Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

Licenziamento: concetto di “retribuzione globale di fatto”

Nel concetto di retribuzione globale di fatto va ricompreso solo il compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, dovendosi escludere quelli aventi carattere occasionale o eccezionale.

La nozione di “retribuzione globale di fatto” non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Il concetto di “retribuzione globale di fatto” rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all’attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc. Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale.
Esclusa la natura corrispettiva e retributiva dell’indennità estera, infatti, deve escludersene la computabilità nella retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, sovviene l’orientamento prevalente in materia della Corte di Cassazione, che ha negato la natura retributiva dell’indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera.
Pertanto, negata la natura corrispettiva quindi retributiva dell’indennità in parola, ne va esclusa la rilevanza al fine della commisurazione del parametro risarcitorio in discussione (Ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 8040).

INPS – tutele previdenziali nel settore privato

Con messaggio Inps n. 1126/2022 sono state individuati gli aggiornamenti normativi sulle tutele previdenziali per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia.

Come illustrato nel messaggio n. 679/2022, in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il decreto-legge n. 221/2021, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed ha disposto l’adozione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, viene effettuata in “modalità agile,anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.
In applicazione di quanto sopra, è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Successivamente, la legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto la proroga al 31 marzo 2022:
– lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
– l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Si è stabilito altresì che gli oneri a carico dell’INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.
Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.

A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2 e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti.

Firmato accordo per la riduzione delle tasse nel Lazio

Siglato il 10/3/2022, tra la REGIONE LAZIO e la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il seguente accordo per la riduzione delle tasse.

Le Parti pertanto concordano:
– di confermare per il 2022 l’esenzione per i redditi fino a 35000 € dalla maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef analogamente a quanto avvenuto nel 2021.
– di mitigare, in relazione alla riduzione del potere di acquisto determinata dalla fase congiunturale di crescita dell’inflazione e dei costi energetici, l’incidenza dell’addizionale regionale Irpef per tutti i redditi tra 35.001 € e 40.000 € attraverso una detrazione del valore individuale annuale di 300€ per il 2022.
Le Parti, inoltre, al fine di rafforzare il sistema delle relazioni sindacali sui temi inerenti le politiche di bilancio e fiscali, si impegnano a:
– proseguire già dalle prossime settimane il confronto sulla possibilità di valutare la rimodulazione o la neutralizzazione della maggiorazione dello 0,50% della addizionale Irpef per il 2023 (cd. Irpef Sanità)
– tenere aperto il confronto, in attesa degli esiti degli incontri con il Governo per l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione per consentire il co-finanziamento dei Fondi europei e liberare conseguentemente risorse aggiuntive per una ulteriore riduzione della pressione fiscale ovvero continuare gli incontri per valutare nei prossimi mesi la possibilità di eventuali ulteriori iniziative a salvaguardia del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pensionate e dei pensionati in relazione alle dinamiche dell’inflazione, dei prezzi delle materie prime energetiche, delle conseguenze economiche del conflitto in corso tra Russia e Ucraina e delle ricadute sul costo della vita.

Firmato il CCNL Centri eleborazione dati

Firmato il CCNL Centri eleborazione dati

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED) per le società tra professionisti, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative ed i lavoratori dagli stessi dipendenti

L’accordo entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.

