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Ammortizzatori sociali 2023: la sintesi dei provvedimenti

L’INPS riepiloga le principali disposizioni in materia sia sul versante delle misure in costanza di rapporto di lavoro, sia di quelle a sostegno al reddito e alle famiglie (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

Un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2023, in materia di ammortizzatori sociali, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e del Decreto Milleproroghe 2023: è quanto ha fornito l’INPS con la circolare in oggetto. L’Istituto ha elencato gli interventi contenuti nel testo della manovra finanziaria, a partire dai trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che vedono un incremento di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e ulteriori 70 milioni di euro a valere sul citato Fondo, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Di seguito alcuni tra i principali interventi.

Misure di sostegno per i lavoratori del settore dei call center

Il comma 327 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 proroga, per l’anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Prorogata per l’anno 2023 (comma 328), nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche per i dipendenti del gruppo ILVA.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Viene disposta la proroga (comma 329), per l’anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 mesi.

Congedo parentale

La legge di Bilancio 2023, infine, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale al comma 359: si dispone, infatti, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione. In particolare, la nuova misura che può essere fruita in alternativa tra i genitori trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

 

Ebincolf: acquisizione dello status di Organismo di certificazione “Accredia”

Dal 2023 Ebincolf, operativo in qualità di Organismo di certificazione con il marchio “Certicolf”, certificherà la professionalità degli assistenti familiari sulla base della norma UNI 11766:2019

Ebincolf, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore del Lavoro Domestico costituito dalle Parti Sociali firmatarie della contrattazione nazionale di settore Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, ha acquisito lo status di Organismo di certificazione Accredia con l’accreditamento riconosciuto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 del 2012.
Per l’ammissione all’esame di certificazione le lavoratrici e i lavoratori dovranno dimostrare di possedere tre requisiti minimi:
– una conoscenza di base della lingua italiana;
– una comprovata formazione, realizzata nell’ultimo triennio, che abbia consentito il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze nella mansione oggetto della certificazione;
– un’esperienza lavorativa in regola di almeno 12 mesi, anche non continuativa, nell’ultimo triennio e nelle mansioni oggetto della certificazione.
Dal 2023 Ebincolf, operativo in qualità di Organismo di certificazione con il marchio “Certicolf”, certificherà la professionalità degli assistenti familiari sulla base della norma UNI 11766:2019 “Attività professionali non regolamentate. Assistente familiare: colf, baby-sitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. La norma definisce i requisiti specifici di ciascuna figura professionale operativa nell’ambito dell’assistenza familiare, con riferimento alle tre qualifiche funzionali di colf, badante e baby sitter.
L’iter di certificazione, avviato da Ebincolf nel 2017 sulla base di un disciplinare interno, ha comportato una significativa rivisitazione delle competenze e dell’organizzazione dell’Ente, esaltando il valore della contrattazione collettiva nazionale.

Cassa Mutua Nazionale: operazioni di conferma o variazione del nucleo familiare entro il 31 gennaio

Il personale delle BCC per poter fruire dei servizi resi da Cassa Mutua Nazionale dovrà provvedere entro il 31 gennaio 2023 alla conferma o variazione della composizione del proprio nucleo familiare iscritto alla Cassa stessa

Anche per l’anno 2023, come per gli anni precedenti, il personale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) per poter fruire dei servizi resi da Cassa Mutua Nazionale dovrà provvedere entro il 31 gennaio 2023 alla conferma o variazione della composizione del proprio nucleo familiare iscritto alla Cassa stessa. Tale operazione di conferma o variazione potrà essere effettuata accedendo all’area riservata del sito web di Cassa Mutua Nazionale.
Dipendente in servizio
Per le lavoratrici ed i lavoratori che hanno iscritto a Cassa Mutua Nazionale i propri familiari non fiscalmente a carico (coniuge/convivente more uxorio e familiari), a partire da questo anno, contestualmente alla operazione di conferma o variazione di cui sopra, dovranno essere indicate anche le modalità di versamento dei contributi dovuti.
Per il pagamento dei contributi dovuti, a decorrere dal 1° gennaio di questo anno, sarà necessario provvedere, a cura della lavoratrice/del lavoratore, a rendere esecutiva la domiciliazione sul proprio conto corrente bancario attraverso il Mandato di addebito diretto – SSD SEPA – a favore di Cassa Mutua Nazionale in un’unica soluzione. Questo sarà possibile autorizzando la modalità di pagamento SSD direttamente nell’area riservata del sito di Cassa Mutua Nazionale in fase di conferma/variazione del proprio nucleo familiare, oppure, sempre nell’area riservata, nella sezione area personale – profilo, dove sarà possibile inviare il modulo SSD a Cassa Mutua Nazionale. Non sarà più prevista, per il personale in servizio, la possibilità di esecuzione del pagamento di detti contributi attraverso la disposizione alle aziende di appartenenza e la relativa rendicontazione dei contributi versati, da parte di queste ultime, a Cassa Mutua Nazionale.
Di seguito i contributi a carico del dipendente in servizio per i familiari non fiscalmente a carico.

