Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

I contribuenti escusi dagli ISA 2022

Nel decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 111 del 13 maggio 2022, di approvazione delle modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2021, sono individuati i contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il medesimo periodo.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:

– hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

– esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche di seguito riportate:

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.52.01 Corsi di danza

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Decreto Ucraina-bis: efficacia retroattiva della sospensione degli adempimenti dei professionisti

I professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid-19 possono beneficiare della sospensione degli adempimenti a loro carico su mandato dei clienti. La sospensione è applicabile in relazione agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il cd. “Decreto Sostegni ha stabilito che al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, in deroga alla normativa vigente alla data del 22 maggio 2021, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato, per sopravvenuta impossibilità dello stesso causata da una condizione di malattia o infortunio dovuta al Covid-19, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Tale mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Nelle ipotesi di malattia o infortunio del professionista connessi al Covid-19, i termini degli adempimenti affidati al professionista sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione della sospensione.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di guarigione o fine quarantena.

Nel testo licenziato dal Senato della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina-bis”) viene previsto che la sospensione per gli adempimenti a carico dei professionisti si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).
La disposizione fa salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti; in particolare:
– non sono rimborsabili sanzioni e interessi eventualmente già pagati;
– sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

I chiarimenti del Fisco sui meccanismi transfrontalieri

Sono state fornite le risposte ai quesiti sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 13 maggio 2022, n. 12/E)

Documentazione da richiedere al “primo” intermediario

La documentazione da richiedere all’intermediario che per primo ha effettuato la comunicazione, ai fini dell’esonero, consiste nella copia della comunicazione trasmessa alla competente Autorità fiscale secondo le linee guida sopra citate, corredata della ricevuta di presentazione con esito positivo. Al riguardo, occorre ribadire che la causa di esonero di cui trattasi ricorre solamente qualora la comunicazione effettuata da altro intermediario «contenga tutte le informazioni che l’intermediario, che intende far valere l’esonero, avrebbe dovuto fornire secondo le disposizioni dello Stato italiano o disposizioni equivalenti».

Riduzione d’imposta e criterio del vantaggio fiscale principale

Ai fini della determinazione della riduzione potenziale d’imposta occorre porre a confronto gli effetti fiscali in presenza del meccanismo con quelli che si verificherebbero in sua assenza. Ciò determina che il confronto debba essere effettuato con l’ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato, non rilevando a tal fine altre operazioni alternative. Pertanto, a titolo esemplificativo, in un’ipotesi di trasferimento di hard-to-value-intangibles, elemento distintivo E.2., l’effetto di potenziale riduzione d’imposta deve essere messo a confronto con l’ipotesi in cui il contribuente non ponga in essere la transazione.

 

Termini di presentazione

Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.

Sanzioni in caso di mancata conservazione della documentazione relativa alle attività degli intermediari e dei contribuenti

Nel caso di violazione dell’obbligo di conservazione della documentazione trova applicazione la seguente disposizione: «Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000»

Sanzioni in caso di mancata comunicazione al contribuente di una causa di esonero da parte dell’intermediario

Non sono sanzionate le ipotesi in cui l’intermediario non comunichi la causa di esonero ad altri intermediari o, in assenza di questi ultimi, al contribuente interessato; di contro è sanzionabile il contribuente che violi l’obbligo di notifica del meccanismo all’Agenzia delle entrate, in assenza di comunicazioni da parte dell’intermediario.

Obbligo di dichiarazione ai fini reddituali in relazione alla comunicazione del numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non è tenuto a presentare comunque la dichiarazione al solo fine di comunicare il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Le nuove retribuzioni per il CCNL Consorzi Agrari

Calcolate, redazionalmente, le nuove tabelle retributive a seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

 

Negli scorsi giorni è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Di seguito le tabelle degli aumenti e i relativi minimi retributivi calcolati redazionalmente in base ai parametri contrattuali

LIvello

param

Aumento dall’1/6/2022

Aumento dall’ 1/1/2023

Q 206,65 91,36 42,17
1 206,65 91,36 42,17
2 187,04 82,69 38,17
3S 159,75 70,63 32,60
3 147,02 65,00 30,00
4S 137,16 60,64 27,99
4 128,46 56,79 26,21
5 115,14 50,91 23,49
6 100 44,21 20,41

Livello

Minimo vigente

Minimo dall’1/6/2022

Minimo dall’1/1/2023

Q 1.875,65 1.967,01 2.009,18
1 1.875,65 1.967,01 2.009,18
2 1.697,65 1.780,34 1.818,51
3S 1.449,97 1.520,60 1.553,20
3 1.334,42 1.399,42 1.429,42
4S 1.244,92 1.305,56 1.333,55
4 1.165,98 1.222,77 1.248,99
5 1.045,08 1.095,99 1.119,48
6 907,65 951,86 972,27

“Break Formativo” per le imprese industriali di Varese

Siglato il 28 aprile 2022, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e la CGIL di Varese, la CISL dei Laghi, la UIL di Varese, l’accordo sul “Break Formativo”.

