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Bonus borse di studio per corsi di management

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33/2022), il decreto con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato le disposizioni di attuazione del credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano borse di studio per corsi finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale (decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

L’agevolazione

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 536 a 539, L. n. 178 del 2020) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che finanziano attraverso borse di studio iniziative formative promosse da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti agli aiuti «de minimis». A tal fine l’aiuto è espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda, che coincide con l’importo dell’aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Il credito d’imposta è commisurato alle donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, fino all’importo massimo di 100.000 euro annui.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta non è riconosciuto alle “imprese in difficoltà”, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Attività formative agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni effettuate dai soggetti beneficiari ai soggetti promotori, nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi.
Sono ammessi come i soggetti promotori le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata o le scuole di formazione manageriale pubbliche.
Le iniziative erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”.

Procedura di accesso al beneficio

L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al MUR ogni iniziativa formativa agevolabile, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio.
Tali comunicazioni devono pervenire al MUR:
– entro il 28 febbraio 2022, per le donazioni ricevute nel 2021;
– entro il 28 febbraio 2023, per le donazioni ricevute nel 2022.
A tal fine, il MUR controlla la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il MUR emana un decreto di individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.

Il credito d’imposta è concesso, nel limite delle risorse stanziate;
– fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese;
– fino al 90 per cento per le medie imprese;
– fino all’80 per cento per le grandi imprese.
L’importo massimo delle donazioni sul quale è riconosciuto il credito d’imposta è di 100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022.
Il limite di spesa annua previsto per finanziare il credito d’imposta è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 (per le donazioni effettuate nell’anno 2021) e 2023 (per le donazioni effettuate nell’anno 2022).
Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate, l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
I soggetti beneficiari, successivamente al decreto del MUR che individua le imprese che possono richiedere il credito d’imposta, formulano al MUR istanza di accesso all’agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il MUR predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione. Detto elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari.
L’istanza di accesso all’agevolazione deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
b) ammontare della donazione;
c) ammontare del credito d’imposta richiesto.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MUR. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal MUR, pena lo scarto del modello F24.
Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Il MUR comunica all’Agenzia delle Entrate le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito.

Obblighi documentali e dichiarativi

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta alle imprese, i soggetti promotori devono comunicare al MUR l’esatta denominazione sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i correlati corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito delle donazioni. Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in forma riepilogativa e deve essere accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, e fa fede ai fini dell’individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta.
Ai fini dei successivi controlli (di competenza del MUR), il soggetto promotore è tenuto a rendere disponibile, oltre alla relazione illustrativa delle attività svolte:
a) l’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, che deve attestare la corrispondenza tra il versamento effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore, le borse di studio attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a fronte della donazione ricevuta;
b) copia del bonifico effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore in cui nella causale risulti espressamente «versamento effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo»;
c) la convenzione e la lettera d’intenti sottoscritta tra il soggetto promotore e l’impresa donatrice ai fini della regolazione del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio da attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma ditisco, eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini, i docenti del corso, gli esami finali e i lavori di esame finale (project work o tesina) e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’agevolazione in esame, sottoscritta da ambo le parti e successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo;
d) la documentazione di cui al percorso formativo relativa all’avviso in cui vengono riportate le borse di studio finanziate dalle donazioni dell’impresa, al verbale di selezione e di assegnazioni delle borse di studio, al registro presenza, se le lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle stesse, ai verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai lavori finali di PW e di tesina, ai verbali degli esami finali e alle attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU;
Ai fini dei controlli, il MUR può richiedere, sia ai soggetti promotori che ai soggetti beneficiari, ulteriore documentazione probatoria.

Cause di revoca del credito d’imposta

Il credito d’imposta è revocato dal MUR:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi;
b) nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
c) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Estensione del regime dell’adempimento collaborativo

Ulteriori contribuenti sono ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo (MEF – Decreto 31 gennaio 2022)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, possono essere ammessi al regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7, d.lgs n. 128/2015).
Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è stato istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
L’adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
L’adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all’interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.
In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

Covid.19: ad aprile niente più mascherine

Dall’11 febbraio 2022 stop delle mascherine all’aperto, ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Dal 1° aprile 2022 l’obbligo cessa anche nei luoghi al chiuso (Ministero Salute – ordinanza 08 febbraio 2022).