PAGA BASE CONTRATTUALE LORDA 01.04.2022 – 31.03.2025

LIVELLO

PAGA BASE LORDA

CONTRATTUALE AL 01/05/2022

PAGA BASE LORDA

CONTRATTUALE AL 01/03/2023

PAGA BASE LORDA

CONTRATTUALE AL01/10/2023

PAGA BASE LORDA

CONTRATTUALE AL 01/09/2024

TOTALE

INCREMENTO

RETRIBUTIVO

Quadri di direzione € 2.793,36 € 2.827,84 € 2.862,33 € 2.896,81 € 137,94
Quadri € 2.538,62 € 2.569,96 € 2.601,30 € 2.632,64 € 125,36
1 € 2.179,57 € 2.206,48 € 2.233,38 € 2.260,29 € 107,63
II € 1.951,31 € 1.975,40 € 1.999,49 € 2.023,58 € 96,36
IIIS € 1.870,87 € 1.893,96 € 1.917,06 € 1.940,16 € 92,39
III € 1.751,43 € 1.773,06 € 1.794,68 € 1.816,30 € 86,49
IV € 1.629,65 € 1.649,77 € 1.669,89 € 1.690,01 € 80,48
V € 1.551,61 € 1.570,76 € 1.589,92 € 1.609,07 €76,62
VI € 1.310,33 € 1.326,50 € 1.342,68 € 1.358,86 € 64,71

 

Indennità di funzione per i quadri
Dal 1° aprile 2022:
• Quadri di Direzione Euro 269,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 234,00 lorde per 14 mensilità.
Dal 1° aprile 2023:
• Quadri di Direzione Euro 273,00 lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 238,00 lorde per 14 mensilità.
Dal 1° aprile 2024:
• Quadri di Direzione Euro 278,00  lorde per 14 mensilità;
• Quadri Euro 242,00  lorde per 14 mensilità.

Elemento economico di garanzia
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento economico di garanzia” con la retribuzione di aprile 2025. Esso compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31-03-2025, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dal 01-04-2022 al 31-03-2025; per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità. L’’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga corrisposto successivamente al 01-04-2022;

si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del CCNL

Quadri, I e II livello

III S, III e IV livello

V e VI livello

90 € lordi 75 € lordi 60 € lordi

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’elemento economico di garanzia per l’anno di competenza.

Ente Bilaterale Nazionale – EBCE
Dal 1° aprile 2022 la quota contrattuale di servizio perii finanziamento dell’EBCE è fissata nella misura globale di 11 euro mensili per 14 mensilità, di cui 8 euro a carico dei datori di lavoro e 3 euro a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 26,00.

Finanziamento Fondo EASI
Dal 1° aprile 2022, il contributo annuale è fissato in euro 204,00  suddivisi in 12 rate mensili di cui euro 15,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo EASI. II datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR.

Welfare
A decorrere dall’anno 2022, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, € 150 per l’anno 2023 ed € 150 per l’anno 2024, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

Contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi per specifiche esigenze previste dal CCNL
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
c) Specifiche esigenze previste dal CCNL, ovvero:
– Attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
– Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all’impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi perla connettività).
– Riconversione/innovazione dei processi produttivi con l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale.
– Valorizzazione dei processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere.
– Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire l’imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile.
– Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione attraverso misure specifiche volte a favorire l’occupazione giovanile.
– Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all’avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
– Attivazione di processi di sviluppo correlati alla realizzazione di nuovi business, utilizzando sistemi di informazione digitali o in presenza (webinar, convegni).

Bonus investimenti in beni strumentali: momento di effettuazione

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (Agenzia delle entrate – risposta 14 marzo 2022, n. 107)

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 185) riconosce un credito d’imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1056) riconosce un credito d’imposta, in misura rafforzata rispetto a quello precedente, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
In considerazione della parziale sovrapponibilità temporale delle due disposizioni sopra riportate, il Fisco ha chiarito che il coordinamento tra le due discipline agevolative deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della disciplina recata dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni: nel primo caso, gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020; nel secondo caso si rende applicabile la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Cassa Edile Catania: nuovi contributi

La Cassa Edile della provincia di Catania pubblica la nuova Tabella Contributi dovuti dall’1/3/2022

 

Tabella contributiva dall’1/3/2022

CONTRIBUTI

TOTALE (%)

QUOTA IMPRESA(%)