Le Parti promuovono la realizzazione di un progetto sperimentale che si pone l’obiettivo di diffondere in maniera trasversale la metodologia dei “break formativi” quale metodo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro particolarmente incisivo ed efficace.
La sperimentazione avrà durata di 18 mesi e le modalità operative, dettagliate nell’allegato progetto, possono essere così sinteticamente declinate:
– Fase 1: Univa e Cgil, Cisl e Uil si impegnano a definire, per il tramite dell’Organismo Paritetico Provinciale, il programma di un corso di formazione pilota “base” avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione dei break formativi. Il corso è rivolto a RSPP e RLS delle aziende coinvolte.
– Fase 2: Univa individua un panel di aziende tester (coinvolgendo aziende di diversi settori, dimensione ed estrazione territoriale), diffonde e valorizza l’iniziativa e ne agevola l’adesione. Il corso di formazione viene erogato da Univa Servizi, attraverso il coinvolgimento di formatori esperti e qualificati con il supporto organizzativo e il tutoraggio di OPP Varese.
– Fase 3: l’Organismo Paritetico Provinciale provvede all’attività di monitoraggio derivante dalla successiva implementazione di break formativi all’interno del campione di aziende. L’attività di monitoraggio sarà effettuata in seguito all’inoltro delle richieste di collaborazione indirizzate al medesimo organismo così come previsto dall’art. 37 del DLgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
– Fase 4: il progetto si conclude con la presentazione dei risultati e la analisi strategica della efficacia progetto.

Ravvedimento operoso in presenza di violazioni da condotte “fraudolente”

Forniti chiarimenti in merito alla possibilità, per i contribuenti interessati, di procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso”, in presenza di violazioni derivanti da condotte connotate da “frode” (Agenzia delle entrate – Circolare 12 maggio 2022, n. 11/E).

In particolare, i chiarimenti forniti sono finalizzati a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute, negli ultimi anni, che hanno interessato, da un lato l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dall’altro le norme contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
L’evoluzione normativa e, in particolare, l’inserimento, al comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, del riferimento esplicito agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto ha, in estrema sintesi, disciplinato, nelle ipotesi di estinzione del debito tributario, l’estensione delle cause di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Tale previsione conferma la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.
Il predetto comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il comma 2 del successivo articolo 13-bis, nella versione attualmente vigente, legittimano, quindi, l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso anche per le condotte dichiarative fraudolente, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizioni alle quali tali effetti si realizzano. Disciplinando gli effetti penali prodotti dal ravvedimento – mediante integrale pagamento degli importi dovuti – prima e dopo l’avvio di qualunque attività istruttoria, la norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo. Ciò fermo restando che la legittimità del ravvedimento in ambito amministrativo non soggiace ai limiti posti dalla normativa sanzionatoria penale.
Si pensi, a titolo di esempio, a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (i.e. la «formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali»), che spiega i suoi effetti solo ai fini penali e non anche ai fini del perfezionamento del ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Alla luce delle intervenute modifiche legislative, deve dunque ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente come espressa con la circolare n. 180/E del 1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di accedere allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente.
In linea con le indicazioni in precedenza rese risultano anche i chiarimenti recentemente forniti nella circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 in tema di crediti di imposta ricerca e sviluppo e di ravvedimento nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, violazione cui si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Nel documento di prassi, in particolare, si è precisato che «Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, si rammenta che:
– il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd. ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l’atto di recupero».
Resta fermo che la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente:
a) incontra i limiti propri di tale istituto, come individuati negli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 e cioè il rispetto delle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale;
b) deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base. Così, ad esempio, a fronte di un processo verbale dell’autorità competente che constati violazioni legate a condotte fraudolente, sarà possibile il ravvedimento ex articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del d.lgs. n. 472. Questo, tuttavia, quale regolarizzazione che avviene dopo la constatazione della violazione, dovrà prendere a riferimento la sanzione determinata applicando a quella per infedele dichiarazione la maggiorazione del cinquanta per cento prevista quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (cfr. articoli 1, comma 3 e 5 comma 4-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
c) non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’Autorità giudiziaria, rimanendo peraltro fermo l’obbligo per gli Uffici di procedere, al ricorrere dei requisiti legislativamente fissati, alla denuncia della notitia criminis ex articolo 331 c.p.p.

