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Fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a “società fiduciarie autorizzate” da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minus – valenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni (Norma di comportamento 01 marzo 2022, n. 216).

Con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria, è disciplinata nella legislazione nazionale la possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio. La disciplina delle “società fiduciarie” all’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966 le definisce come “quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere (…).la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni”. Il legislatore ha imposto alle società fiduciarie una serie di obblighi, concernenti anche la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati. In particolare, in base all’art. 9 della L. 29/12/1962 n. 1745, “le società fiduciarie devono comunicare (…) al competente Ufficio delle Imposte …i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell’anno solare precedente” . La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che “la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente “formale” mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà “sostanziale ” ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società “(Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031) e ancora che “nella società fiduciaria, i fiducianti…vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati” (così anche Cassazione, SSUU, 21 maggio 1999, n. 4943″).
Questo principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria) è stata condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni (cfr. Circolare 28/E del 27/3/2008, cap. 3 e 4.1).
L’applicazione di tale principio ai fini delle imposte dirette comporta quindi che i dividendi (e ogni altro riparto di utili societari) siano soggetti alle regole previste dagli art. 44/47 del TUIR in capo al fiduciante. La società distributrice residente in Italia applica le eventuali ritenute alla fonte, ove dovute in base alle regole previste dal DPR 600/73 e relative modificazioni nel tempo a seconda delle caratteristiche del fiduciante, (partecipazione qualificata o non qualificata) e della data di origine degli utili distribuiti, per cui potrà verificarsi l’obbligo alla imposta sostitutiva al 26% sull’intero importo (ed il percipiente non indica nulla nella sua dichiarazione dei redditi), oppure – nei casi previsti dalla disposizione transitoria dell’art. 1 c 1005/1006 della L. 205/2017 (distribuzione di utili prodotti prima del 2018 e percepiti fino al 2022) con obbligo alla tassazione in Dichiarazione dei Redditi PF, quadro RL (oppure in 730) per la quota imponibile (40% o 49,72% o 58,14%) pro-tempore prevista, il tutto sulla base dell’attestazione fornita dalla società fiduciaria riguardo alle caratteristiche soggettive del fiduciante.
Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all’estero, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.

Inoltre, per la determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche ex art. 66 e 67 TUIR – con inapplicabilità delle disposizioni degli art. 86 (in generale) e art. 87 (Participation Exemption) del TUIR applicabili solo in caso di tassazione del “reddito delle società” – occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante, fermo il diritto del fiduciante di accedere alla “rivalutazione” del costo di acquisto sulla base della normativa originatasi dall’art. 5 della L. 448/2001, e successive modifiche e integrazioni, in quanto il requisito del “possesso” della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti “sostanzialmente” rispettato dal fiduciante, come confermato dalla natura negoziale del mandato fiduciario conferito, con la conseguenza che il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di rivalutazione è effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua relativa dichiarazione dei redditi.

 

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: firmato il rinnovo

Siglato il 3/2/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CNA Costruzioni, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, il seguente CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto, con decorrenza dall’1/1/2022 al 31/12/2023.

Anzianità professionale edile (APE)

All’Anzianità Professionale Edile regolamentata nei precedenti accordi regionali veneti si apportano i seguenti aggiornamenti e precisazioni:
1) Ore utili al raggiungimento del requisito (2100 nel biennio)
2) le erogazioni sono previste per i livelli retributivi dal 5° al 1°
3) Per gli apprendisti si fa riferimento alla paga ad essi spettante a norma del CCNL

Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (operai e apprendisti operai)

Si precisa che i coefficienti determinati nella vigente contrattazione veneta trovano applicazione per gli operai e, apprendisti operai, non in prova – nei limiti di conservazione del posto di lavoro – con le seguenti specifiche:
a) Durante la carenza, in base alla durata della malattia
b) Dal 4° al 180° giorno, per le sole giornate indennizzate INPS
c) Dal 181° a max 365° giorno , per le sole giornate NON indennizzate INPS
Quanto previsto al punto c) si applica anche in caso di malattia a cavaliere (che si trascina nell’anno successivo)
Coefficienti per MALATTIA riconosciuta come TBC
a) dal 1° al 20° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 2.6226
apprendisti operai = 2.7903
b) dal 21° al 180° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 1.0531

apprendisti operai = 1.2766
c) dal 181° in poi (giornate NON indennizzate INPS)
operai e apprendisti operai =4.8
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio:
– per sei giorni la settimana escluse le festività per i giorni indennizzati INPS
– per 5 giorni alla settimana per i giorni non indennizzati INPS escluse le festività
– per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all’orario di lavoro.

