Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

Assegno sociale: il diritto spetta anche in caso di rinuncia al mantenimento

L’assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29109.

La Corte d’appello di Trento respingeva il gravame avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, rilevando che l’interessata aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato e quindi non versava in stato di bisogno; la stessa Corte accoglieva, inoltre, la pretesa dell’INPS, volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca assunto in autotutela.

La donna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la stessa per l’ erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo i principi espressi in recenti pronunce rese in fattispecie analoghe.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno ricordato che la disciplina normativa di riferimento non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale. La legge, difatti, prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole: la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva, difatti, nella sua mera oggettività.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di rilevare che l’assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti: ne deriva che all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Ciò posto, la Corte ha ritenuto non conforme ai principi di diritto espressi la sentenza impugnata, avendo la stessa errato nel rigettare la richiesta sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità di tale requisito.

Reddito/Pensione di cittadinanza: aggiornamento domanda telematica

Nel modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza la dichiarazione riguardante le misure cautelari e le condanne riferita al richiedente è stata distinta da quella dei familiari (Inps – Messaggio 07 ottobre 2022, n. 3684).

Tra i requisiti per l’accesso al reddito/pensione di cittadinanza è prevista, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluni reati individuati dalla normativa (art. 7, co. 3, D.L. n. 4/2019) di riferimento.
A tal fine, il modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc) prevede la dichiarazione di assenza di misure cautelari e delle condanne definitive.
L’Inps precisa che il “Quadro F” del modello di domanda telematica (Condizioni necessarie per godere del beneficio), nella parte riferita alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne, è stato modificato separando la dichiarazione relativa al richiedente da relativa ai componenti del nucleo familiare.
La domanda è accessibile via web ai seguenti indirizzi:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Nuova contribuzione per la Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

In armonia con le disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

Contributi

Totale (%)

Quota impresa (%)

Quota lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo Ape Nazionale (FNAPE) – Importo minimo € 30,00 2,17 2,17
Fondo Prepensionamenti (ex contributo “lavori usuranti”) 0,20 0,20
Fondo Incentivo Occupazione 0,1 0,1
Contributo Formazione Professionale 1 1
Quota Provinciale Adesione Contrattuale 1,48 0,74 0,74
Quota Nazionale Adesione Contrattuale 0,444 0,222 0,222
TOTALE CONTRIBUTI 7,644 6,307 1,337
Fondo RLST per le imprese che non hanno RLS interno 0,15 0,15
TOTALE CONTRIBUTI 7,794 6,457 1,337
Contributo Fondo Sanitario Operai 0,60 0,60

Area Legno-Lapidei Artigianato: una tantum a ottobre

 

 

  Spetta, con la retribuzione del mese di ottobre 2022, la prima seconda e ultima di una tantum per i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei

 

L’accordo sottoscritto a maggio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Esercizio del diritto di critica: esclusa la giusta causa di licenziamento

L’esercizio del diritto di critica da parte della lavoratrice che esterni la sua contrarietà all’espletamento di un corso di formazione e alle finalità dello stesso non può costituire giusta causa di licenziamento. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28515.

La Corte d’appello di Napoli dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice, alla quale la società datrice aveva contestato, quale condotta posta a base del recesso, l’esternazione, durante un corso di formazione e alla presenza dei colleghi di lavoro, della sua contrarietà all’espletamento dell’attività di formazione e alle finalità della stessa, in maniera tale da arrecare grave disturbo all’espletamento del corso stesso, nonché l’invito rivolto ai colleghi di lavoro presenti a non subire gli atteggiamenti, a suo dire, inquisitori della società.

I giudici di merito, rilevavano, a fondamento della decisione, che l’episodio contestato all’origine del provvedimento espulsivo non appariva grave sia nella sua portata soggettiva che sotto il profilo oggettivo. Nell’ ambito della valutazione di proporzionalità compiuta, la stessa Corte teneva conto del periodo di servizio prestato dalla dipendente, dell’assenza di precedenti disciplinari, della posizione della dipendente stessa all’interno dell’organizzazione aziendale, delle modalità di commissione delle violazioni e dell’ inesistenza di un danno provocato all’azienda. Ciò posto, giudicava eccessiva la sanzione espulsiva irrogata alla medesima lavoratrice.
Tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione dalla società.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che la società ricorrente, da un lato, aveva contestato, nel caso di specie, comportamenti della lavoratrice reputati, di contro, dai giudici di merito non provati o non provati nei termini addebitati e, dall’altro, aveva dedotto che il dovere di collaborazione e di correttezza può ritenersi violato anche quando il dipendente assuma una posizione di aperto contrasto verso il piano organizzativo e di riqualificazione dell’azienda e/o con un corso di formazione per i dipendenti, incitando anche gli altri lavoratori a non collaborare.
Sul punto il Collegio ha osservato che la Corte territoriale non aveva considerato provata una condotta di incitamento, avendo tenuto conto soltanto della condotta che la stessa dipendente aveva riconosciuto, ossia di essersi rivolta agli altri colleghi per esortarli a non subire gli atteggiamenti inquisitori della società nei corsi.