Il professionista non può detrarre l’Iva per la ristrutturazione dello studio in locazione

Non è detraibile l’Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione dal professionista e adibito a studio professionale (Corte di cassazione – sez. trib. – ordinanza 11 maggio 2022, n. 14853).

La questione verte sull’inerenza delle spese sostenute dal professionista in funzione della ristrutturazione dello studio e a riguardo la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che in materia di Iva, l’inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa.

Benché in campo Iva il giudizio di congruità non esclude il diritto alla detrazione, viceversa lo condiziona qualora l’antieconomicità dell’operazione sia manifesta e macroscopica e dunque esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, tanto da assumere rilievo indiziarlo di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva. In detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta.

Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto fondata la pretesa dell’Erario perché l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione confligge con un canone di economicità che non trova obbiettiva giustificazione in rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti. La CTR si è, pertanto, curata di accertare la non inerenza dei beni rispetto all’attività professionale svolta, valorizzando la descrizione delle opere contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione ed evidenziando come le stesse non siano consistite in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connessa alla attività professionale del locatario, piuttosto sostanziandosi in una ristrutturazione completa e radicale dell’immobile, comprensiva dei lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell’edificio, smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni.

Dette opere all’evidenza esorbitanti dal mero adattamento implicano il venire meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del ricorrente.

Assicurazione dell’ azienda contro i danni da infortunio del lavoratore

Deve intendersi stipulata neIl’interesse dell’ impresa la polizza assicurativa a copertura del danno economico ad essa derivante dalla perdita della prestazione lavorativa, per assenza conseguente ad infortunio del lavoratore (Corte di Cassazione, Sentenza 09 maggio 2022, n. 14550).

Mediante la stipula di una polizza assicurativa un’impresa edile realizzava lo scopo di coprire i danni in caso di infortunio dei soci lavoratori, derivanti dall’assenza di questi.

In occasione di infortunio occorso ad uno dei soci lavoratori, tuttavia, quest’ultimo pretendeva il pagamento diretto della somma in proprio favore, sostenendo che la stessa gli fosse dovuta, a seguito dell’infortunio, in base alla polizza in questione.

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello territoriale accoglieva la domanda del socio lavoratore, interpretando il contratto di assicurazione come stipulato dall’impresa, ma per conto dei lavoratori, che dunque dovevano ritenersi i diretti beneficiari della polizza.
Essa, inoltre, giudicava questa come l’unica interpretazione possibile del contratto di assicurazione, pena la sua nullità dovuta al fatto che, altrimenti, il contratto, sarebbe stato privo di causa, o meglio, caratterizzato da un ingiusto arricchimento a favore della compagnia di assicurazione.

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione l’impresa.

La tesi da quest’ultima sostenuta, in particolare, era che la Corte d’appello avesse male interpretato il contratto in questione, intendendolo come un’assicurazione a vantaggio dei lavoratori anziché a vantaggio dell’impresa come avrebbe dovuto invece essere.
Indicativa di questa seconda ricostruzione era, secondo l’impresa stessa, la clausola con la quale i soci convenivano che l’importo fosse liquidato alla impresa medesima, oltre alla clausola nella quale era specificato che la polizza fosse stipulata dal contraente, cioè dall’impresa, “per coprirsi nei limiti e alle condizioni convenute del danno economico che ad essa potesse derivare da infortunio subito dalle persone assicurate”.
La Corte di appello aveva, dunque, interpretato erroneamente il significato di tali clausole e non ne aveva dedotto la volontà delle parti di assicurare l’impresa anziché i soci lavoratori.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicando erronea la tesi sostenuta dalla Corte di Appello, secondo cui sarebbe nullo un contratto in cui l’impresa garantisce se stessa in caso di infortunio del lavoratore, ciò in quanto essa si arricchirebbe in modo ingiustificato, traendo il premio assicurativo da un danno altrui.
Tale ipotesi sarebbe, invece, secondo la Corte di legittimità, meritevole di tutela in quanto il danno assicurato sarebbe diverso dalla mera lesione psicofisica del lavoratore e consisterebbe nel pregiudizio che dalla mancata prestazione lavorativa deriva all’impresa.
Quest’ultima, pertanto, copre, in tal modo, un danno proprio, derivante dalla perdita momentanea della prestazione lavorativa, e non un danno altrui.
La Corte ha, altresì, evidenziato che la tesi della Corte di Appello fosse contraddetta dal tenore letterale della polizza, da cui poteva dedursi inequivocabilmente che l’assicurazione fosse neIl’interesse dell’ impresa, per danni derivanti da infortunio dei lavoratori.
In conformità a tale interpretazione si poneva, difatti, anche l’altra clausola, rubricata come “rinuncia del beneficio da parte dei soci”, con cui si prevedeva che la liquidazione del danno dovesse avvenire proprio a favore di a favore della contraente.
Sulla scorta di tanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto, da un lato, che l’assicurazione fosse volta a rimediare alle conseguenze di un danno proprio dell’impresa, e, dall’altro, che andasse ecluso, nel caso in questione, sia l’ingiustificato arricchimento dell’impresa sia il difetto di causa del contratto stipulato.