Tipologia familiare  Quota a carico del dipendente  
Coniuge/Convivente more uxorio NFC   300,00 euro
Familiare NFC   360,00 euro

Pensionati

Le pensionate/i pensionati (e coloro i quali sono a loro equiparati a norma di statuto) per la propria iscrizione e per l’iscrizione dei componenti del nucleo familiare (coniuge/convivente more uxorio e familiari) a Cassa Mutua Nazionale, sia fiscalmente che non fiscalmente a carico, dovranno effettuare le medesime attività descritte per le lavoratrici ed i lavoratori in servizio, con la differenza che le quote di iscrizione potranno essere versate:
– in una rata annuale o due rate semestrali a mezzo bonifico bancario a favore di Cassa Mutua Nazionale;
– con addebito diretto SDD SEPA, scegliendo se versare il totale dei contributi in un’unica soluzione annuale o in rate mensili.
Di seguito i contributi a carico del pensionato per se e per i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico.

Tipologia del contributo Categoria Importo del contributo
Contributi

cumulativi 

Pensionati

Coniugi FC

Conviventi more uxorio FC

Famigliari FC

Coniugi NFC

Conviventi more uxorio NFC

Famigliari NFC

840,00 euro

 66,00 euro

 66,00 euro

105,60 euro

300,00 euro

 300,00 euro

360,00 euro

Fringe benefit, stock option e adempimenti fiscali dell’INPS: invio dei dati entro il 21 febbraio 2023

I datori di lavoro che hanno erogato fringe benefit o stock option al personale cessato nel corso del 2022 devono trasmettere i relativi dati all’INPS quale sostituto d’imposta per gli adempimenti fiscali (INPS, messaggio 16 gennaio 2023, n. 263).

L’INPS fornisce indicazioni in merito alle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022.

 

Infatti, agendo in qualità di sostituto d’imposta, l’Istituto è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti, e deve effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.

 

Si ricorda che, in materia di reddito di lavoro dipendente, discende direttamente dal TUIR (art. 51, co. 1) il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.

 

L’ampia definizione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. 

 

In base al cosiddetto principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Pertanto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare, entro e non oltre il 21 febbraio 2023, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. 

 

L’INPS avverte che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma, tuttavia, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

La trasmissione dei dati dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica utilizzando l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

 

Selezionando un apposito collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), si apre un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.

 

CCNL Noleggio-Automezzi Anav: previsti aumenti retributivi da febbraio 2023

Nuovi minimi retributivi per il personale impiegato del settore

Il verbale di accordo siglato in data 6 ottobre 2022, tra l’ANAV e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, per il rinnovo del CCNL Noleggio Automezzi – Anav, applicato a tutti dipendenti delle imprese esercenti attività di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, prevede all’Allegato 5, i nuovi minimi retributivi che entreranno in vigore dal 1° febbraio 2023, come illustrato nella tabella sottostante.

Minimi Retributivi

 

Livello Minimi dal 01/02/2023
Q1 1.547,72
Q2 1.547,72
A1 1.547,72
A2 1.454,85
B1 1.315,56
B2 1.253,65
B3 1.199,49
C1 1.176,27
C2 1.036,97
C3 967,32
C4 773,87

 

Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto rende noto la migrazione progressiva dei piani di ammortamento delle gestioni pubblica e privata in procedura “Quote Quinto” (INPS, messaggio 13 gennaio 2023, n. 244).

Il tema della della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio è al centro del messaggio in commento dell’INPS. L’Istituto parte dal presupposto che qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato,  si risolva prima dell’estinzione del finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto.

Di conseguenza, per il 2023 sono stati quantificati gli oneri di gestione a ristoro del servizio prestato in ragione del vincolo contrattuale che si instaura con l’Istituto e delle relative clausole contemplate e accettate in sede di accreditamento o di convenzionamento dagli intermediari finanziari (per le annualità 2024 e 2025 tali oneri saranno rideterminati sulla base delle risultanze della contabilità analitica).

