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CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: nuovi minimi con la retribuzione di novembre

Nella busta paga di novembre nuovi importi dei minimi per i dipendenti del settore

Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno riconosciuto ai lavoratori nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° novembre 2024. All’importo della paga base si aggiunge quello dell’elemento distinto della retribuzione. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Edr Totale
Quadro S 3.239,01 10,33 3.249,34
Quadro 2.894,65 10,33 2.904,98
A1 2.555,68 10,33 2.566,01
A2 2.323,37 10,33 2.333,70
B1 2.148,39 10,33 2.158,72
B2 2.010,08 10,33 2.020,41
C1 1.871,83 10,33 1.882,16
C2 1.772,01 10,33 1.782,34
C3 1.718,30 10,33 1.728,63
D1 1.664,59 10,33 1.674,92
D2 1.572,43 10,33 1.582,76
D3 1.322,88 10,33 1.333,21

CCNL Federcasa: siglato il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti salariali, maggiori tutele e nuove regole sul lavoro agile

Il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl, Fesica-Confsal hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024. 
Dal punto di vista economico, il nuovo testo contrattuale prevede:
– un incremento del 7,5%, della retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1, pari a 145,42 euro lordi mensili, da riparametrare sugli altri livelli, con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024;
– il 7% Una Tantum che copre dal 1° gennaio 2024 fino al 30 novembre 2024;
– il 3% Una Tantum del 2022 e 3% Una Tantum del 2023 complessivamente pari a circa a 1200,00 euro lordi sul biennio con i pagamenti spalmati sull’anno 2025. 
Vengono inoltre riviste le declaratorie professionali, viene riconosciuta una indennità per coloro che svolgono incarichi pericolosi (operai, manutentori, sportellisti e custodi) e rivista la classificazione, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei vari profili professionali.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024. 

Fondo Sanilog: scadenza versamento entro il 16 novembre

Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

CCNL Servizi Anpit-Cisal: da novembre previsti nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di novembre in arrivo nuove retribuzione

Le Parti datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario, con l’assistenza di Cisal, hanno sottoscritto il 29 ottobre 2021 un CCNL, con decorrenza 1° novembre 2021 e scadenza al 31 ottobre 2024, stabilendo nuovi minimi retributivi da erogare al 1° novembre 2024.
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, forniscono servizi distributivi o gestiscono piattaforme logistiche. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi.
 

Livello Minimo
Dirigente 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.404,00
A1 (ex A2) 2.089,60
A2 (ex A3) 1.879,20
B1 1.671,20
B2 1.512,80
Venditore Gestionale 1.504,08
Venditore 1 1.361,52
C1 1.356,80
C2 1.250,40
Venditore 2 1.221,12
D1 1.146,40
Venditore 3 1.125,36
D2 1.040,00

La riduzione dei premi degli artigiani per il 2024

Pubblicato il decreto nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 ottobre 2024).

Il D.M. 9 ottobre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Il provvedimento determina la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023 (ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b) della Legge n. 296/2006), in misura pari al 4,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2024, come previsto nella deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 18 luglio 2024, n. 43 (articolo 1, D.M. 9 ottobre 2024).

L’articolo 2 del decreto ministeriale in argomento stabilisce che le economie, eventualmente generate dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, sono destinate a incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal medesimo decreto.
Infine, l’INAIL è incaricato di effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese. 

Il decreto in argomento verrà ora trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

 

CCNL Funzioni Centrali: siglato il rinnovo

Previsti nuovi minimi, la settimana di quattro giorni e buoni pasto in smart working

Il 6 novembre è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo da Aran e Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp e Confintesa-Fp (hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa preliminare la Fp-Cgil, la Uil-Pa e Usb-Pi) per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 ed applicabile al Comparto Funzioni
Centrali.
Innanzitutto, sono previsti nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024:
– elevate professionalità: 193,90 euro;
– funzionari: 155,10 euro;
– assistenti: 127,70 euro;
– operatori: 121,40 euro.
Definita, anche, l’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni lavorativi con riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le assenze giornaliere previste dalla legge.
Inoltre, si prevede l’erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza e la possibilità di aumentare  le giornate di smart working per coloro che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità o genitori con bambini piccoli.
Previsto un capitolo sull’age management al fine di adottare strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.

La Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva

L’innovazione è disponibile sia in ambiente internet, sia in intranet per intermediari e strutture territoriali dell’INPS (INPS, messaggio 5 novembre 2024, n. 3662).

L’INPS ha illustrato la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari, sia da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

Peraltro, già con il messaggio n. 4693/2023, l’INPS aveva già presentato il progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva”, sviluppato nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc On Line.

Pertanto, la procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “Delega Master” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

La procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc”

In particolare, la procedura Ve.R.A. (già presentata nel citato messaggio INPS n. 4693/2023), è composta da 2 sezioni Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione DURC – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 30 gennaio 2015.

