Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

Precisazioni sul Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Precisazioni in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 (INPS – Messaggio 14 marzo 2022, n. 1147).

Con il messaggio 16 febbraio 2022, n. 772 sono state fornite, in riferimento alle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S”(datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta.
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causale:
– “L221”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante.
– “L222”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante.
Facendo seguito al messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, a parziale rettifica dello stesso, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, l’INPS con il messaggio 14 marzo 2022, n. 1147 precisa che i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
– in <CausaleADebito> , il codice “M131” o “M149” già in uso;
– in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
– in <SommaADebito>, l’importo del contributo:
pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M149);
pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131).
Si rammenta che, la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

 

Violazione dei criteri di scelta in caso di licenziamento collettivo

In materia di licenziamento collettivo, in caso di violazione dei criteri di scelta, l’annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione.

Nella specie, la Corte di merito ha affrontato la questione del criterio di scelta del personale da licenziare, ritenendo non arbitraria la decisione del datore di formare due distinte graduatorie, una per i collaboratori amministrativi e l’altra per gli operatori tecnici amministrativi, in quanto prevista dal CCNL pacificamente applicato al rapporto, rispondente ai diversi profili di inquadramento dei lavoratori in comparazione, associata alle differenti mansioni proprie di ciascun profilo e coerente con il criterio tecnico-produttivo ed organizzativo alla stregua del quale l’ente doveva operare la scelta dei lavoratori in esubero; del resto, l’esigenza di riduzione di personale si fondava anche sulla soppressione degli sportelli multifunzionali, ove erano impegnati i collaboratori amministrativi, con conseguente esubero dei medesimi.
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, laddove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni») la non significatività della predetta diversità in ragione di una concreta fungibilità di svolgimento mansioni; dall’altro, l’eventuale omesso esame, ad opera del giudicante, di fatti attestanti la predetta fungibilità andava dedotto nella ricorrenza dei presupposti previsti.
In caso di violazione dei criteri di scelta, l’annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi – che, nel caso, i ricorrenti non ebbero ad allegare e dimostrare che l’eventuale accorpamento dai medesimi rivendicato in un’unica graduatoria dei lavoratori di entrambi i profili (12 collaboratori e 6 operatori) li avrebbero visti collocati in posizione tale da essere esclusi da quelli in esubero (complessivamente 10) (Ordinanza Corte di Cassazione 15 maro 2022, n. 8216).

Il via al nuovo regolamento Enfea

Dall’1/3/2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento per le prestazioni dell’Ente Bilaterale Nazionale Confapi (Enfea).

E’ stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 1° marzo 2022.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil stipulati negli scorsi anni.
Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari 0 superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.
I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Le attività e le prestazioni Enfea sono destinate:
a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e Confapi.
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.
c) La prestazione è da intendersi per la singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.

Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e conferma

a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.

Fondo sostegno al reddito

Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:

SOSTEGNO AL REDDITO ALLE IMPRESE

AREA SICUREZZA
– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
   – Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
   – Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.
– Contributo per rimborso spese in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda
– Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata accreditata dalla Regione). Misura del contributo: € 20,00 (venti) a dipendente per singola inoculazione

AREA INNOVAZIONE
– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dall’1/1/2021 e fino alla data del 31/12/2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)
– Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.
– Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. Misura del contributo:
   – € 700,00 (settecento) per aziende fino a 30 dipendenti
   – € 900,00 (novecento) per aziende da 31 a 100 dipendenti
   – € 1.300,00 (milletrecento) per aziende con oltre 100 dipendenti

AREA ISTRUZIONE
– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.
– Contributo spese Università. La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.
– Contributo spese Laurea. La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).
– Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore) Per il sostegno nella didattica a distanza, viene corrisposto un contributo per l’acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore) La misura del contributo è pari ad € 300,00 (trecento) max.

AREA FAMIGLIA E NATALITA’
– contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
   – Asilo nido;
In alternativa
   – Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.
– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente. In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito. La misura del contributo è pari ad € 2.000,00 (duemila).
– Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/1992). Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L. 104/1992 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) annui.
– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19
– Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare. La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille/00) max per nucleo familiare.
– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
– Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) anno.

AREA SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI/TRICI E AZIENDE
a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
a1. € 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
a2. € 800,00 (ottocento) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.
– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi). La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.
– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore
La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

AREA DIRITTI PER LAVORATRICI/LAVORATORI E AZIENDA
– Contributo sostegno vittime violenza di genere
– Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.
– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.
– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).

FONDO OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO
Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti bilaterali e della contrattazione settoriale e territoriale pari a € 8 per ciascun lavoratore a carico delle aziende in applicazione agli accordi interconfederali e € 12 per ciascun lavoratore per ulteriori attività sono utilizzate come segue.

Edilizia Industria Catania: firmato il nuovo CIPL

Firmato il 25/2/2022, tra ANCE Catania e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL di Catania, il Contratto Collettivo Provinciale, integrativo del CCNL per gli addetti all’industria edilizia ed affini 18/7/2018, valido per il territorio della provincia di Catania

Decorrenza
Il presente CIPL Catania, entra in vigore dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2024.

Mensa ed indennità sostitutiva di mensa
In relazione alla mensa, nel presupposto del comune obiettivo di consentire ai lavoratori occupati nei cantieri la consumazione di un pasto caldo, ove ciò sia possibile in relazione alla situazione organizzativa ed alla ubicazione del cantiere medesimo, le Parti convengono quanto segue:

a) nei cantieri di durata prevista di almeno 12 mesi con un numero di addetti non inferiore a 25, su richiesta di almeno 15 lavoratori occupati la ditta e le RSA/RSU procederanno ad una attenta analisi dei costi di gestione del servizio mensa o di altra possibilità di consumazione del pasto caldo in cantiere e quindi del costo prevedibile di ogni singolo pasto. Entro 15 giorni successivi i dipendenti dovranno dichiarare la loro accettazione o meno della istituzione del servizio, dando autorizzazione all’effettuazione delle relative trattenute;
b) nei cantieri di durata non inferiore ad otto mesi, salvo nei casi di obiettiva impossibilità, quando ne facciano richiesta almeno 10 dipendenti in forza al cantiere medesimo e sino a quando permanga tale requisito numerico, verranno adottate le necessarie iniziative per consentire ai lavoratori la consumazione del pasto caldo nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, avvalendosi di servizi esterni anche interaziendali.

Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei, ove ricorrono le condizioni per la consumazione del pasto di cui alle lett. a) e b) l’azienda concorrerà per intero alle spese del costo complessivo del pasto.
Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa pomeridiana.
Ove non sia attivato il servizio di mensa, ovvero per l’ubicazione del cantiere, esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta, con decorrenza dall’1/3/2022, un’indennità sostitutiva di mensa pari a 6,5 euro giornaliere.

Trasporto
Con decorrenza dall’1/3/2022 gli importi complessivi giornalieri a titolo di indennità di trasporto, vengono aggiornati con i seguenti valori:

– Fascia 1 da 0 a 15 Km: Euro 3,00
– Fascia 2 oltre 15 Km: Euro 3,50

Trasferta
Con riferimento all’art. 21 del CCNL dell’1/7/2014, all’operaio in servizio, comandato temporaneamente a prestare la propria attività in cantieri ubicati oltre 50 Km dal Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un’indennità per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, disciplinata e quantificata come segue: 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL edilizia Industria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio rimaste a carico del lavoratore.

EVR – Elemento Variabile dellla Retribuzione
Come previsto nel CIPL in esame firmato il 25/2/2022, nella stessa data, le parti hanno sottoscritto anche l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per il periodo 1/3/2022 – 31/12/2022.
Pertanto, visto l’andamento degli indicatori/parametri medi per il triennio 2021/2020/2019 a confronto di quelli 2020/2019/2018, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale del 25/2/2022, le Parti determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori risultano positivi,.
Determinato l’E.V.R. a livello territoriale, ogni impresa procederà entro il 25/3/2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro) e volume di affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2021/2020/2019 su media 2020/2019/2018).

– In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’E.V.R. nella misura piena.
– In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’E.V.R. nella misura ridotta.
– In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’E.V.R..