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (operai e apprendisti operai)

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento al CCNL.
In caso di infortunio o malattia professionale l’impresa dovrà erogare all’operaio e all’apprendista, una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall’INAIL, che gli consenta di percepire una retribuzione non inferiore al 100% della retribuzione netta a partire dal 1° giorno successivo all’infortunio o dall’inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.
Sono confermati i coefficienti stabiliti dalla vigente contrattazione veneta.
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all’orario di lavoro.

Festività

Alla regolamentazione delle festività di cui alla contrattazione regionale Veneta, si apportano i seguenti aggiornamenti ed integrazioni:
– L’elenco delle festività regolamentate dalla contrattazione regionale è aggiornato con l’inclusione del 2 giugno (festa della Repubblica)
– Per tali festività il trattamento economico è corrisposto dall’impresa all’operaio a norma di legge nella misura di 8 ore (o minor orario in caso di part time)
– Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l’orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
– Il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Sono escluse dall’assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita.

Mensa

Al lavoratore addetto all’attività in un cantiere posto all’interno del territorio comunale e fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell’impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell’impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 8,00 € dall’1/2/2022 e 12,00 € a decorrere dall’1/1/2023. Comunque tale spesa non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell’Impresa.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Indennità sostitutiva di mensa

Ove non sia possibile l’attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un’indennità sostitutiva giornaliera almeno di € 4,50 € dall’1/2/2022 e 5,29 € a decorrere 1/1/2023.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Trasferta

All’operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell’impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:
A. cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell’impresa e fino a 20 km: almeno 16,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 20,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 4,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 8,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
B. cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell’impresa e fino a 35 km: almeno 18,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 22,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 6,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 10,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
C. cantiere situato oltre 35 km: almeno 21,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 26,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa.
Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 9,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 14,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l’azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità con decorrenza dall’1/2/2022:
a. Utilizzo autorizzato dall’impresa dell’auto propria: 0,35 € al chilometro;
b. Utilizzo dell’auto propria pertrasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,70 € al chilometro;
c. Lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.
Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall’impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.
In caso di pernottamento in luogo disposto dall’impresa non sono dovuti i suddetti trattamenti, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all’operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 8,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 11,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.

Elemento variabile della retribuzione – E.V.R.

A copertura economica del periodo decorrente dall’1/1/2021 al 31/12/2023 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Ai fini della determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali che le Parti firmatarie verificheranno con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:
1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R. qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l’E.V.R. sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga).
L’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/3/2021 per l’annualità 2021; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2022 per l’annualità 2022; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2023 per l’annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità: dall’1/3/2022 al 28 febbraio 2023 per l’anno 2021, dall’1/3/2023 al 28/2/2024 per l’anno 2022 e dall’1/3/2024 al 28/2/2025 per l’anno 2023.
Le Parti Sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2021; entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2022; entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2023; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.
L’importo complessivo dell’E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell’anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CIRL Artigianato Veneto Edilizia, in forza all’impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione.

L’importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1° marzo dell’anno di erogazione. Per i Part time l’importo sarà riproporzionato in base all’orario in essere durante il periodo di maturazione.

Licenziamento legittimo in caso di rifiuto al trasferimento

In ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103, c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione, ma dovrà pur sempre essere valutato in relazione alle circostanze concrete, onde verificare se risulti contrario a buona fede (Corte di cassazione – sentenza 07 marzo 2022, n. 7392).

Nel caso di specie i giudici della Corte hanno riconosciuto la legittimità del trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro, dal che conseguiva il rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova sede.

In particolare, i giudici rilevavano come anche in caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, in quanto in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460 c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.

