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Sismabonus acquisti e leasing finanziario

In materia di Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle entrate, con la risposta del 20 aprile 2022, n. 202, ha fornito chiarimenti sul leasing finanziario.

La società istante, che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing (codice ATECO 682001), ha acquistato, mediante un’operazione di leasing finanziario, a inizio 2021, dall’impresa costruttrice, tramite contratto di leasing, un’unità immobiliare ad uso commerciale al piano terra di un fabbricato ricostruito in sostituzione di un preesistente opificio industriale rispetto al quale presenta un miglioramento sismico di almeno 2 classi. Tale immobile ricade in una zona sismica 2.
La società evidenzia, inoltre, che detta unità immobiliare, in base alle informazioni e alla documentazione fornita dal costruttore permette di usufruire del c.d. «sismabonus acquisti» nel limite dell’85% del prezzo di acquisto o della minor somma di Euro. 96.000 in forza del comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013.
In relazione al possesso dell’immobile di cui si tratta, l’istante precisa, innanzitutto, che il soggetto che “giuridicamente” acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.
L’istante dopo avere premesso che disciplina agevolativa in argomento non richiama espressamente la proprietà ma l’acquirente delle unità immobiliari senza fornire ulteriori indicazioni, chiede di sapere, ai fini dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti»), se con il termine «acquirente» si «debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che “acquisisce” l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata».
Con riferimento al caso prospettato nell’istanza di interpello, nel contratto di leasing finanziario si prevede che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili, al prezzo già concordato tra l’istante e l’impresa di costruzioni che li ha effettuati, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante e, inoltre, che gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell’istante). Dunque, nel presupposto che la società che ha realizzato gli interventi agevolabili sia un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare e che si provveda alla stipula dell’atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’utilizzatore può fruire delle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013. Proprio in considerazione dello schema contrattuale qui rappresentato che consente di operare una piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, inoltre, l’ammontare della detrazione di cui al più volte citato comma 1- septies, fermo restando il limite massimo di spesa posto dalla disposizione qui in esame pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
Resta fermo, in ogni caso, che nel caso di specie la società di leasing concedente è esclusa dalla possibilità di fruire della detrazione qui in esame, al fine di considerare rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Adeguamento IPCA per il CCNL Metalmeccanica Cooperative

 

Sottoscritto l’accordo di adeguamento per i dipendenti del CCNL della Metalmeccanica Cooperative

In adempimento di quanto stabilito nell’Accordo di rinnovo 31 maggio 2021, sulla base dei valori dell’IPCA,  sono stati definiti i nuovi importi al netto degli energetici importati sull’incremento retributivo complessivo e dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2021

Livelli

Quota relativa all’IPCA

D1 7,34
D2 8,14
C1 8,32
C2 8,50
C3 9,10
B1 9,75
B2 10,46
B3 11,68
A1 11,96

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2021

Trasferta intera 44,12
Quota per il pasto meridiano o serale 11,92
Quota per il pernottamento 20,28

Indennità di reperibilità dal 1 giugno 2021

b)COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO UBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
DI-D2-CI 4,95 7,45 8,05 32,20 32,80 35,30
C2-C3 5,90 9,26 9,93 38,76 39,43 42,79
SUPERIORE AL B1 1,78 11,15 11,74 45,05 45,64 50,01

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 21 febbraio e fino al 15 aprile 2022, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di aprile 2022.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di febbraio 2022, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 aprile 2022.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM – contratti aziende private presso la BNL, Roma, IBAN: IT 68G010 05032 000 000 000 45109.

Rinuncia al TFM: la tassazione è legittima

 

Il trattamento di fine mandato rinunciato dal socio amministratore è soggetto a tassazione in quanto da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall’altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale (Corte di Cassazione – ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223).

Secondo i giudici della Corte, in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 88 del Tuir che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 della ritenuta fiscale cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, la rinuncia del credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto non può essere equiparato alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. La rinuncia quindi presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato.

La Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. Ne deriva che la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato. Pertanto ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta.

Nello stesso senso, con riferimento alle rinuncia effettuata dal socio amministratore al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria.

FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING: Protocollo di collaborazione

Firmato il 15/2/2022, tra FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING, un protocollo di collaborazione per migliorare i servizi che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo

Finalità
FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e ferma restando la piena autonomia e indipendenza di ciascuna organizzazione, con il presente Protocollo d’intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto costanti al fine di realizzare sinergie volte a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo.

Progetti speciali
Nel primo quadriennio di attuazione del presente Protocollo, FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING promuoveranno tre progetti speciali aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

a) incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, anche in raccordo con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica e professionale, con le università e con la rete degli enti bilaterali del settore turismo;

b) formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, anche mediante la realizzazione di materiali didattici e la promozione dell’accesso agli strumenti di finanziamento;

c) diffusione di buone prassi realizzate da imprese turistico-ricettive, con particolare riferimento alle soluzioni concernenti l’accessibilità, la sostenibilità e la digitalizzazione.

Le modalità di realizzazione di tali progetti potranno comportare delle sperimentazioni in territori da individuare congiuntamente, tenendo conto anche dei costi e dei tempi di sviluppo e delle forme di cooperazione già esistenti a livello territoriale.

Decorrenza
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata a tempo indeterminato.
Potrà essere disdettato in qualunque momento, con un preavviso di dodici mesi, da inviare con posta elettronica certificata.
La disdetta del protocollo non modifica i termini concordati dalle parti per la realizzazione di attività o iniziative individuate dal protocollo stesso.

Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria

Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria

Per la Corte di Cassazione nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali lo scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta non è sufficiente a configurare la domanda come lite temeraria e non giustifica, pertanto, la condanna del richiedente non abbiente al risarcimento del danno nei confronti dell’Inps (Corte di Cassazione, Sentenza 19 aprile 2022, n. 12455).

Il Tribunale locale, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ha rigettato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell’assegno mensile di assistenza e, pur riconoscendo che la ricorrente doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, in quanto titolare di reddito utile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’ha condannata per responsabilità aggravata a rifondere all’INPS la somma di € 1.800,00.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, a causa dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta, la domanda giudiziale dovesse reputarsi meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sul presupposto che in tema di controversie previdenziali e assistenziali sia necessaria, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, un’ esplicita istanza di parte, che nel caso di specie era affatto mancata, nonché un espresso addebito di grave negligenza, che non potrebbe ricondursi alla finalità erroneamente ritenuta speculativa con cui ella aveva coltivato la domanda giudiziale volta ad accertare una condizione di invalidità di cui era stata peraltro portatrice negli anni precedenti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando, in particolare, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile, pari o inferiore al doppio dell’importo del reddito stabilito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Da tanto deriva che la parte non abbiente, come nel caso di specie, è sanzionabile in caso di soccombenza solo in caso di responsabilità aggravata ossia se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a condizione che vi sia istanza dell’altra parte, specificamente volta, al risarcimento dei danni.
Deve, invece, escludersi che la stessa parte soccombente non abbiente possa essere condannata d’ufficio dal giudice al pagamento, a favore della controparte, di una somma determinata secondo equità.
Pertanto, tenuto conto che la sentenza impugnata nel caso in questione ha ritenuto di poter condannare la ricorrente per responsabilità aggravata e che non vi è stato nella specie né alcuna domanda dell’INPS finalizzata alla condanna né alcun accertamento dei requisiti necessari a configurare la lite temeraria, da tanto discende l’accoglimento del ricorso.

Inail-FS: protocollo per la salute e la sicurezza sul lavoro

Sottoscritto un protocollo tra Inail e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il protocollo comprende i seguenti ambiti di intervento:
– iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della sostenibilità sociale;
– progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali;
– ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro anche sulla base del confronto con le migliori pratiche internazionali e nazionali;
– studio e progettazione di modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la promozione del benessere organizzativo;
– studio e analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere;
– studio e ricerche sui fattori di rischio per la prevenzione di patologie correlate al lavoro.

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del Protocollo i parola.
L’accordo ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Pnrr nel 2026 (Inail, comunicato 7 aprile 2022).

Convenzioni formative per la “qualifica professionale “ai fini AEO

Forniti chiarimenti sulla convenzione relativa all’organizzazione dei corsi ai fini dell’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale “ai fini AEO (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 19 aprile 2022).

Per chiedere l’accreditamento ai fini doganali di corsi formativi utili anche all’ottenimento della cosiddetta “qualifica professionale ai fini AEO”, prevista ai sensi dell’articolo 39, lettera d) del Regolamento UE n. 952/2013, i soggetti titolati dovranno procedere sulla base dello schema di Convenzione appositamente previsto, disponibile alla sezione del sito ADM (link: Home -> L’attività -> Dogane -> Operatore Economico Autorizzato –> AEO -> Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO –> Convenzioni formative).
Per la dovuta uniformità amministrativa, l’Agenzia in materia rinvia:

– alla Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, che regola l’iter relativo all’accreditamento preventivo dell’attività di formazione presentata dai soggetti erogatori;
– allo schema di Convenzione per la disciplina delle docenze prestate dal personale ADM ai corsi precedentemente accreditati e per regolamentare gli aspetti amministrativi connessi a tali docenze;
– all’elenco aggiornato dei corsi formativi accreditati pubblicati nella specifica sezione del sito di ADM.

Bonus pubblicità: approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi

Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (DPCM 07 aprile 2022 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria)

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2021 con l’indicazione dei singoli importi potenzialmente fruibili, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.
La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo potenzialmente fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi.
Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste) – il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.
Qualora l’Agenzia delle entrate, nell’ambito degli adempimenti, accerti l’impossibilità di registrazione del credito d’imposta per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, provvede a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio concesso.

Adesione dei liberi professionisti al Fondo Fon.Te

Dal 1° aprile 2022 potranno aderire i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi al Fondo di pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio turismo e servizi.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Fon.Te, possono iscriversi a Fon.Te. gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari, che siano associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.
Fermo restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione alla previdenza complementare, il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente.

L’iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti escluso per le associazioni pro-loco

Per le associazioni pro-loco non sussistono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti oltre la soglia dei mille euro previsti per gli enti e le associazioni sportive (Corte di cassazione – sentenza 04 aprile 2022, n. 10711).

L’art. 9- bis del D.L. n. 417/1991 ha stabilito che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991.
L’art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo, senza fine di lucro, e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Con l’art. 25, L. n. 133/1999, come modificato dall’art. 37, co. 5, L. n. 342/2000 è stato introdotto, al comma 5, l’obbligo per le società, gli enti o le associazioni sportive dilettantistiche di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.
Dal dettato della norma non è presente alcuna previsione circa l’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.
Successivamente però tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.
L’art. 90, co. 1, L. n. 289/2002, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 2 , co. 31, L. n. 350/2003, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Pertanto, l’obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di:
– società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di Iucro;
– società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
– associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni Pro Loco.