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, dall’11 febbraio 2022 nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

– i bambini di età inferiore ai sei anni;

– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: chiarimenti

Con il Messaggio n. 606 del 9 febbraio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine ad alcune criticità emerse nella presentazione delle domande di trattamenti di integrazione salariale con decorrenza 1° gennaio 2022.

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’Inps ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, e sono stati indicati i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte in materia, nella suddetta Circolare l’Inps ha precisato che le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 (data di pubblicazione della Circolare), possono essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della Circolare), fermo restando il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
In proposito l’Inps interviene nuovamente, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, e chiarisce che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere utilmente inviate entro il 23 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio n. 606/2022).

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale l’Inps ha chiarito che non è necessario dare prova delle comunicazioni nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione deve essere allegata in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, l’Inps territorialmente competente richiederà l’integrazione della domanda attivando il supplemento istruttorio.

Comunicazioni per le attività finanziarie detenute all’estero

Fornite indicazioni sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (Agenzia delle entrate – Provvedimento 08 febbraio 2022, n. 40601).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
– il numero identificativo del conto;
– l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
– gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi

Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202

Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3  anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata

Livello

Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021

Aumento 1/1/2022

Minimo Conglobato mensile 1/1/2022

Aumento 1/1/2023

Minimo Conglobato mensile 1/1/2023

Aumento 1/7/2023

Minimo Conglobato mensile 1/7/2023

Totale aumenti a regime

1.880,17 36,86 1.917,03 44,23 1.961,26 29,49 1.990,75 110,58
1.742,13 34,15 1.776,28 40,99 1.817,27 27,32 1.844,59 102,46
1.541,87 30,23 1.572,10 36,27 1.608,37 24,18 1.632,55 90,68
1.405,91 27,56 1.433,47 33,08 1.466,55 22,05 1.488,60 82,69
1.338,47 26,24 1.364,71 31,49 1.396,20 20,99 1.417,19 78,72
1.275,19 25,00 1.300,19 30,00 1.330,19 20,00 1.350,19 75,00
1.206,69 23,66 1.230,35 28,39 1.258,74 18,93 1.277,66 70,97

A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.

INAIL – Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022: domanda e modulo

L’INAIL con comunicato del 8 febbraio 2022, informa che Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, potrà essere richiesta entro il 28 febbraio e che è disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda

Compilazione moduli
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E.
In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

Ambiti entro i quali possono realizzarsi gli interventi migliorativi.
I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo.

Chi può presentare domanda.
Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.

La riduzione viene applicata dall’impresa stessa.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della Pat
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della Pat
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:

Lavoratori-anno del triennio della Pat

Riduzione

fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%

Trasmissione dati spese sanitarie e veterinarie per la precompilata: proroga

Prorogati i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto del 2 febbraio 2022)

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, le strutture sanitarie, i medici e le farmacie hanno l’obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi alle vendite di farmaci e dispositivi medici ed alle prestazioni sanitarie erogate, comprensivi di eventuali rimborsi per i quali il contribuente non abbia manifestato opposizione.
Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel secondo semestre 2021 il termine è stato prorogato dal 31 gennaio 2022 all’8 febbraio 2022.
Per i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel 2022, invece, i termini di trasmissione al STS sono stabiliti come segue:
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023, la trasmissione dei dati al STS deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese riferite all’anno 2021 e trasmessi al STS, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2021 da trasmettere al STS l’assistito può esercitare l’opposizione dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.

INPS: variazione della condizione occupazionale con il modello “RdC-Com Esteso”

09 febb 2022 Si forniscono precisazioni sulla comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza.

 

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Dunque, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.

La modifica in parola riguarda acnhe la disciplina del beneficio addizionale.
Quindi, per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il suddetto modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.

CCNL RISCOSSIONE: Accordo in materia di RLS

Sottoscritto il 3/2/2022, tra l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN, l’accordo in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per il Settore della Riscossione

Le Parti firmatarie del CCNL della Riscossione, si sono incontrate il 3 febbraio 2022, con l’intento di addivenire ad un’intesa in materia di RLS, che disciplinasse in particolare:

– il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative all’interno dell’Ente;
– il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
– le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione.

Ciò posto, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno sottoscritto un nuovo accordo che decorre dalla data della stipula e avrà durata quadriennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di quadriennio in quadriennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Esse hanno convenuto che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 32, individuati ed eletti su base regionale e così distribuiti:

– Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione;
– Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale;
– Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise, Sicilia: n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.

Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente.
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Inoltre, l’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese – rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate – strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:

a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo un rimborso chilometrico di € 0,35 per km.

b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.