Pertanto, l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà, quindi, essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’art. 1460 c.c., co. 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

La suddetta verifica della “buona fede” deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si può tenere conto dell’entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore organizzazione datoriale e più in generale realizzazione degli interessi aziendali.

Contributi alle Camere di commercio italiane all’estero: internazionalizzazione delle Pmi

Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all’estero per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (MISE – Decreto 30 novembre 2021)

Il decreto in oggetto determina i criteri e le modalità per disciplinare l’intervento del Ministero dello sviluppo economico consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di commercio italiane all’estero (CCIE) riconosciute ufficialmente per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione e disciplina i rapporti tra il Ministero e l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero (Assocamerestero) nell’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy attraverso la rete delle CCIE.
I contributi in esame sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dalle CCIE.
Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE presenta il Programma promozionale di attività articolato in progetti promozionali per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono ammesse a contributo:
a) l’organizzazione di eventi promozionali a beneficio delle imprese italiane nello Stato o nell’area geografica di operatività della CCIE (partecipazione a fiere e mostre mercato; attività collaterali a tali partecipazioni quali: azioni di comunicazione e informative, seminari, tavole rotonde e workshop informativi, incontri bilaterali tra imprese italiane ed imprese locali);
b) missioni commerciali settoriali (l’organizzazione di missioni di buyer in Italia nonché di missioni di imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE, gli incontri bilaterali fra imprese italiane ed estere);
c) pubblicazioni, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi Made in Italy e la promozione delle principali manifestazioni fieristiche italiane nel Paese o area geografica di operatività della CCIE (road show, country presentation; partecipazione diretta a eventi fieristici con stand camerale; seminari e workshop informativi);
d) progetti specifici di assistenza e consulenza alle imprese italiane: per l’inserimento nel mercato di riferimento della CCIE; per la messa in rete delle imprese (ricerche di mercato, ricerca partners, consulenze specialistiche);
e) in una logica di promozione integrata, formazione linguistica a operatori italiani e esteri e azioni formative quali convegni, seminari, corsi a favore dei rappresentanti delle imprese italiane su tematiche economico-commerciali, fiscali e doganali;
f) stage formativi per studenti italiani, assistenza ai processi di alternanza scuola-lavoro, in particolare con i soggetti del sistema camerale italiano;
g) servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali;
h) attività di rete: partecipazione dei presidenti e dei segretari generali alla convention mondiale delle CCIE; al meeting dei segretari generali e alla riunione d’area annuale;
i) eventuali ulteriori iniziative promozionali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti con decreto direttoriale.
Le spese sostenute affinché possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni devono essere:
a) imputabili all’intervento/iniziativa ammesso a contributo, in quanto sostenute esclusivamente per esso;
b) riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate come ammissibile;
c) pertinenti, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa e l’attività oggetto del progetto;
d) connesse alle attività promozionali realizzate e attestate da documenti giustificativi;
e) legittime, cioè sorrette da documentazione giustificativa conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistiche e comunque tali da dimostrare in modo certo che le relative spese siano connesse alla determinata attività per la quale si chiede il contributo.
Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno degli operatori italiani e dei rappresentanti delle imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE. Potranno essere ammesse soltanto le spese di competenza dell’anno di riferimento dei Programmi promozionali presentati dalle CCIE.
Le risorse per la concessione dei contributi sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
L’agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto esercizio a fondo perduto, non potrà in ogni caso superare il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute ritenute ammissibili.
Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il Programma promozionale.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, al domicilio digitale (PEC) dgv.div07@pec.mise.gov.it, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato e da tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi per i quali si richiede il contributo. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all’Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria.
Il rendiconto delle attività svolte e dei costi sostenuti dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della Camera con firma digitale.
Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle CCIE nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento.
Il competente ufficio della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, in base alla attività di pre-istruttoria svolta da Assocamerestero e alle risultanze delle attività di controllo della rendicontazione, valuta l’ammissibilità delle attività, la validità tecnico-economica e la congruità e l’ammissibilità dei costi sostenuti. Ai fini della predetta valutazione il competente Ufficio potrà sempre chiedere alle CCIE eventuali elementi di approfondimento.
Il provvedimento di concessione del contributo è adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente.
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