Determinata la misura dovuta dell’E.V.R. in base all’andamento degli indicatori aziendali, l’erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore mensili, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza. Fermo restando quanto sopra per gli impiegati in forza l’erogazione dell’E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173 ore mensili.
Per l’anno 2022 l’E.V.R. sarà erogato per un numero massimo di 10 mesi. Nulla è dovuto per i periodi pregressi ivi compresi i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR erogati ai sensi del vigente CIPL del 25/2/2022 e del presente Accordo, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

IMPORTI ANNO 2022 – MISURA PIENA (4%)

Importi orari E.V.R. Operai anno 2022

Operai

Importo Orario in Euro

Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato – 3° livello 0,25
Operaio qualificato – 2° livello 0,22
Operaio comune – 1° livello 0,19
Custodi B 0,17
Custodi C 0,15

Importi mensili E.V.R. Impiegati anno 2022

Impiegati

Importo Mensile in Euro

7° livello 65,23
6° livello 58,71
5° livello 48,92
4° livello 45,66
3° livello 42,40
2° livello 38,16
1° livello 32,61

IMPORTI ANNO 2022 – MISURA RIDOTTA (2,6%)

Importi orari E.V.R. Operai anno 2022

Operai

Importo Orario in Euro

Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato – 3° livello 0,16
Operaio qualificato – 2° livello 0,14
Operaio comune – 1° livello 0,12
Custodi B 0,11
Custodi C 0,10

Importi mensili E.V.R. Impiegati anno 2022

Impiegati

Importo Mensile in Euro

7° livello 42,40
6° livello 38,16
5° livello 31,80
4° livello 29,68
3° livello 24,56
2° livello 24,80
1° livello 21,20

Firmato il CCNL Lavanderie – Industria, Artigianato – Conflavoro

Sottoscritto il nuovo CCNL per le lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere Conflavoro

L’accordo decorre dall’1/3/2022 al 258/2/2025.

Settore Industria

Area

Modulo

Retribuzione da Marzo 2022

Retribuzione da Agosto 2022

A – Operativa 1/Base € 1.390,50 € 1.400,90
2/Centrato € 1.622,50 € 1.634,40
3/Consolidato € 1.707,30 € 1.720,00
B – Qualificata 1/Base € 1.739,50 € 1.752,40
2/Centrato € 1.821,60 € 1.835,60
3/Consolidato € 1.979,30 € 1.995,60
C – Tecnica 1/Base € 2.050,40 € 2.067,00
2/Centrato € 2.293,90 € 2.313,90
3/Consolidato € 2.648,50 € 2.674,15
D – Gestionale 2/Centrato € 2.648,50* € 2.674,15

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €130,00 La retribuzione tabellare è comprensiva dell’incentivo di modulo.

Settore Artigianato

Inquadramento

Retribuzione Base

Primo Livello € 1.240,60
Secondo Livello € 1.311,55
Terzo Livello € 1.368,20
Quarto Livello € 1.426,75
Quinto Livello € 1.545,65
Sesto Livello € 1.698,75
Quadri € 1.821,55*

*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata

Stagionalità
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse all’esecuzione di commesse temporanee
– Attività nei reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione di lavanderie industriali operanti in strutture turistico-ricettive e della ristorazione;
– Intensificazione di attività connessa a flussi turistici delle aziende clienti;
– Attività di lavanderie, puliture a secco, smacchiatorie e stirerie da svolgersi in concomitanza con eventi, manifestazioni o ricorrenze

Periodo di prova
Quadri e sesto livello per l’artigianato e 2 centrato per l’industria: 6 mesi.
Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.

Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative.
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.

Banca ore
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.

 

Lavoro straordinario e supplementare
Max  250 ore
Lavoro supplementare 10%
Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 30%
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) 40%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro straordinario festivo 55%
Lavoro straordinario festivo notturno 75%
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 35%.

Indennità di cassa e maneggio di denaro
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata

Retribuzione di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli A2, B1, B2, C1 e C2 per il settore industria e dal2° al 5° per il settore artigianato, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.

Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Elemento di garanzia retributiva
Le imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, corrispondono annualmente l’importo di €230,00 per il 2022 e di €260,00 per il 2023 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.

Scatto di merito
Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di entrata in vigore del presente contratto o alla data di migrazione al presente contratto, sarà conservato come condizione di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno discipli dall’accordo aziendale

Malattia
Conservazione del posto:
– 180 gg Nell’arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata e Nell’arco di 36 mesi sommando
– 720 Nell’arco temporale di 48 mesi in  caso di malattie di particolare gravità

Infortunio
Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.

Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento.
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.

Lavoro intermittente
Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l’evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata

Tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.

Somministrazione
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.

 

Telelavoro Lavoro agile (smart working)
Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.Tutelato il diritto alla disconnessione.

Sanità integrativa
Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP, in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 0623013701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:

da 1 a 5 :

€ 50,00

da 6 a 15 : € 100,00
da 16 a 30: € 150,00
da 31 a 40: € 250,00
da 41 a 50: € 300,00
oltre 50: € 350,00

L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi per 14 mensilità.

Ente bilaterale – E.BI.A.S.P.
Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00.
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 lordi per 14 mensilità.
 

Ordini e Collegi professionali: contribuzioni previdenziali e assistenziali

L’INPS, con Circolare 15 marzo 2022, n. 40, riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.

Premessa
Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici autarchici e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto caratterizzati dalla capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente attraverso il contributo degli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica.
Il legislatore, con riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali, individua espressamente il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi confermandone, pertanto, quantomeno in linea generale, l’appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici come considerati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico.

Gestione previdenziale ai fini pensionistici
Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il legislatore ha altresì previsto diverse forme di esclusione da detta assicurazione; ciò è avvenuto per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle IPAB, esclusi dall’AGO qualora sia loro garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza.

In particolare diverse disposizioni hanno previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche – con conseguente esclusione dall’obbligo dell’assicurazione generale obbligatoria – mediante adozione di deliberazione da proporre entro termini perentori (l’ultimo termine del 26 febbraio 1992 è stato fissato dalla legge n. 274/1991) e da approvarsi con decreto interministeriale.

Pertanto, sulla base delle norme citate, per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell’adozione da parte dell’ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell’AGO.

Ciò premesso, sulla base delle disposizioni normative che regolano i profili previdenziali, il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge n. 379/1955.

Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo agli Ordini e ai Collegi professionali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.), che, talvolta, conferiscono rilievo all’appartenenza del soggetto contribuente al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e, talvolta, alla natura del contratto di lavoro applicato ai dipendenti.
Di seguito viene illustrato l’assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali.

a) Malattia e maternità
La normativa vigente di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, c.d. Testo unico della maternità e della paternità, e all’articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, durante l’evento venga corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Pertanto, attesa la loro natura giuridica pubblica, gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

b) Cassa unica assegni familiari (CUAF)
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, le disposizioni del “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari” (TUAF) non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, tale obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.

c) Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria
In ragione dell’appartenenza degli Ordini e dei Collegi professionali alla categoria degli enti pubblici non economici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, non sussiste l’obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Per le medesime ragioni, non sussiste altresì l’obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.

d) NASpI
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 e comma 29, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).

e) Fondo di integrazione salariale
Rimangono esclusi dall’assoggettamento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, di cui all’articolo 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro rientranti tra le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
Pertanto, i soggetti in trattazione nella presente circolare non sono tenuti al versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.

Bonus per impianti di compostaggio presso centri agroalimentari

Definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 marzo 2022, n. 80989)

La legge di bilancio per il 2022 ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare) prodotti dal medesimo centro agroalimentare (articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 70 per cento delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Il provvedimento in oggetto definisce le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, e approva il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle entrate per beneficiare del credito d’imposta.
In particolare, è previsto che la Comunicazione delle spese sostenute sia effettuata nell’anno 2023, nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

Deducibilità contributi recuperati dall’Inps per indebita applicazione massimale contributivo