I nuovi applicativi INPS per la procedura “Quote Quinto”

L’INPS rende noto che l’attuazione della traslazione della cessione stipendiale sulla pensione è demandata al progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto”, attualmente dedicata alla gestione dei recuperi su pensioni esclusivamente correlati ai finanziamenti stipulati dal cedente nello status di pensionato.

L’obiettivo è, quindi, quello di estendere ai piani di ammortamento delle traslazioni di cessioni stipendiali tutte le funzionalità della procedura “Quote Quinto” quali, a titolo esemplificativo, rilascio quota cedibile, rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, accodamento rate (disponibile esclusivamente per la Gestione privata), ecc.

Parallelamente all’avvio dell’attività progettuale, è stato attivato un piano di migrazione progressiva nella procedura “Quote Quinto” sia dei piani di ammortamento in corso, sia di quelli di futura acquisizione.

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione pubblica

Finora la migrazione in “Quote Quinto”, effettuata a livello centrale, ha interessato circa 36.000 posizioni rispetto alla totalità dei piani di cessione da stipendio (circa 38.000) presenti nei sistemi della Gestione pubblica GPP/SIN. L’INPS chiarisce che ai piani migrati in “Quote Quinto” si applicano le stesse modalità previste dalla procedura per i piani di cessione del quinto della pensione della Gestione pubblica (pertanto, non potrà essere attivata la funzione “accodamento” in quanto non disponibile per i piani di tale gestione).

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione privata

La migrazione in “Quote Quinto” ha interessato anche circa 5.000 piani di cessione da stipendio presenti in procedura “Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata” ed è stata completata il 3 gennaio 2023, sempre a livello centrale.

In questo caso, i piani migrati sono contrassegnati sul portale “Quote Quinto” con il prefisso CQS anteposto al “Numero riferimento pratica”. Per ciascun piano è stato generato, a livello centrale, il rispettivo codice “ID PIANO” e si è proceduto a calcolare il rispettivo piano di ammortamento con il “numero delle rate” che corrisponde al quoziente importo da recuperare/importo rata.

Infine, l’INPS comunica che sui nuovi piani di cessione da stipendio delle gestioni pubblica e privata gli oneri saranno applicati, a decorrere dal mese successivo a quello della migrazione in procedura “Quote Quinto”, in base al profilo (convenzionato/non convenzionato) posseduto dall’intermediario finanziario all’atto della migrazione.

Fondo EBM Salute: apertura campagna di adesione per i familiari NON fiscalmente a carico

Dal 16 gennaio al 28 febbraio 2023 sarà possibile aderire alla campagna promossa dal Fondo EBM Salute per estendere la copertura sanitaria integrativa anche al proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico

A partire dal 16 gennaio è stata prevista la possibilità, anche per il 2023, di estendere la copertura sanitaria integrativa anche al proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico, come previsto dal Regolamento di EBM Salute.
A tal fine sono considerati membri del nucleo familiare NON fiscalmente a carico unicamente:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016 (Art.1, co. 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, co. 36-65);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
I premi per la copertura sono pari a:
146,00 euro per il/la coniuge/convivente, e
146,00 euro per ogni figlio/a.
La Polizza, con il medesimo Piano Sanitario della lavoratrice o del lavoratore Titolare, sarà valida retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 ottobre 2023.
Sarà possibile estendere la Polizza direttamente dall’Area Riservata EBM Salute nell’apposita sezione “Familiari a Pagamento” seguendo la procedura che genererà il MAV per il pagamento della quota di adesione, come indicato nel Manuale Gestione Familiari NON Fiscalmente a Carico.
La Campagna di Adesione terminerà il 28 febbraio 2023.

CCNL Anas: aumento dei minimi retributivi dal mese di febbraio 2023

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del gruppo Anas

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Anas, applicato a tutti i dipendenti del gruppo ANAS, e sottoscritto in data 14 dicembre 2022 tra ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, UGL Viabilità e logistica, SADA FAST CONFSAL, SNALA CISAL, ha previsto all’art. 98, in coerenza con l’art. 97, co. 4, i nuovi minimi retributivi, in vigore dal 1° febbraio 2023, come riportati nella tabella sottostante.

 

Livello Minimo
A 2.957,21
A1 2.464,34
B 2.094,72
B1 1.909,84
B2 1.724,98
C 1.416,97
C1 1.232,22

Fondo Previndai: recepite anche per l’anno 2023, le modifiche della contribuzione 2022

Versamenti contributivi 2023 al Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti-Aziende industriali

Per i Dirigenti a cui viene applicato il CCNL Dirigenti-Aziende industriali, vengono confermate anche per quest’anno, le modifiche dei contributi versati al Fondo di Previdenza complementare Previndai, che sono state applicate sino all’anno 2022, ossia:
– l’aumento del massimale contributivo erogato annualmente fino ad euro 180.000,00;
– la
possibilità, da parte delle Imprese, di sopportare il versamento annuale della contribuzione dovuta al Fondo, fino ad un massimo del 7%, rimanendo a carico del dirigente solo l’1% della medesima, previo accordo tra quest’ultimo e l’Impresa stessa.

