato e causali; maternità e paternità; tempi di vestizione. Per quanto concerne l’individuazioni della causali, i sindacati si sono detti favorevoli ad individuare sul 1° livello di contrattazione le causali relative all’utilizzo di contratti a tempo determinato; bocciando la proposta della controparte di rimandare al 2° livello l’individuazione di ulteriori ipotesi. 
Per quanto riguarda, invece, la tutela della maternità e paternità le proposte delle OO.SS. sono state accolte, vale a dire riconoscere il 100% della retribuzione alle lavoratrici in maternità obbligatoria; salvo esprimersi in seguito circa i congedi parentali. 
Infine, su “Divise e indumenti di servizio” è stato inserito, sul 1° livello di servizio, il tempo di vestizione/svestizione. Ulteriori dettagli circa la sovrapposizione dei tempi verranno approfonditi in seguito. Il prossimo incontro è calendarizzato per il 7 novembre 2024

Gestione eventi lesivi: l’accesso per gli intermediari dei datori di lavoro e loro delegati

Dal 23 ottobre 2024 queste figure professionali possono accedere al servizio online e ai relativi dispositivi (INAIL, comunicato 23 ottobre 2024).

L’INAIL comunica che il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi a esso associati dal 23 ottobre 2024 sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e ai loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

Attraverso il servizio “Gestione eventi lesivi” è possibile adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce di infortunio/malattia professionale, visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e inviare le ulteriori informazioni utili al prosieguo dell’istruttoria e alla definizione della pratica di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale.

Gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede INAIL, ai seguenti servizi dispositivi:

– dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
– dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
– informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

CCNL Sanità: incontro del 23 ottobre

Illustrate alle Organizzazioni sindacali le proposte di modifica dell’Aran

Il 23 ottobre 2024, si son riunite al tavolo negoziale dell’Aran le Organizzazioni sindacali per il settimo incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL di settore. 
In tale occasione, l’Aran ha accolto solo alcune delle proposte avanzate dalle OO.SS., avanzando modifiche come:
– la non riassorbibilità del lavoro straordinario per gli incarichi con un valore fino a 5000 euro;
– la possibilità di fruire delle ferie pregresse anche durante il periodo di preavviso;
– l’inserimento all’interno dell’articolato contrattuale, in caso di mobilità, del diritto di conservazione e fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente presso l’Azienda o Ente di provenienza presso la nuova Azienda o Ente.
Ancora non è stato proposto l’incremento quantitativo delle indennità di specificità infermieristica, tutela del malato e pronto soccorso, che saranno comunque a valere sulle risorse esistenti, cioè il 5,78% per l’interno triennio 2022/24 più le risorse espressamente vincolate all’incremento della sola indennità di pronto soccorso.
Dal punto di vista normativo, le OO.SS. non hanno ricevuto ancora riposte relativamente all’orario di lavoro, alla fruizione della pausa e al diritto alla mensa e buoni pasto e alla richiesta di incrementarne il valore e di eliminare la quota di contribuzione a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
A fronte di ciò, nelle prossime settimane verrà innalzato il livello di protesta e di mobilitazione