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Esclusione dall’Irap: il Fisco chiarisce

Con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) viene stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 4 del 2022)

La disposizione in oggetto stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ambito della categoria soggettiva di cui alla sopra citata lettera a), si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa».
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, si è dell’avviso che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.
In tal senso è possibile menzionare anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, che, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Per le medesime considerazioni, si è dell’avviso che siano escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap delle sole persone fisiche, per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
Pertanto, i soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.
Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

Trasmissione dichiarazioni fiscali: presupposti per ottenere l’abilitazione

In materia di trasmissione dichiarazioni fiscali, forniti chiarimenti sui presupposti per ottenere l’abilitazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 febbraio 2022, n. 87).

Nel caso di specie, la società istante svolge, in via principale, l’attività di consulenza di cui al codice ATECO 702209 (altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale), mentre in via secondaria «si occupa dell’elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati», attività identificata dal codice ATECO 631111.
L’istante si è avvalsa fino ad oggi di un intermediario per la trasmissione di modelli «dichiarativi e pratiche varie», ma in futuro vorrebbe mettere a frutto tutte le competenze acquisite provvedendo direttamente alla «spedizione delle dichiarazioni, considerata quindi attività amministrativa.», sempreché non sia necessario apporre il visto di conformità, attività di esclusiva competenza dell’intermediario.
Tanto premesso, l’istante vorrebbe sapere se può essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.

Per quanto concerne la diretta abilitazione dell’istante al servizio telematico ENTRATEL, occorre verificare se possa rientrare tra gli «altri incaricati individuati con decreto», di cui alla successiva lettera e), tra cui il citato DM 19 aprile 2001 include anche coloro «che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale».
Al riguardo, l’istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111) – già di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale – sembra sia svolta solo in via secondaria. Ne deriva che l’istante potrà ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “l’abitualità” prescritta dalla normativa citata, requisito che, tuttavia, non può essere verificato in sede d’interpello.
Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, a parziale modifica di quanto precisato nella precedente risposta, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l’amministratore unico e legale rappresentante della società ha cessato nel 2013 una partita IVA aperta per svolgere “ALTRE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA” – codice Ateco 639900″; l’Agenzia ritiene, dunque, che quest’ultimo non possa chiedere l’abilitazione al servizio ENTRATEL ove non rientri tra i soggetti aventi partita IVA attiva con codice ATECO che consenta di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” ovvero come attività ad essa affine, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

 

Aiuti per il “wedding”: pronte le modalità di erogazione dei contributi

Pubblicato nella G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022, il decreto Ministero Sviluppo Economico 30 dicembre 2021 recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi di cui all’art. 1-ter del DL Sostegni-bis alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (HORECA).

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

– nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020;

– hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai fini dell’accesso ai contributi, le suddette imprese alla data di presentazione dell’istanza, devono inoltre:

– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;

– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. (La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione).

– operare nei settori destinatari degli aiuti, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia una delle seguenti attività distinte per codici Ateco:

WEDDING

10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca

10.82.00 – Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

18.14.00 – Legatoria e servizi connessi

32.99.90 – Fabbricazione di altri articoli nca

47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere

49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

55.10.00 – Alberghi

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione

56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting

74.20.11 – Fotoreporter

74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche

74.20.20 – Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza

96.09.03 – Agenzie matrimoniali e di incontro

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie

INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE

77.39.94 – Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture e attrezzature

90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02 – Attività nel campo della regia

90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.09.05 – Organizzazione feste e cerimonie

HORECA

55.10 Hotellerie

56.10 Restaurant

56.21 Catering

56.30 Bar caffè

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese:

– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);

– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare del contributo

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19.

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con successivo provvedimento, per ciascuna delle assegnazioni, le risorse sono ripartite tra le imprese secondo le seguenti modalità:

– il 70% di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili;

– il 20% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);

– il restante 10% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo

Per ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo, direttamente o tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

Contenimento costi energia, rilancio industriale, contrasto frodi ed energia rinnovabile

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 18 febbraio 2022, n. 62).

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Le norme introdotte mirano a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego.

Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
L’intervento si divide in due parti:
– emergenza, misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;
– prospettiva, misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.
Il governo è già intervenuto per ridurre la pressione per il “caro bollette” con 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022). Con questo nuovo decreto vengono prorogate le misure già in essere, come l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore. Viene inoltre introdotto un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore.
Il decreto include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.
Inoltre è previsto l’incremento della produzione nazionale di gas allo scopo di diminuire il rapporto importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI.
Il provvedimento comprende anche un pacchetto di norme per aumento e ottimizzazione dello stoccaggio di gas.
È previsto l’aumento della produzione di carburante sintetico e supporto al suo utilizzo in settori strategici, come ad esempio trasporti e aerei.
Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni in corso: automotive e microprocessori.
Il provvedimento stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obbiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive. Inoltre sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti.
Sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip.
Inoltre, viene ampliato l’ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con il Fondo nuovo competenze e si incrementa il fondo per l’adeguamento dei prezzi, inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere.
Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni che stanno affrontando l’aumento dei costi per l’illuminazione.

Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

 

Bonus in busta paga: chiarimenti

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in caso di reddito complessivo compreso tra 15.001 e 28.000 euro, il requisito di “capienza” previsto per il riconoscimento del cd. “bonus in busta paga” deve essere verificato in relazione al reddito complessivo e non soltanto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, come per i redditi fino a 15.000 euro (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

In materia di trattamento integrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio è riconosciuto in base alle seguenti regole:
– nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
– nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di lavoro dipendente e assimilati, per carichi di famiglia, per oneri sostenuti entro il 31 dicembre 2021 e rateizzati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
– pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
– comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Si riportano di seguito degli esempi per meglio comprendere il funzionamento delle nuove disposizioni.