L’Agenzia deIle Entrate ha chiarito che i contributi previdenziali pregressi per indebita applicazione del massimale contributivo, recuperati dall’Inps con diffida nei confronti dell’ex datore di lavoro, sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente rimborsati all’ex datore di lavoro. L’onere può essere documentato dalla CU rilasciata dall’ex datore di lavoro con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero con il codice ZZ (Risposta 15 marzo 2022, n. 117).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la deducibilità dei contributi pregressi dovuti per indebita applicazione del massimale contributivo, recuperati dall’Inps nei confronti dell’ex datore di lavoro mediante diffida per omissione contributiva.
Nella fattispecie, l’omissione è stata determinata dalla mancata comunicazione al datore di lavoro dell’esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996 (versamenti contributivi figurativi per il servizio di leva).
Le norme in materia previdenziale infatti prevedono l’applicazione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1°gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”) e privi di anzianità contributiva precedente. Per coloro che vantano anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale. A tal fine il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria posizione previdenziale.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che la maggior quota contributiva a carico del contribuente, derivante dall’erronea applicazione del massimale contributivo, che lo stesso è tenuto a restituire all’ex datore di lavoro, costituisce sostanzialmente un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati.
Pertanto rientrano tra i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge” che le disposizioni in materia di IRPEF annoverano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate precisa che detti oneri si deducono secondo il criterio di cassa. Pertanto, ai fini della deducibilità, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui il lavoratore (contribuente) rimborsa tali oneri all’ex datore di lavoro e non all’annualità in cui l’ex datore di lavoro è stato chiamato a versare (ed ha versato) la maggior quota contributiva a carico del dipendente regolarizzando le omissioni contributive obbligatorie.
I contributi in questione, pertanto, vanno indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai “Contributi previdenziali e assistenziali” relativa al periodo d’imposta in cui tali contributi sono restituiti all’ex datore di lavoro (Rigo E21).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il sostenimento dell’onere può essere documentato mediante una certificazione unica (CU) rilasciata dall’ex datore di lavoro che attesti le somme oggetto di deduzione con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).

Terzo Settore: regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro

In attuazione della disciplina del codice del Terzo Settore, forniti chiarimenti sul regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nota 10 marzo 2022, n. 4011).

Nello specifico, è stato chiesto se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale sia o meno compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso (un ente di base) o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l’ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia.
L’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo settore sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’integrazione apportata dall’articolo 5 comma 1, lett. a) del d.lgs. 105/2018.
La previsione ha quindi portata ampia e generalizzata, come si evince dal tenore generale della stessa, che fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario. Essa va coerentemente rapportata al più ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 17, secondo cui nel definire il volontario viene innanzitutto evidenziato quale requisito caratterizzante quello della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell’assenza di finalità di lucro, neanche indirette; in secondo luogo, si prescrive che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.
Tali prescrizioni rispondono alla finalità di valorizzare la libera scelta della persona come consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, onde preservare la genuinità dell’attività tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vadano a beneficio della comunità e del bene comune e non di interessi specifici o di parte, sicché l’attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria. Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Al contempo, infine, il citato articolo 17 comma 5 intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.
Le disposizioni sopra richiamate devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.
Quanto sopra considerato, sotto il profilo formale non appare ravvisabile una situazione di contrarietà della situazione prospettata nel quesito rispetto al dettato dell’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, considerato che l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.

“Dopo di noi”: nessuna esclusione dall’esenzione per gli atti mortis causa

Il conferimento di beni al fondo speciale, costituito esclusivamente a favore della figlia con grave disabilità, secondo le previsioni della legge “Dopo di noi”, è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, anche nel caso in cui tale destinazione è disposta con atto mortis causa in sede di successione (Agenzia Entrate – risposta 11 marzo 2022, n. 103).

La L. n. 112/2016 è volta ad agevolare disabilità gravi prive del sostegno familiare e le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario  in favore di persone con disabilità grave.
L’art. 6, co. 1 della medesima legge prevede che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione ovvero destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49, D.L. n. 262/2006.
Ai sensi del comma 2 le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali ovvero il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
Le esenzioni e le agevolazioni disposte nello stesso articolo 6 sono ammesse se sussistono, inoltre, congiuntamente, anche tutte le ulteriori condizioni richieste dalla legge ed indicate nel prosieguo dell’articolo 6.
Detto questo, il caso di specie riguarda un contribuente intenzionato, congiuntamente al proprio coniuge, a costituire un “fondo speciale” disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario, avente come beneficiaria esclusiva la figlia affetta da disabilità grave, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui alla predetta legge.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che risulta applicabile l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 6, L. n. 112/2016, anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata con un atto mortis causa mediante il quale il contribuente e il coniuge, in sede di successione, dispongano a favore del predetto fondo speciale.
Tale soluzione tiene conto del dato testuale dell’art. 6 che richiama genericamente i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. ovvero destinati a fondi speciali senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.
Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, è possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.