CCNL Trasporto e Alimentari – Artigianato: recepimento della bilateralità

Firmati i verbali di recepimento dell’accordo Interconfederale relativo all’adeguamento al versamento per EBNA per la sezione Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e del CCNL Alimentazione-Panificazione

Come risaputo, lo scordo dicembre è stato sottoscritto l’Accordo interconfederale tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e CISL, CGIL, UIL in materia di bilateralità nel comparto artigiano, in cui viene previsto un incremento della contribuzione mensile di 4 € per ogni dipendente in forza, per cui il contributo mensile passa da 7,65 € ad 11,65 € per ogni dipendente.
Il 18/5/2021 è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione si stabilito che per le imprese che applicano la Sezione Artigiana, nel quale le Parti si erano impegnate a individuare le modalità di erogazione.
Allo stesso modo, in data 6/12/2021 le organizzazioni di categoria hanno sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.
Pertanto, alla luce di ciò, l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 viene integralmente recepito all’interno della Sezione Artigiana del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e ne costituisce pane integrante con decorrenza dall’1/1/2022.

Attraverso il predetto recepimento le Parti ritengono definitivamente individuate le modalità utili per il riconoscimento della quota di euro 4 attraverso gli strumenti di welfare di bilateralità previsti nella Sezione Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
Per l’Area Alimentazione-Panificazione, le Parti intendono integralmente recepito all’interno del CCNL Area Alimentazione-Panificazione il predetto accordo interconfederale con decorrenza dall’1/1/2022 e si impegnano, inoltre, ad avviare un tavolo tecnico per la stesura del testo definitivo

Edilizia Industria Siena: rinnovato il CIPL

Firmato il 10/2/2022, tra ANCE Siena e FENEAL-UIL Siena-Arezzo, FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, FILLEA-CGIL Siena, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Siena integrativo del CCNL 18/7/2018

Il presente accordo decorre dall’1/1/2022  e scadrà il 31/12/2023.

E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)
Dalle retribuzioni del mese di gennaio 2022 sarà riconosciuto mensilmente, qualora ricorrano le condizioni, l’istituto dell’E.V.R. che sarà applicato, per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, nella misura del 4% dei minimi retributivi come da art. 38 del CCNL Edilizia Industria.
L’E.V.R., che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il t.f.r., è determinato a consuntivo sulla base dei parametri sotto riportati, verrà liquidato in quote mensili, in busta paga, ai dipendenti in forza nelle mensilità di riferimento. La verifica dei parametri viene fatta su base triennale (con riferimento i dati di anno solare), effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
L’indicatore concordato su base territoriale, è rappresentato dalle ore di formazione obbligatoria (16 ore preingresso in edilizia) erogate a livello provinciale dall’Ente Senese Scuola Edile, fonte ufficiale di rilevazione.
Il peso ponderale territoriale dei quattro parametri è il seguente:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
– ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
– ore di formazione: 15%.
Ai fini della verifica dell’applicazione dell’E.v.r., le imprese, oltre a verificare i parametri aziendali come indicato dall’art. 38 del CCNL, potranno verificare l’andamento dei parametri territoriali presso il sito web della Cassa Edile di Siena.
I contenuti di tale istituto avranno validità fino a nuova stipula di accordo provinciale.

Trasferta e indennità di guida del mezzo aziendale
Dall’1/1/2022 le fasce relative alle indennità di trasferta, vengono così riformulate:
a) da 2 a 20 km: 13%
b) da 21 a 60 km: 15%
c) da 61 a 80 km: 18%
d) oltre 80 km: 20%

Inoltre, dallo stesso 1/1/2022, si concorda che il dipendente che guida i mezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, ha diritto ad un indennizzo giornaliero forfetizzato nelle seguenti misure:
1) da 2 a 20 km: € 1,50
2) da 21 a 60 km: € 2,00
3) da 61 a 80 km: € 3,00
4) oltre 80 km: € 3,50

Indennità di chiamata
Al lavoratore che venga chiamato dall’Azienda fuori dall’orario di lavoro allo svolgimento di determinate attività o per l’erogazione di un determinato servizio per esigenze non programmate di lavoro, sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione contrattualmente prevista e con le relative maggiorazioni, un’indennità pari a 15 euro lordi giornalieri.
Restano fatte salve condizioni in essere di miglior favore contrattate in azienda con le OO.SS.