Rinnovata altresì l’estensione a tutti gli iscritti al Fondo, del contributo minimo annuo a carico dell’Azienda, pari ad un ammontare di euro 4.800,00.

Nella tabella sottostante, viene riassunto schematicamente quanto sopra specificato relativamente alla contribuzione 2023.

 

Contribuzione 2023
Anzianità dirigenziale Classe di contribuzione Massimale contributivo Aliquote
Fino a 6 anni Cl. 1, 2, 3 e 4 Sino ad euro 180.000,00 4% Azienda

e

4% Dirigente

Oltre 6 anni

In relazione al limite contributivo minimo, è previsto inoltre: un adeguamento, confrontando i soli contributi aziendali di importo pari ad euro 4.800,00; in caso di cessazione in corso dell’anno, il limite della somma poc’anzi citata, va riproporzionato in base ai mesi di servizio prestati nell’anno d’interruzione del rapporto di lavoro considerando altresì il preavviso, e, qualora fosse, anche la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni ritenuta mese intero; nessun adeguamento deve esser apportato nei casi in cui l’Impresa non debba versare la contribuzione a proprio carico. A tal proposito, è bene ricordare che, l’azienda, è tenuta a destinare il 4% della retribuzione utile, al TFR, nella circostanza in cui, il dirigente, versi la contribuzione minima, pari sempre al 4% della retribuzione utile, al TFR, come previsto dal Contratto Collettivo.
Difatti, qualora egli non dovesse versare alcun contributo al Fondo, ed al tempo stesso volesse conferire il proprio TFR per intero sempre al Fondo, l’azienda non sarà tenuta ad erogare alcunché.

Nella tabella sottostante, è riassunta la situazione prevista per l’anno 2023.

 

Accantonamento TFR Contribuzione Dirigente Contribuzione Azienda
Integrale sì volontaria (min. 4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

no nessuna contribuzione
Parziale obbligatoria (4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

Nessuna modifica è stata poi rinvenuta per quel che riguarda la quota di TFR da versare al Fondo Previndai. Per l’anno 2023, infatti, le quote TFR sono quelle di seguito riportate:

 

Classi di Contribuzione Quota TFR
Cl. 1 3% della retribuzione utile al TFR
Cl. 2 4% della retribuzione utile al TFR
Cl. 3, 4 e 8 Integrale accantonamento

 

 

Definizione agevolata avvisi bonari: le istruzioni sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023

Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti, con esempi di calcolo, sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art.1 co. 153-159) per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari (Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023).

Con circolare del 13 gennaio 2023, n. 1, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti ai contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto. Tale misura è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, co. 153-159) come misura di supporto nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. 

 

Nella circolare citata l’Agenzia chiarisce subito il perimetro della misura, che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che è non è previsto l’invio di nuove comunicazioni.

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R.  n. 633/1972), rientra tra le metodologie di verifica sulla regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, effettua specifici controlli per correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Non si tratta un tipico atto impositivo vero e proprio, ma di un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute. Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo (art. 2, co. 2, D.L.gs n. 462/1997).  

La circolare in oggetto stabilisce che possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (art. 1, co. 153, L. n. 197/2022), richieste al contribuente a seguito delle comunicazioni di irregolarità. La misura prevede una riduzione dal 10 al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. 

Il pagamento delle somme (art. 1 co. 154, L. n. 197/2022) dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-bis (per il pagamento in forma rateale) del D.Lgs. n. 462 del 1997. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. 

Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena (art. 13, D.L.gs. n. 471/1997).

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (art.1, co. 155, L. n. 197/2022) a prescindere dal periodo d’imposta, per le quali, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), non si è verificata alcuna causa di decadenza (art. 15-ter, DPR n. 602/1973). In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo. 

L’art. 1 co. 156 della L. n. 197/2022 prevede il pagamento rateale delle somme dovute. Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni si precisa che la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 159, L. n. 197/2022) ha modificato la precedente disciplina (art. 3-bis, co. 1, D.L.gs. n. 462/1997) prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. 

A titolo esemplificativo, e per tutte le casistiche sopra descritte, sono disponibili nella circolare concreti esempi di calcolo sulle possibilità offerte dalla norma.