QUOTA LAVORATORE(%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo APE 2,53 2,53
Contributo unificato Formazione e Sicurezza 1,00 1,00
Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) 1,9788 0,9894 0,9894
Contributo RLST 0,125 0,125
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10 0,10
Contributo Fondo prepensionamenti 0,20 0,20
TOTALE CONTRIBUTI 8,1838 6,8194 1,3644
Fondo sanitario SANEDIL operai 0,60 0,60
Fondo sanitario SANEDIL impiegati 0,26 0,26

Godimento dei permessi sindacali sui luoghi di lavoro

Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. lav. – Sentenza 11 marzo 2022, n. 8051)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas denunciando l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni.
La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF.
I motivi di ricorso sono risultati infondati
Secondo la Suprema Corte il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all’ordinamento privatistico ed a quello pubblicistico, della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate;
conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale, oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale, che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l’Ente Foreste, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5%.
Il ricorso principale, con riferimento al diritto di SNAF di avere a disposizione un locale per l’attività sindacale presso il Servizio territoriale di Oristano è dunque infondato.
Del tutto generico e tale da coinvolgere profili fattuali estranei al giudizio di legittimità è infine il passaggio dei motivi di ricorso in cui si assume che il locale avrebbe potuto essere messo a disposizione in ciascuno dei fabbricati di servizio dell’unità provinciale di Oristano e non necessariamente presso gli uffici di quella città.
Il ricorso incidentale assume invece la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sui contratti e accordi nazionali di lavoro, per non essere stato riconosciuto il diritto di SNAF ad ottenere da FORESTAS informazioni rispetto ai permessi rilasciati alle altre Organizzazioni Sindacali, così impedendosi il controllo sul rispetto della clausola di proporzionalità, di cui la ricorrente incidentale assume essere stata firmataria.
Il principio rivendicato con il motivo è in sé condivisibile.
A tal fine non ha pregio il richiamo all’art. 50 d. lgs. 165/2001 o all’art. 68 della L.R. 31/1998, nella parte in cui tali norme prevedono la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati riguardanti permessi, in quanto si tratta chiaramente di regole finalizzate al controllo sui costi pubblici dei permessi sindacali concessi e non alla trasparenza intersindacale. Tuttavia, almeno rispetto alla P.A., per i principi di imparzialità che devono informare il suo procedere (art. 97 Cost.) e per il soggiacere delle attività sindacali da svolgere presso di essa a regole legali di fondo, secondo il sistema di cui agli artt. 40 ss. d. lgs. 165/2001 (ma, analogamente, v. artt. 58 ss. L.R. 31/1998), si deve ritenere che il godimento delle prerogative debba avvenire nel rigoroso rispetto della corrispondente disciplina e che ciascun sindacato abbia interesse a controllare il rispetto di essa al fine di escludere che vi siano favoritismi per l’una o l’altra delle compagini legittimate.
Di ciò è del resto chiaro indice, l’art. 43, co. 12, d. lgs. 165/2001 che riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a forme adeguate di informazione ed accesso agli atti sulla rappresentatività e che va inteso come espressione di un principio generale alle informative necessarie al controllo, da parte delle organizzazioni stesse, del rispetto da parte della P.A. delle regole legali e contrattuali di tempo in tempo vigenti.
Analoghi diritti di informazione vanno dunque riconosciuti in favore delle Organizzazioni rappresentative ed ammesse come tali al godimento dei permessi, tanto più quando di essi, come è nel caso dell’art. 1 del CIRL evocato dallo SNAF (ma v. anche art. 42, co.2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001), rispetto ad un monte-ore previsto in sede collettiva, sia prevista una ripartizione su base proporzionale.
In sostanza, il diritto a quelle informative sussiste, per quanto esso va esercitato, stante l’evidente necessità di abbinare l’interesse all’informazione con il buon andamento della P.A., a condizione che sia evidenziato un concreto e motivato interesse al controllo della legalità intersindacale.
La domanda dello SNAF, nel caso di specie, riguarda i permessi rilasciati alle Organizzazioni Sindacali del territorio di Oristano, mentre la norma del CIRL regola la fruizione proporzionale dei permessi con riferimento all’intero ambito regionale.
Sfugge e non è meglio precisato quale sia l’interesse ad informazioni su un dato disaggregato per una sola provincia, sicché il motivo non consente comunque, sulla base dei principi sopra fissati, di apprezzare l’esistenza di un diritto all’informazione che sia stato indebitamente leso dal diniego nei cui confronti lo SNAF è insorto.
Il contemporaneo rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Scadenza versamento saldo IVA 2021

