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Edilizia Industria Frosinone: erogazione E.V.R.

La Cassa Edile per la provincia di Frosinone, comunica a tutte le imprese del settore Edilizia Industria, l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – annualità 2022

La Cassa Edile di Frosinone, con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all’anno 2022, comunica che il 1° agosto 2022 l’ANCE Frosinone e le OO.SS. Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nella Provincia di Frosinone, come previsto dal CIPL 11 aprile 2016 e dal vigente CCNL.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati andamentali del triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Oltre alla verifica degli indicatori territoriali, effettuata dalle Parti Sociali, va espletata una ulteriore verifica a livello aziendale.
Ciascuna impresa, pertanto, deve procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);

– Volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento i dati (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”), relativi al triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.
Il raffronto a livello aziendale tra la media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2021/2020/2019 rispetto alla media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2020/2019/2018, determinerà una delle seguenti situazioni:

– se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (Tabella A);

– se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (Tabella B).

-se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.

TABELLA A – IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI POSITIVI

E.V.R. Provinciale 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2014

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,26
III Livello € 0,25
II Livello € 0,22
I Livello € 0,19

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 65,23
VI Livello € 58,71
V Livello € 48,92
IV Livello € 45,66
III Livello € 42,40
II Livello € 38,16
I Livello € 32,61

TABELLA B – IMPRESE CON UN PARAMTERO POSITIVO

65% dell’E.V.R. Provinciale

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,17
III Livello € 0,16
II Livello € 0,14
I Livello € 0,12

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 42,40
VI Livello € 38,16
V Livello € 31,80
IV Livello € 29,68
III Livello € 27,56
II Livello € 24,80
I Livello € 21,20

Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, all’esito della verifica aziendale, le imprese dovranno iniziare a corrispondere ai propri dipendenti l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di agosto 2022 (erogata a settembre 2022).
A partire dalla già menzionata mensilità di agosto 2022 ed entro il 31/12/2022, le aziende dovranno provvedere ad erogare, oltre alla quota corrente, anche le ulteriori somme maturate dai lavoratori a titolo di E.V.R. da gennaio 2022 a luglio 2022, che andranno quindi conguagliate entro fine 2022.
 In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza dell’E.V.R., l’ultima busta paga del lavoratore dovrà contenere tutte le spettanze, anche pregresse a far data dal 1° gennaio 2022

Cessione di ecotomografi ad ultrasuoni: IVA al 5%

Le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA, ossia regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risposta 09 settembre 2022, n. 446).

In ogni caso, per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, costituisce un’ulteriore condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, ad ogni modo, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, in sede di controllo, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie, l’effettivo uso sanitario dei prodotti in questione.

Pensione anticipata per lavoro discontinuo: non spetta alla lavoratrice domestica

La deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26320).

La Corte d’appello di Roma negava ad una lavoratrice domestica il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (art. 2, co.3, lett. b), d.Igs. n.503/92), difettando in capo a quest’ultima il requisito contributivo normativamente richiesto, ovvero l’occupazione per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. La stessa, durante gli anni di lavoro domestico, era stata occupata per periodi inferiori a 52 settimane per l’effetto delle norme di accreditamento dei contributi.
In particolare, secondo la consulenza recepita in sentenza, la lavoratrice aveva lavorato oltre le 24 ore settimanali, e quindi senza diritto a essere considerata come lavoratrice discontinua.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la sentenza d’appello avesse errato nell’escludere, dai 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, gli anni di lavoro domestico, in quanto, per sei annualità, il lavoro domestico prestato ebbe una durata inferiore all’anno.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Il Collegio ha ritenuto, inoltre, non condivisibile la tesi della ricorrente che escludeva la rilevanza del criterio delle 24 ore di lavoro settimanale ai fini della contribuzione domestica, siccome non previsto da alcuna norma di legge; al contrario, tale requisito è, difatti, considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3044/12), sulla base dell’art. 7, co.6 d.l. n.463/83, conv. in I. n.638/83.

La lavoratrice deduceva, infine, che per sei annualità il lavoro prestato ebbe una durata effettiva inferiore all’intero anno solare, rientrandosi, pertanto, nel campo di applicazione della deroga normativamente prevista. Tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, dal momento che richiedeva, fuori dai limiti dell’art. 360, co.1, n.5 c.p.c., un accertamento di fatto quale l’accertamento che la prestazione lavorativa fosse stata inferiore all’intero anno solare.

INAIL: nuovo formato JSON per l’autoliquidazione 2022/2023

L’Inail fornisce istruzioni sul nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni (Comunicato 8 settembre 2022).

 

Per l’autoliquidazione del premio 2022/2023, l’Inail precisa che è possibile ricevere le basi di calcolo dal servizio “Richiesta basi di calcolo” e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni tramite il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, in formato JSON.
Rispetto all’attuale (txt), il nuovo formato garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura.
Con lo scopo di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione 2022/2023 è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

Resto al Sud: credito d’imposta per le startup siciliane

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022).

La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito.
I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali.

Valido l’accertamento notificato all’associazione cessata

È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante (Corte di cassazione – ordinanza 06 settembre 2022, n. 26284).

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’evento estintivo dell’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio.

