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30 aprile 2022: scadenza rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. (Agenzia delle entrate riscossione – Comunicato 28 aprile 2022)

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Si ricorda che il decreto “Sostegni-ter” ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

Isa, definiti i criteri per l’accesso al regime premiale 2021

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021, confermando gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali e che il giudizio di affidabilità può essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta in corso e quello precedente (Agenzia Entrate – provvedimento 27 aprile 2021, n. 143350).

L’art. 9-bis, co. 11, D.L. n. 50/2017, conv., con modif., dalla L. n. 96/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA.
In particolare, è previsto:
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
– l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. n. 724/1994);
– l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/1973) con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
– l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i primi due benefici di esonero, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Pertanto, con il nuovo provvedimento del 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate disciplina, per il periodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla prima tipologia di beneficio, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
– 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2022;
– 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2021.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
I suddetti benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Per quanto concerne il secondo beneficio, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
Tali benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Riguardo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, tale beneficio è riconosciuto per il periodo d’imposta 2021:
– ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2021;
– ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Per quanto concerne l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, il beneficio è riconosciuto per il periodo d’imposta 2021:
– ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021;
– ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Riguardo all’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è stabilito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

In relazione all’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, il beneficio è riconosciuto ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
– applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
– il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

L’individuazione delle suddette soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità.

Aiuti di Stato a imprese durante l’emergenza Covid-19: le regole e l’autodichiarazione

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia (Agenzia delle entrate – Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438).

Con il citato provvedimento n. 143438/2022, in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del “Decreto Sostegni”). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
– il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
– il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
– il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.
Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione.
In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

 

L’assenza ingiustificata non legittima il licenziamento del lavoratore

Si configura come illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente per assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio, se il fatto rientra tra le condotte considerate dalla contrattazione collettiva come punibili con una sanzione conservativa (Corte di Cassazione, Sentenza 26 aprile 2022, n. 13065).

La Corte di Appello territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro.
Nel caso di specie era stato addebitato alla dipendente di trovarsi in villeggiatura in un giorno di permesso ex lege n. 104 del 1992, concesso per assistere la madre disabile, che invece si trovava in altro luogo, violando i principi di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e causando, inoltre, con l’ assenza dal servizio, disagi e disservizi nell’organizzazione del lavoro.
La lavoratrice, scusandosi dell’errore commesso, adduceva quali giustificazioni l’improvvisa indisponibilità espressa dalla madre soltanto nella tarda serata del giorno prima a raggiungerla presso la località di villeggiatura e motivava il mancato tempestivo rientro richiamando le proprie condizioni di salute, anche in relazione alla guida di notte per lunghi tragitti ed al traffico che avrebbe trovato; deduceva, poi, di non aver pensato di avvertire l’azienda del fatto che nella data stabilita non avrebbe potuto materialmente assistere la madre e comunque di essere ripartita per rientrare nel luogo di residenza nel pomeriggio dello stesso giorno, disdettando la prenotazione dell’albergo.
Alla luce di tanto la Corte ha condiviso la sentenza di primo grado, riportando il caso all’ipotesi d’insussistenza della giusta causa di licenziamento perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società, ritenendo, in particolare che la Corte di merito non avesse interpretato correttamente la lettera di contestazione disciplinare indirizzata alla dipendente, con la quale la società aveva addebitato alla stessa non già l’assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio, bensì la fruizione abusiva del permesso retribuito 104: ipotesi, questa, tale da integrare una giusta causa di licenziamento, conformemente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in caso di violazioni dolose.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo, invero, condivisibili le conclusioni rassegnate concordemente dai giudici del primo e del secondo grado, secondo cui la contestazione della società si qualificava come contestazione di assenza ingiustificata per un giorno e non come comportamento fraudolento e preordinato all’abuso della fruizione del permesso ex lege n. 104/92.
I Giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come diretta conseguenza di tale ricostruzione fosse, nel caso in argomento, l’applicazione della tutela reintegratoria in favore della lavoratrice.
Sul punto la società aveva contestato l’applicazione della predetta tutela, sul presupposto che nella disciplina collettiva applicabile le sanzioni, sia conservative che espulsive, fossero previste per le assenze arbitrarie, mentre quella della dipendente non poteva considerarsi tale, avendo la stessa richiesto di astenersi dal servizio per usufruire del permesso ex art. 33, c. 3, l. n. 104 del 1992.
La Corte, viceversa, ha ritenuto che i giudici di merito, valutando il grado di gravità della condotta posta in essere, avessero correttamente ricondotto la stessa ad un’ ipotesi di assenza arbitraria, ricompresa nell’ambito delle previsioni collettive che stabiliscono sanzioni conservative, tenuto conto del loro carattere vincolante anche ai fini della individuazione della tutela applicabile.

Accesso alla Cigo per effetto della crisi Ucraina

Nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività dovute agli effetti della crisi internazionale russo-ucraina è possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria. (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto 31 marzo 2022, n. 67).

In considerazione della situazione internazionale determinata dalla crisi Russo-Ucraina e alle ricadute economiche sui mercati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha modificato la disciplina delle fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
Con riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”, il Ministero ha previsto che per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Inoltre, con riferimento all’ipotesi caso di “mancanza di materie prime o componenti”, ha previsto che la fattispecie si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Accordo Trento “Area Legno Lapidei”: Premio di Risultato

Firmato il 16/2/2022, tra l’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del Trentino, il verbale di accordo per l’attuazione  del “PdR” per l’anno 2022 ai sensi del CCPL 13/6/2012 “Area Legno Lapidei”.

Le parti, visto l’indicatore relativo alla Redditività di cui all’Accordo provinciale “Area Legno Lapidei” del 13/6/2012, che registra nel triennio mobile di cui al P.d.R. per gli anni 2018, 2019, 2020 un indice pari ai 16,29%, concordano che a far data dal 1° marzo 2022 il valore dei Premio di Risultato per i lavoratori dipendenti le aziende artigiane è determinato nelle misure di cui alla Tabella sotto riportata:

AREA LEGNO LAPIDEO

Livello

Livello

FASCIA 16% -16,50%

LEGNO

LAPIDEO

Valore mensile in Euro

AS-A 1 70,00
B 2 60,00
CS 3 58,00
C 4 55,00
D 5 52,00
E 6 49,00
F 7 46,00

I valori economici di cui al presente accordo entrano in vigore a far data dal 1° marzo 2022.

CCNL PMI Tessile/Chimico con le Associazioni Artigiane: una tantum ad aprile

Con la busta paga di aprile va erogato un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti) con le Associazioni Artigiane

L’accordo sottoscritto lo scorso febbraio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17/2/2022,  un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L’importo “una tantum” verrà erogato in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Regime speciale per lavoratori impatriati

I chiarimenti del Fisco sul rientro in Italia di un medico con attività svolta in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa occasionale non dipendente in USA (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 223)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l’ Istante dichiara di aver trasferito la propria residenza negli Stati Uniti nel 2012, con relativa iscrizione all’AIRE, e che in tale Paese ha mantenuto ininterrottamente la stessa sino ad oggi. Il Contribuente evidenzia, inoltre, che:
– svolge la professione di medico psichiatra, con relativa specializzazione conseguita negli Stati Uniti nel 2015;
– svolge la propria attività lavorativa (medico psichiatra) presso una clinica psichiatrica, sul territorio americano, come lavoratore dipendente;
– svolge una seconda attività lavorativa (medico psichiatra) presso una struttura, sul territorio americano, come lavoratore occasionale non dipendente;
– intende far ritorno in Italia stabilmente con svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano a decorrere dall’anno d’imposta 2022.
Il Contribuente rappresenta che presenterà le proprie dimissioni nei confronti dell’attuale datore di lavoro nel mese di maggio 2022 e che dalla stessa data intende non accettare più le richieste di lavoro occasionale da non dipendente e iniziare dal 1° giugno 2022 una nuova attività lavorativa, consistente nella telepsichiatria, con un nuovo datore di lavoro. Nonostante il nuovo datore di lavoro (clinica di telepsichiatria) sia statunitense, con relativi pazienti negli Stati Uniti, per accordo tra le parti, tale attività potrà essere svolta in modalità smart working sul territorio italiano, con conseguente trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Ciò posto, in relazione alla fattispecie prospettata, al fine di fruire del regime degli impatriati previsto dall’articolo 16 d.lgs.147 del 2015 e successive modifiche, l’Istante chiede:
1) se ” la semplice volontà e non l’obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano”, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l’inizio della nuova attività lavorativa;
2) se, il regime degli impatriati possa essere mantenuto, qualora negli anni successivi al 2022, al fine di non perdere il proprio status di medico ospedaliero americano, dovesse svolgere delle prestazioni occasionali, inferiori a 15 giorni per anno d’imposta, sul territorio americano nei confronti del vecchio datore di lavoro e se, in tal caso, l’eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente;
3) se, in relazione al reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e al reddito da lavoro occasione prodotto all’estero possa essere riconosciuto un credito ‘imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli USA;
4) se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro.
Per il Fisco, dagli elementi forniti dall’ Istante, emerge che il rientro in Italia è motivato esclusivamente dall’accettazione di un nuovo lavoro che preveda l’esecuzione della prestazione lavorativa in Italia, svolta in modalità smart working. Tale circostanza risulta indicativa della sussistenza di un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
Il Fisco chiarisce che in linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato, quale è quello derivante all’Istante dall’esecuzione in territorio americano di prestazioni occasionali di lavoro non dipendente.
Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dall’ Istante sarà soggetto a tassazione esclusiva in tale Paese. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Il reddito che il Contribuente ritrae dal lavoro occasionale non dipendente svolto in territorio americano, nel presupposto che sia svolto senza una base fissa, sarà soggetto a tassazione esclusiva in Italia, suo Paese di residenza. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Infine, per il Fisco non si ravvedono elementi preclusivi alla fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui durante il periodo agevolabile il Contribuente cambi datore di lavoro.
In relazione alla fattispecie prospettata, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal beneficio in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, si ritiene che l’ Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Assegno agli operatori in servizio civile universale: cumulabilità con NASpI e DIS-COLL

Con riferimento alla nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con tali compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, l’Inps chiarisce che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità – per effetto dell’entrata in vigore in data 18 aprile 2017 del D.lgs. n. 40/2017 – della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione (quanto alla sola NASpI).
Con specifico riferimento alla DIS-COLL, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in difetto di diversa espressa previsione normativa, il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale (Messaggio Inp 28 aprile 2022, n. 1800).

Remunerazione aggiuntiva per il rimborso farmaci

Fornite precisazioni sulla sul trattamento fiscale della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 219).

In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 agosto 2021, con il quale è stata data applicazione a quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.
In base all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, la durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, avendo decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, e per il successivo comma 2 « la remunerazione aggiuntiva… non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
Tali disposizioni inducono a ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA.
Con riferimento all’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette, l’articolo 10- bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Pertanto, alla luce della disposizione sopra richiamata, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla norma agevolativa in esame, l’Agenzia ritiene che la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N), non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.