ESEMPIO DI CALCOLO (Reddito complessivo pari a 14.000 euro)

Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 14.000 euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni).
Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Successivamente occorre appurare che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e calcolare l’importo del trattamento integrativo spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 14.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l’anno 2022 e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

ESEMPIO DI CALCOLO (Reddito complessivo pari a 25.000 euro)

Si ipotizzi, il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro. Per l’anno d’imposta 2022, tale lavoratore ha il coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro.
Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g).
Occorre, infine, verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e, poi, calcolare l’importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda. Tale importo non può, comunque, essere superiore a 1.200 euro annui.
Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata).
Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g):
– imposta lorda, pari a 5720 euro;
– ammontare detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;
– ammontare detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro;
– ammontare detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari a 760 euro;
– ammontare della seconda rata di detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, pari a 3.000 euro;
– totale detrazioni, pari a 6.635 euro.
Nell’esempio appena descritto, la differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa alla incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l’anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
Qualora la differenza di cui sopra risulti di un ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbe, a titolo di trattamento integrativo, una somma pari a 1.200 euro, limite massimo prescritto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020.

Nuova Irpef e abolizione dell’Irap: i chiarimenti del Fisco

Il Fisco fornisce le indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) e si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici. (Agenzia delle entrate – Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022)

La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.

Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.

Tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

Adeguamento aliquote addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni

I Comuni hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF(Ministero delle finanze – comunicato 17 febbraio 2022)

I Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dalla legge di Bilancio 2022 entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. (art. 1, commi 2 e 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l’addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

Settore sportivo: ok alla richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto

Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive per gestione di impianti (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 28 gennaio 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000,00, di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 23.02.2020 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.
l contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
I soggetti presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq;
b) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, nonché il possesso e la validità del titolo;
c) avere un numero di tesserati, presso gli enti pari ad almeno 50 unità.
Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti natatori anche polivalenti.
Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue:
a) La somma di 26 milioni di euro è attribuita fino a euro 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche), con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati e fino a euro 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche), con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.
b) La somma di 4 milioni di euro è attribuita con un contributo pari a quello previsto dalla precedente lettera a), alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine. Per essere ammessi all’assegnazione del contributo di cui alla presente lettera b), gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Europei assoluti o giovanili svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive federazioni sportive internazionali. L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui al presente comma b), deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.
Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.

 

Bonus prima casa: decadenza per il vigile del fuoco che non trasferisce la residenza

L’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco non è equiparabile all’appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all’art. 66 della L. 342/2000, secondo cui in materia di agevolazione prima casa, non è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge l’unità abitativa (Corte di Cassazione – ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4839).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione su ricorso per annullamento dell’avviso di liquidazione per imposta di registro, con il quale venivano revocate le agevolazioni prima casa. Per il contribuente, il ricorso doveva essere accolto in quanto aveva prestato servizio nel corpo dei Vigili del fuoco e come tale era esentato dall’obbligo di trasferire la propria residenza unitamente alla moglie.
I giudici della Corte, nel caso di specie, hanno chiarito che l’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco non è equiparabile all’appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all’art.66 della L. 342/2000, secondo cui “non è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge l’unità abitativa” prevista dalla Nota li-bis dell’art. 1 della Tariffa parte I annessa al TUR.
Trattasi pertanto di una fattispecie non sussumibile in quella descritta dalla norma agevolatrice, il cui chiaro ed inequivocabile testo attribuisce il beneficio all’acquirente dell’immobile appartenente a una ben individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia).
Va sul punto ribadito che, per costante indirizzo giurisprudenziale, in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.
In base alla giurisprudenza di questa Corte “i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi può dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile”

Revocabilità dell’agevolazione prima casa

Conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza (Corte di cassazione – Sez. trib. – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4600).

Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, avendo già usufruito della medesima agevolazione per l’acquisto del 25% di altro immobile sito nel Comune di Ercolano.
Il contribuente si opponeva, assumendo di aver trasferito la residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi presso l’abitazione sita nel Comune di Ercolano, ma di aver continuato ad abitare e risedere in Roma, sicché non avendone diritto versava all’Agenzia gli importi integrativi dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla predetta abitazione, pagando anche le sanzioni a seguito di procedura finalizzata ad ottenere la revoca del beneficio.
La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso, sul rilievo che l’atto impugnato era adeguatamente motivato in merito alle cause della revoca del beneficio, avendo il ricorrente dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 1 tariffa allegata al d.p.r. 131/86 per l’immobile acquistato in Ercolano, non potendo egli rinunciare in un secondo momento al beneficio ottenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente che reiterava le difese svolte in primo grado.
Con sentenza, la CTR del Lazio rigettava l’appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate e confermando le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
Nel caso di specie, la dichiarazione abdicativa è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto (in Roma) e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare (in Ercolano) per il quale il ricorrente aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile in Ercolano e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto.
Del resto, il principio di buonafede che il ricorrente fa discendere dal rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia che confermava la congruità del versamento nulla ha a che vedere con quella che, in concreto, si configura come l’inammissibile rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un decennio.
A nulla rileva che il contribuente abbia, molti anni dopo, dichiarato di aver (illegittimamente) usufruito dell’agevolazione e sostanzialmente di rinunciarvi e che l’amministrazione abbia accettato i versamenti.
Manca, infatti, ogni ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell’operazione, anche sul piano amministrativo.
Il legislatore individua, difatti, i presupposti per richiedere i benefici in esame, al contrario, non prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. In linea generale, il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti.
Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. A tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia una istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita in sede di registrazione dell’atto.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.