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’associazione non riconosciuta sia già cessata al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento, inoltre, va richiamata una recente decisione di questa Corte, a cui si deve dare continuità, secondo la quale: “È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973″.

Ne consegue, che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato e l’intestazione dell’atto all’associazione non riconosciuta, ormai estinta, è funzionale ad individuare il titolo della ripresa e della responsabilità dell’ex rappresentante legale al quale l’atto è rivolto, anche nella sua qualità di “successore”.

Licenziato il lavoratore che usa il permesso sindacale per fini personali

9 set 2022 L’ indebita fruizione del permesso sindacale, utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26198).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente, sulla base di contestazione che addebitava a questi l’ indebita fruizione del permesso sindacale ex art. 30, legge n. 300/1970, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla previsione normativa che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 il diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Nel caso sottoposto ad esame i Giudici di legittimità hanno, difatti, concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alle norme del CCNL applicabile che puniscono con sanzione conservativa l’ assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, e hanno, di contro, condiviso la qualificazione giuridica della condotta del dipendente, operata dalla Corte di merito, in termini di vero e proprio abuso del diritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, non la mera assenza ingiustificata dal lavoro, ma un comportamento del lavoratore connotato da un quid pluris, rappresentato dall’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali, concretatosi in una lesione del vincolo fiduciario tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore.

In arrivo 20 milioni per progetti su elettronica innovativa

09 SETT 2022 Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e sistemi elettronici, il Mise ha firmato un decreto che assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate dai bandi pubblicati, nel corso del 2022, da Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) e Innovation Actions (IA). (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 08 settembre 2022)

 

Si tratta di due iniziative che rientrano nell’ambito del programma europeo Horizon, per il quale il Ministero ha destinato complessivamente 200 milioni di fondi stanziati dal PNRR, e che puntano a supportare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea.
In particolare verrà finanziata la progettazione, il trasferimento tecnologico e la produzione di nuovi  prodotti, processi e servizi,  o migliorare notevolmente quelli già esistenti, tramite lo sviluppo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio.
Le imprese selezionate dovranno presentare le proposte definitive dei loro progetti entro il prossimo 21 settembre, mentre i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà registrato dalla Corte dei Conti.

INAIL: precisazioni sulla sospensione dei versamenti premi per le federazioni sportive

L’Inail ha fornisce chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Nota 6 settembre 2022, n. 8159).

L’Inail, con la circolare 27 luglio 2022 n. 30, ha fornito indicazioni operative relative alla sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al fine di consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione dei premi, sono disponibili dal 1° settembre 2022 e fino al 30 settembre 2022 compreso i servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.
Dal 1° ottobre prossimo, tali adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”: – 999256 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Assunzioni di dipendenti da aziende in crisi: istruzioni per l’esonero contributivo

L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro, riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese in crisi aziendale e di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese (Inps – Circolare 7 settembre 2022, n. 99).

L’agevolazione consiste nell’esonero totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d’impresa, ed ha lo scopo di incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Ambito soggettivo

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio non si nei confronti della pubblica Amministrazione.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d’impresa. In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
– lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
– lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
– lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
Non rientra, fra le tipologie incentivate:
– l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
– l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
– l’instaurazione di prestazioni di lavoro occasionali;
– l’assunzione con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia;
– il rapporto di lavoro domestico.
L’esonero contributivo è applicabile, invece, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell’esonero

L’incentivo è costituito all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo al Fondo di garanzia; il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS; il contributo ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige; il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Procedura di richiesta dell’esonero

L’esonero spetta nei limiti delle risorse stanziate (2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025). Pertanto, l’Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione ai servizi online, dovrà inoltrare domanda all’Inps utilizzando l’apposito modulo “ES119”, fornendo le seguenti informazioni:
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
– il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori la richiesta dell’agevolazione dovrà essere effettuata compilando il medesimo modulo di istanza on-line “ES119”, indicando, come valori della retribuzione, della percentuale di part-time e dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio, quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.

Una volta presentata l’istanza, l’esonero deve essere autorizzato dall’Inps. La comunicazione di autorizzazione, con l’indicazione dell’importo spettante, è indicata in calce al modulo di istanza on-line “ES119”.

Per favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle vigenti norme, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, inoltre, verrà autorizzato un importo aggiuntivo rispetto a quello spettante pari al 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo.
L’incremento del 5% sarà effettuato nei limiti del massimale di esonero autorizzabile pari a 6.000 euro annui e solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo oggetto di agevolazione.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Al riguardo, l’Inps ha precisato che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato – e appositamente aumentato del 5% – mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio può avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni generali:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, considerato che il fine dell’incentivo consiste nel promuovere la stabile rioccupazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi, sia in forza di nuove assunzioni che mediante operazioni di trasferimento di rami di azienda, devono essere osservati i seguenti principi generali:
– l’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
– con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
– l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Di contro, l’esonero può essere riconosciuto:
– anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
– anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L’esonero può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

La norma agevolativa prevede espressamente che l’esonero possa essere riconosciuto in caso di assunzione di un lavoratore che sia stato licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale per la quale è attivo un tavolo di confronto presso la struttura del MISE. Pertanto, l’esonero deve ritenersi applicabile anche laddove l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, infine, in capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento.