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Settore trasporto aereo e Fondi di solidarietà: semplificata l’autocertificazione

L’INPS interviene sull’obbligo di dichiarazione in autocertificazione riguardante lo svolgimento di attività lavorativa all’estero del personale di terra (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4498).

L’obbligo di dichiarazione in questione – da adempiere attraverso la compilazione del modello “SR85” entro il 31 dicembre di ogni anno – è stato introdotto dall’Istituto per permettere al personale del settore aereo o aeroportuale di autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.

 

Allo scopo di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti, a decorrere dal 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il predetto modello “SR85” per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di averla svolta.

 

Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. 

 

L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.

 

Resta fermo, in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante, sia personale di terra, l’obbligo previsto di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

Legge di bilancio 2023: le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

Novità per le prestazioni occasionali: la Manovra 2023, modificando l’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali. Cosa cambia e per chi

La Manovra 2023 amplia le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, ritoccando da un lato il tetto complessivo dei compensi che l’utilizzatore può corrispondere e, dall’altro, innalzando il limite dimensionale richiesto agli utilizzatori che vogliono ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Nel dettaglio, secondo il testo bollinato della Legge di bilancio, la prima modifica introdotta riguarda il limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore, che passa dagli attuali 5 mila euro a 10 mila euro. Resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, anche con più utilizzatori.
I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato (non più cinque). Tale limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, così, agli altri utilizzatori. L’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 attualmente consente ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze abbiano fino a otto lavoratori, a tempo indeterminato o determinato, e le prestazioni siano rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito specificamente individuati.

La bozza di Legge consente l’impiego di prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. Per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura. Viene, dunque, eliminato anche nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, iscritti a un ciclo di studi, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e purché, in ogni caso, non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Conseguentemente la Manovra prevede anche l’abrogazione del comma 8-bis, dell’articolo 54-bis, del citato decreto legge che per le prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, prevede l’obbligo per il prestatore di autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

CCIR Metalmeccanica – Artigianato: siglato il rinnovo per la Regione Veneto

Aumenti retributivi differenziati per settore, consolidamento del welfare contrattuale e maggiore impegno sulla formazione professionale tra i punti principali del nuovo contratto

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato firmato il contratto regionale per i settori Metalmeccanica, Orafi Argentieri, Odontotecnici – Artigianato, che interesserà quasi 70.000 dipendenti in tutta la regione Veneto.
L’accordo sottoscritto prevede, tra i punti principali, l’accorpamento dei diversi contratti esistenti per i tre diversi settori produttivi, la parificazione delle relative retribuzioni, l’aumento e il consolidamento del welfare contrattuale a cui si aggiunge, l’aumento del contributo aziendale per gli iscritti ad un fondo di previdenza contrattuale e un maggiore impegno sulla formazione professionale.
L’aumento retributivo in busta paga è differenziato per settore:
70,00 euro medi al mese, per orafi argentieri e odontotecnici;
160,00 euro annui di welfare, per i meccanici.
Previsti, inoltre, aumenti dello 0,4% della retribuzione lorda sui Fondi previdenza.
I Sindacati hanno affermato che la firma definitiva è arrivata grazie alla volontà delle parti di raggiungere entro la fine dell’anno il rinnovo, in modo da poter riconoscere al settore produttivo della regione un compenso adeguato sia in merito alle condizioni economiche che normative. 

Onlus: crediti d’imposta sulla fornitura di energia e gas solo per le attività connesse

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 586/2022, integra i chiarimenti già forniti con circolare n. 36/2022 in relazione all’applicabilità dei crediti d’imposta agli enti non commerciali.

La risposta in esame riguarda un quesito posto da una Onlus che svolge direttamente l’attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse, che si interroga sulla possibilità di fruire dei crediti d’imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, avendo subito un forte rincaro del costo delle materie prime (D.L. 21/2022). Nello specifico, la Onlus chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle “imprese” richiamato dalla norma, consente di includere anche l’istante tra i possibili beneficiari del credito d’imposta.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione dei crediti di imposta energia e gas, con la circolare n. 36/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione), fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Partendo da questo assunto, possono accedere al beneficio anche le Onlus, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia utilizzata per le attività connesse, trattandosi di ente che, oltre alle attività istituzionali, svolge anche attività commerciali che, dal punto di vista fiscale, sono qualificate come commerciali e rilevanti ai fini IVA, sia pure in regime di esenzione. A tal fine, l’Agenzia precisa che nel caso in cui l’Ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale – rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale – è necessario individuare i criteri oggettivi che consentano una corretta imputazione delle spese.

Nella risposta a interpello n. 586/2022, l’Agenzia delle entrate con riferimento alle Onlus (art. 10, D.Lgs. n.  460/1997), stabilisce le finalità di solidarietà sociale che tali Enti devono perseguire e considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Le attività istituzionali sono escluse dall’area della commercialità, di conseguenza sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a differenza delle attività connesse che mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per espressa previsione contenuta nel c. 2 art. 150 Tuir. Per tali ragioni, le Onlus posso fruire dei crediti d’imposta energia e gas con riferimento alle sole attività connesse di natura commerciale.

Aggiornati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale l’apposito decreto direttoriale, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 dicembre 2022).

L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica decorrerà dal 1° gennaio 2023. Lo stabilisce il Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

 

Tabella

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

 

Età Divisori Valori
57 23,419 4,270%
58 22,829 4,378%
59 22,256 4,493%
60 21,669 4,615%
61 21,079 4,744%
62 20,485 4,882%
63 19,888 5,028%
64 19,289 5,184%
65 18,686 5,352%
66 18,079 5,531%
67 17,472 5,723%
68 16,861 5,931%
69 16,251 6,154%
70 15,637 6,395%
71 15,025 6,655%
tasso di sconto = 1,5%

Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata Legge.

CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore

Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 

Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita

Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo

 

CCNL Gas: dal 2023 cambia la disciplina della reperibilità

 Maggiorazioni sui compensi e limiti all’impegno di reperibilità per i dipendenti del settore Gas

A decorrere dal 1°gennaio 2023, per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento, alla cogenerazione ed ai servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, l’impegno di reperibilità sarà limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite.
I compensi saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese e semestralmente verrà attivata una verifica con la rsu sulle eccedenze medie.
Nei confronti del personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati verrà riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 6,00 euro. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24esimo per ciascuna ora. Tutti i compensi saranno corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.

Investimenti green: le domande di accesso al credito per le PMI

Le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti a basso impatto ambientale possono presentare, dal 1° gennaio 2023, domanda per ottenere un’agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti maggiorato (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 6 dicembre 2022, n. 410823; comunicato 9 dicembre 2022).

Si tratta di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Soggetti beneficiari

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda, soddisfano i seguenti requisiti: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

 

Investimenti e spese ammissibili

I programmi d’investimento devono consistere in:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

 

Gli investimenti devono soddisfare i requisiti dell’autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, e della correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

 

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere a uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

 

L’agevolazione

Per gli investimenti green, in particolare, l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575% (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). Pertanto, per tali tipi di investimenti, il contributo è maggiorato del 30% rispetto a quello previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

 

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

 

La domanda

La domanda per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento potrà essere presentata dal 1° gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma.

 

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, a investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma presente nel sito istituzionale, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.

 

CCNL Igiene Ambientale: prorogata al 31 marzo 2023 la fruizione dei permessi sindacali

Le Associazioni datoriali, in via eccezionale e non ripetibile, hanno concesso la proroga al fine di favorire il processo elettorale di rinnovo delle RSU

A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di settore nel mese di ottobre, le Associazioni datoriali, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, A.g.c.i. Servizi e Assoambiente, hanno consentito, in via eccezionale e non ripetibile, l’utilizzo da parte delle strutture territoriali, entro il 31 marzo 2023 o fino alle elezioni delle nuove RSU, delle ore di permesso spettanti alla RSU nella misura del 35% del monte ore annuo relativo all’anno 2022, cui si aggiunge un ulteriore 35% del monte ore annuo per l’anno 2023. Le ore in oggetto andranno fruite esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla RSU dal CCNL di settore e le eventuali eccedenze non potranno essere riportate in periodi successivi. Tutte le ore eventualmente già fruite al medesimo titolo, fino alla data del 10 novembre 2022, andranno comunque detratte dal monte ore attribuito.
Nel comunicato le Associazioni datoriali hanno altresì precisato che la proroga è stata concessa al fine di favorire un rapido rinnovo delle RSU e per agevolare la gestione della fase preparatoria del relativo processo elettorale.

 

Il lavoro domestico in regime di somministrazione

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l’attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall’ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).