La struttura della procedura indirizza le attività dell’operatore di sede, del soggetto contribuente e dei loro intermediari verso 2 direttrici: la prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni esposte nella sezione Ve.R.A., che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del DURC.

La seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare, ponendo a raffronto la sezione Ve.R.A. con la sezione Simulazione DURC, le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura Durc On Line.

Infine nel messaggio in argomento, l’Istituto fornisce informazioni sulle procedure Ve.R.A./Simulazione DURC internet, Ve.R.A./Simulazione DURC intranet, sulla Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Delega Master, sulla creazione e attivazione della Delega Master e sulla Piattaforma Unica per la Verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Funzionalità Pre-durc. 

CCNL Commercio Confcommercio: da novembre nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Con la sottoscrizione dell’accordo integrativo, dal 1° novembre è possibile sottoscrivere il contratto di apprendistato per le nuove figure professionali

Il 31 ottobre 2024, Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 relativo ai profili formativi e alle nuove figure professionali per l’apprendistato. All’interno del suddetto contratto sono state individuati nuovi profili professionali, inseriti nella classificazione del personale.
Dopo una serie di accordi, nella fattispecie quelli del 28 marzo 2024, del 27 giugno 2024 e del 1° ottobre 2024, con i quali veniva indicato lo slittamento delle date di entrata in vigore dei profili e della relativa attuazione del contratto di apprendistato per le nuove mansioni inserite; con l’accordo del 31 ottobre si è stabilito che dal 1° novembre 2024, ai fini delle assunzioni con contratto di apprendistato, si applicano le nuove figure di cui agli artt. 113, 115 e 115.1 e i relativi profili professionali. 
Per quel che concerne la figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 del CCNL vigente, le Parti sono d’accordo che il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico sarà al 2° livello per tutta la durata dei 36 mesi. 

CCNL Poste: modifiche al piano sanitario 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, nuove prestazioni e modifiche agli importi dei pacchetti riservati ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane

Con il CCNL siglato dalle Parti sociali il 23 luglio 2024, sono state apportate delle modifiche al Piano sanitario destinato a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i neoassunti dopo il completamento del periodo di prova. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
– l’importo pro capite, a carico dell’Azienda, del pacchetto “Base” passa da 12,50 euro pro capite mensili a 17,60 euro pro capite mensili. Tale pacchetto coprirà anche ulteriori prestazioni come il ricovero in Istituto di cura per i Grandi Interventi Chirurgici; l’indennità sostitutiva giornaliera per i Grandi Interventi Chirurgici; la Diagnostica di Alta Specializzazione, il cui massimale annuo per assistito passerà da 1.750,00 euro a 2.000,00 euro; le visite specialistiche ed accertamenti ambulatoriali, il cui massimale annuo per assistito passerà da 600,00 euro a 800,00 euro; Mamma e Bambino; le prestazione di Prevenzione Cardiovascolare ed Oncologica (solo rete convenzionata); il Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia di 4.000,00 euro Una tantum; il rimborso Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto soccorso; le prestazioni odontoiatriche (solo rete convenzionata).
– Il pacchetto “Plus”, che estende le garanzie del “Base” attraverso il versamento di una quota aggiuntiva (a carico del dipendente) che rimane pari a 10,25 euro mensili pro capite, aggiungerà anche le seguenti coperture: rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non autosufficienza di 12.000 euro per anno e per assistito; Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia (Criticall Illness) 10.000 euro una tantum aggiuntivi rispetto ai 4.000 euro del pacchetto “Base”; Capitale fisso pagato nel caso di decesso da malattia o infortunio pari a 30.000 euro una tantum; estensione delle prestazioni odontoiatriche del Pacchetto “Base” (rimborso per spese dentarie da infortuni e chirurgia odontoiatrica, solo in rete). 
A seguito delle novità introdotte dal CCNL 23 luglio 2024, è possibile modificare in qualunque momento la tipologia di Pacchetto sanitario per se prescelto in precedenza e attivare o disattivare la relativa estensione al proprio nucleo familiare, accedendo all’Area Riservata. Qualora la scelta sia effettuata entro il 15 dicembre 2024, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025 mentre per le richieste presentate successivamente a tale data ma entro il 15 gennaio 2025, la decorrenza sarà dal 1° febbraio 2025.

Sicurezza sul lavoro: precisazioni sulla formazione dei preposti

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato un interpello sulla periodicità dell’aggiornamento in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 ottobre 2024, n. 6).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha espresso il suo parere in materia di formazione dei preposti. In particolare, all’organismo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiesto dal Consiglio nazionale degli ingegneri se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (Tesi A), oppure (Tesi B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

Al riguardo, la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della normativa (articolo 37, D.Lgs. n. 81/2008 e specificatamente il comma 7) le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, la Commissione nel testo della risposta a interpello in commento rammenta la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)  n. 1/2022, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” dove si prevede che: “La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n.146/2021” e, inoltre, che “(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”.