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Banche e assicurazioni: la comunicazione per evitare ulteriore ripartizione delle rate di crediti edilizi

L’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

 

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.