Periodo di comporto e aspettativa
Al superamento dei periodo di comporto previsto nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto, le aziende valuteranno positivamente richieste di aspettativa non retribuita fino ad un massimo del 50% del periodo di comporto stesso. Le richieste potranno essere presentate dal lavoratore in presenza di patologie di particolare gravità.

Premialità per le imprese
A partire dai mese di gennaio 2022 compreso, è istituita una premialità pari allo 0,60% della massa salari denunciata a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Siena che rispondono ai seguenti requisiti:
1. regolarità contributiva alla data della liquidazione della premialità;
2. iscrizione alla Cassa Edile di Siena da almeno due “anni Cassa Edile” precedenti ed avere presentato in questo periodo almeno dieci denunce mensili per ogni anno (MUT).
Per le imprese con sede legale in provincia di Siena valgono, per questo secondo elemento, anche le denunce mensili presentate in altre Casse Edili opportunamente documentate.
La premialità verrà erogata entro il 31 dicembre di ogni anno per il periodo 1° ottobre anno precedente – 30 settembre anno in corso. Per il 2022 tale periodo è limitato a gennaio-settembre 2022.

Volontario e rapporto di lavoro: precisazioni sul regime di incompatibilità

Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull’incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro.

Il Codice del Terzo settore sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano.
Tale previsione fa riferimento a qualsiasi rapporto di lavoro e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
Il volontario si caratterizza per la libera scelta, la personalità, spontaneità, gratuità e per l’assenza di finalità di lucro, neanche indirette; inoltre, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.
Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Peraltro, si intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.
Le disposizioni in parola devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa (Nota 10 marzo 2022, n. 4011).

Superamento del periodo di comporto e nesso causale tra assenze ed infortunio

Per detrarre l’assenza per malattia dal periodo di comporto non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale ma è necessario che in relazione ad essa sussista una responsabilità del datore di lavoro (Corte di Cassazione – ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., comprensiva di impedimenti dovuti a cause di lavoro computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel cit. art. 2110 c.c., la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all’uso o all’equità.
Non è sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.
La Corte ha anche affermato che I’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
In particolare è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate”, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette “innominate”, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standards” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Riguardo al caso di specie, la Corte di Cassazione ha precisato che l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata. Pertanto, le assenze del lavoratore dovute a malattia connessa a specifici fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro sono collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c.., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

Regime di adempimento collaborativo: modalità operative rafforzate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e le modalità di applicazione del regime, andando in particolare a stabilire le competenze per l’esercizio dei poteri istruttori, lo svolgimento delle attività connesse al regime e le regole operative (Agenzia Entrate – provvedimento 09 marzo 2022, n. 74913).

L’art. 3, D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’istituto dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
L’art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 128/2015 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, l’art. 7, co. 4, lett. b), del medesimo decreto prevede che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime.
In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.
Ciò premesso, con il provvedimento del 09 marzo 2022, n. 74913 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento.
A tale riguardo, viene confermata la competenza esclusiva dell’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt 32 e 33, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 51, co. 2 e 52, D.P.R. n. 633/1972, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti.
Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di riskanalysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.
All’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte.

Resta confermata, per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell’ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all’art. 6, co. 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

Fisco: ok alle domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

Dal 9 marzo 2022 e fino al prossimo 11 aprile via libera alle iscrizioni al 5 per mille per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate – Comunicato 09 marzo 2022).

Il “Decreto Milleproroghe” (DL n. 228/2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (DPCM 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all’Agenzia delle entrate. Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti. Il termine del 10 aprile 2022 previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11. Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).
Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.
Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.
Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo, infatti, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e, pertanto, a partire dal 2022, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Calendario 5 per mille 2022:
9 marzo 2022: data di avvio presentazione domanda d’iscrizione
11 aprile 2022: termine presentazione domanda d’iscrizione
entro il 20 aprile 2022: pubblicazione elenco iscritti provvisorio
entro il 2 maggio 2022: richiesta correzione domande
entro il 10 maggio 2022: pubblicazione elenco iscritti definitivo