Il termine ordinario per il versamento del saldo Iva a debito relativo all’anno 2021 scade il 16 marzo 2022, ma è possibile posticipare il pagamento al 30 giugno ovvero al 22 agosto applicando la maggiorazione e gli interessi.

Il termine ordinario per il versamento del saldo Iva a debito, derivante dalla differenza tra l’ammontare dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale IVA/2022, al netto dell’imposta detraibile, e l’ammontare dell’IVA liquidata periodicamente nel corso del 2021 (rigo VL38 della dichiarazione) scade il 16 marzo 2022.

Rateizzazione

È possibile rateizzare l’ammontare del saldo IVA in rate di pari importo, versando la prima rata entro il 16 marzo 2022; le rate successive alla prima devono essere versate entro il 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2022. L’importo delle singole rate successive alla prima deve essere maggiorato dello 0,33% per ogni mese o frazione di rateizzazione a titolo di interesse;

Differimento

In alternativa è possibile differire il pagamento del saldo IVA entro il termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2022), maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in rate di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2022; in caso di opzione per la rateizzazione l’importo delle rate successive alla prima deve essere aumentato dello 0,33% per ogni mese o frazione di rateizzazione a titolo di interesse;

Ulteriore differimento

In alternativa è possibile beneficiare dell’ulteriore differimento ed effettuare il versamento del saldo IVA entro il 22 agosto 2022 (il differimento è previsto al 30 luglio 2022, ma essendo sabato è posticipato per legge al 1° agosto 2022; i versamenti cadenti tra il 1° ed il 20 agosto possono essere fatti entro quest’ultima data ed essendo sabato, di nuovo la scadenza è posticipata per legge al 22 agosto 2022). In tal caso, all’importo maggiorato dovuto al 30 giugno 2022 deve essere applicata ancora la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in rate di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 22 agosto 2022; in caso di opzione per la rateizzazione l’importo delle rate successive alla prima deve essere aumentato dello 0,33% per ogni mese o frazione di rateizzazione a titolo di interesse.

Compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite modello di pagamento unificato F24, con modalità telematiche, scegliendo una delle seguenti opzioni:
– tramite F24-online, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– tramite gli intermediari abilitati;
– tramite home-banking.

In sede di compilazione del modello F24 i dati del versamento devono essere valorizzati nella sezione Erario, avendo cura di indicare:
– nel campo codice tributo, il codice “6099” per l’importo relativo all’IVA ed il codice “1668” per gli interessi da rateizzazione;
– nel campo rateazione, i numeri 0101 (in caso di versamento in un’unica soluzione) ovvero il numero identificativo della rata (in caso di rateizzazione – ad esempio la seconda di 5 rate, sarà 0205);
– nel campo anno di riferimento, il 2021.

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso versamento (in tutto o in parte) alle prescritte scadenze è dovuta una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

In caso di ritardato versamento non superiore a 90 giorni è dovuta la sanzione pari al 15% dell’importo versato in ritardo.

È possibile regolarizzare l’omesso o tardivo versamento, prima che la violazione sia contestata, beneficiando di una sanzione ridotta, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, è necessario versare oltre all’imposta, i relativi interessi calcolati al tasso legale e la sanzione calcolata come segue:

– se la regolarizzazione è effettuata con un ritardo non superiore a 15 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta calcolata in misura pari allo 0,1% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;

– se la regolarizzazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta pari all’1,5%;

– se la regolarizzazione è effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta pari all’1,67%;

– se la regolarizzazione è effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica la sanzione ridotta pari al 3,75%;

– se la regolarizzazione è effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica la sanzione ridotta pari al 4,29%;

– se la regolarizzazione è effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica la sanzione ridotta pari al 5%;

– se la regolarizzazione è effettuata dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 4 del 1929, si applica la sanzione ridotta pari al 6%.