Sorveglianza sanitaria e iscrizione dei medici autorizzati

Pubblicate le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale.

Previa domanda da presentare al Ministero del lavoro, all’elenco dei medici autorizzati possono essere iscritti coloro che: siano cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti; siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste; siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione; non siano stati cancellati dall’elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.
L’abilitazione è conseguita dal richiedente all’esito del superamento di un esame. In base all’esito dell’esame, il richiedente viene considerato “abilitato” o “non abilitato”.
Con la domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti e dei titoli di studio e professionali, nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione.
Le sessioni d’esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell’esame di abilitazione.
La mancata presentazione, per qualunque motivo, all’esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
L’esame di abilitazione per l’accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato.
Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione possono essere iscritti nell’elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni in argomento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023 (decreto ministeriale 4 maggio 2022).

Domanda di pensione anticipata “quota 102”: aggiornamento procedura

Per la domanda di pensione anticipata sono stati modificati i requisiti. Ai fini della liquidazione sono richiesti almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 (cd. “quota 102”), rispetto ai 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (cd. “quota 100”). L’Inps ha aggiornato la procedura di liquidazione. (Messaggio 10 maggio 2022, n. 1976).

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 87, L. n. 234 del 2021) ha modificato i requisiti anagrafico e contributivo necessari nel 2022 per accedere alla pensione anticipata. Più precisamente è stata elevato il requisito anagrafico.
Infatti, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione cd. “quota 100”, ha previsto che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022 (pensione cd. “quota 102”). Il medesimo diritto è riconosciuto a coloro che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. In entrambi i casi, il diritto conseguito alla pensione anticipata, sia entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, può essere esercitato anche successivamente alle predette date.
L’Inps ha fornito chiarimenti sulla disciplina della pensione “quota 102” con la Circolare n. 38/2022, mentre con il messaggio n. 97/2022 ha definito le modalità di presentazione della domanda.
Si ricorda che la pensione anticipata può essere richiesta, se in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo, i lavoratori:
– Dipendenti;
– Autonomi;
– Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, gestite dall’INPS;
– Gestione separata;
– Che perfezionano il requisito in regime di cumulo con esclusione delle casse professionali.
I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto, conseguito nel corso del 2022, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per consentire la definizione delle domande di pensione “quota 102” è stata aggiornata la procedura di liquidazione delle pensioni Unicarpe.

La prima decorrenza utile di liquidazione è stabilita al 2 aprile 2022.
La decorrenza pensione viene fissata trascorsi:
– 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi e non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022 ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO.
– 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

La pensione “quota 102” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. L’incumulabilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione “quota 102” e fino alla data di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione a carico della quale è stata liquidata, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Quindi, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

L’importo lordo della pensione viene interamente reincassato al fondo di gestione. I trattamenti di famiglia eventualmente presenti sulla pensione vengono invece corrisposti. Poiché l’incumulabilità genera la sospensione del trattamento, nell’anno in cui si verifica l’incumulabilità la tredicesima mensilità non viene posta in pagamento.
Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, i redditi vanno verificati nello stesso anno.

Qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom “pensione anticipata quota 102” e nel corso dell’istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata “quota 100”, è previsto che gli operatori dell’Inps contattino l’interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà.
Nei casi in cui venga richiesto espressamente di accedere alla pensione anticipata quota 100, l’operatore provvede a caricare d’ufficio il prodotto web dom dedicato “pensione anticipata quota 100” con la stessa data della domanda “pensione anticipata quota 102” presentata dall’utente o dal patronato.