Premesso, dunque, che la società rappresentava i fatti contestati alla lavoratrice in termini difformi da quelli accertati, molto più riduttivamente, dai giudici di merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso. Quest’ultimo, difatti, incentrandosi sull’aver la Corte di merito negato la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, da un lato, criticava l’apprezzamento delle circostanze del caso concreto compiuto in secondo grado e, dall’altro, non teneva conto di quanto effettivamente il giudicante aveva reputato provato e, tuttavia, ritenuto insufficiente a fondare una giusta causa di licenziamento.

In proposito è stato ribadito dalla Corte che la giusta causa di licenziamento, quale nozione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delinea un modello generico che deve essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se privo, come nel caso in esame, di errori logici o giuridici.

Accise: destinatario e speditore certificato dei tabacchi lavorati

Disciplinata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che il destinatario registrato, il destinatario certificato e lo speditore certificato nel settore dei tabacchi lavorati sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Determinazione 03 ottobre 2022, n. 445344/RU

Il soggetto che intende operare come destinatario registrato presenta all’Agenzia una domanda.
Alla domanda è allegata la planimetria del locale presso il quale vengono ricevuti i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo che devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti dal medesimo deposito.
L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione.
Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto presso il proprio deposito, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di destinatario registrato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice di accisa.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione.
I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario registrato per la successiva immissione in consumo.
Il destinatario registrato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo, mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come destinatario certificato presenta all’Agenzia una domanda recante:
Il destinatario certificato ha tra l’altro l’obbligo di prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi.
Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione. I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario certificato per la successiva commercializzazione.
Il destinatario certificato corrisponde l’accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo mediante il Modello F24 accise.
Il soggetto che intende operare come speditore certificato presenta all’Agenzia, una domanda recante:
L’Agenzia, anche in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto, adotta il provvedimento di autorizzazione all’attività di speditore certificato ovvero il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente. Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice identificativo.
Lo speditore certificato ha l’obbligo di:
a) iscrivere nella contabilità di cui all’articolo 14 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti effettuate.
Lo speditore certificato è tenuto ad osservare gli obblighi, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
 tabacchi lavorati spediti, accertati quantitativamente, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall’Amministrazione finanziaria.
Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti dallo speditore certificato, l’accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata, su richiesta del medesimo speditore certificato, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l’accisa nel medesimo Stato membro.

INPS: indicazioni operative sull’estensione dell’indennità una tantum

L’Inps ha fornito indicazioni operative sull’estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori (Circolare 7 ottobre 2022, n. 111).

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “10/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di ottobre 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 10;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore già in uso “35”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
In tutti i casi in cui sia necessario, invece, procedere con la regolarizzazione del mese di luglio, la stessa potrà essere effettuata per il tramite dell’elemento V1 Causale 5 dove il <MeseRif> dell’elemento <RecuperoSgravi> deve avere il valore 07.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022 nelle denunce Posagri delle competenze del mese di ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Imposta unica sulle scommesse e Bookmaker

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28883, è intervenuta sulla soggettività passiva del Bookmaker privo di concessione in merito all’imposta unica sulle scommesse.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
In mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, DLgs n. 504/1998 e dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie, dunque, non il bookmaker estero, operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla ci. L. n. 220.

L’imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti, non già i consumi quanto, al contrario, la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE.

Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, quale quella in esame, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3, D.Lgs. n. 504/1998, 1, co. 66, lett. b, L. n. 220/2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

Digitour, il 12 ottobre riparte l’incentivo per agenzie di viaggio e tour operator

Riparte dal 12 ottobre 2022 Digitour, l’incentivo rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator (INVITALIA – Comunicato 06 ottobre 2022).

Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Digitour è un credito d’imposta gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo.
Sono ancora disponibili 85 milioni di euro. Il 40% delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta può essere richiesto per investire nelle attività di sviluppo digitale (computer, attrezzature informatiche, software, servizi cloud, ecc.) ed è concesso fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 25.000 euro per impresa.
Alla riapertura dello sportello, il 12 ottobre alle ore 12.00, possono presentare la domanda anche le imprese che hanno chiesto le agevolazioni con il precedente bando.

Assegno di maternità dello Stato: ampliata la platea dei beneficiari

Con il Messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno utili per accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) da parte dei cittadini dei paesi Extra-UE.

A decorrere dal 1° febbraio 2022, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
La disposizione in materia di “assegno di maternità per lavori atipici e discontinui” (art. 75, D.Lgs. n. 151 del 2001) è stata modificata in attuazione della normativa europea (art. 3, co. 3, lett. b), L. n. 238 del 2021) prevedendo che “alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore (…)”.

Riguardo al requisito specifico del titolo di soggiorno previsto per i cittadini extra-UE, l’Inps precisa che hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la madre e per il padre (circolare Inps 16 luglio 2001, n. 143, punti 2 e 3), per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno, che per l’anno 2022 è pari a Euro 2.183,77. Tale assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.