In sede di compilazione del modello F24 devono essere utilizzati i seguenti Codici tributo:
– 8904 (Sanzione da ravvedimento);
– 1991 (Interessi da ravvedimento).

Modifiche nei servizi online per le PAN e nuovo numero di identificazione delle unità da diporto

L’INAIL ha comunicato il rilascio in produzione delle modifiche nei Servizi Online per l’adeguamento dell’archivio al nuovo sistema di identificazione delle unità da diporto introdotto con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto

 

Con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato superato il vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti in formato cartaceo e detenuti presso ciascun ufficio circondariale marittimo, prevedendone l’informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un’unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.
E’ stato, pertanto istituito l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che contiene le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto, tra cui l’identità del proprietario, gli elementi tecnici dell’unità, nonché “tutti gli atti soggetti a pubblicità legale” relativi al mezzo, come ad esempio i controlli di sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle autorità competenti (primariamente il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera).
L’archivio è articolato nelle sezioni:
– “dati RID e RND”, popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della Motorizzazione Civile attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli tenuti dagli stessi alla data di entrata in vigore del regolamento;
– “dati SISTE”, alimentata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate.
Il regolamento dispone la semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l’istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), collegati telematicamente con il Centro elaborazione dati del Ministero (CED).

In base alla normativa, lo Sportello telematico del diportista (STED) è abilitato al rilascio dei seguenti documenti:
– la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi nonché il rilascio di duplicati;
– il certificato di sicurezza;
– il certificato di idoneità;

– l’autorizzazione alla navigazione temporanea;
– la licenza provvisoria.
Nella sezione dedicata all’inserimento dei dati caratteristici delle PAN, sia in caso di denuncia di iscrizione di un nuovo soggetto assicurante che nel caso si stia procedendo all’apertura di una nuova Posizione Assicurativa Navigazione su un codice ditta Inail già attivo, è stato previsto un nuovo campo denominato “Numero ATCN” che deve essere obbligatoriamente compilato in caso di apertura della posizione per assicurare una unità da diporto (categoria naviglio 80 e 82).

Irap esclusa per il tassista veneziano

Il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente non è soggetto ad Irap venendo a mancare il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7457).

Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 presupposto per l’assoggettamento all’Irap è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi, applicabile anche alle “persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate.
Quanto al significato di autonoma organizzazione, la Corte Costituzionale ha puntualizzato che l’imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo, il che non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sulla idoneità di quella organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista.
La Corte di legittimità ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, riconoscendola ai fini IRAP quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel perimetrare ulteriormente l’assoggettamento ad Irap del lavoratore autonomo le Sezioni unite, da ultimo intervenute, hanno affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto quale presupposto dell’imposta dall’art. 2 cit., non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La Corte ha anche affermato che per la soggezione ad IRAP dei proventi del professionista autonomo è necessario che la struttura organizzata, di cui questi si avvalga, faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo, in conseguenza non riconoscendo ad esempio la soggettività passiva all’imposta al professionista che, collaborando presso importanti studi professionali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità. Si è anche detto che il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, così difettando di autonomia organizzativa, non è assoggettato all’Irap.
Con riferimento alla professione di medico generico convenzionato con il SSN si è affermato che la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.
In riferimento all’attività di tassista si è affermato che l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. E a tal fine si è ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, con esclusione dunque delle ipotesi in cui sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Detto questo, relativamente al caso di specie, non è assoggettabile all’imposta il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente per effettuare il servizio di trasporto. In tal caso viene a mancare in presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.