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CCNL Sanità: nuovo incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

Le OO.SS. respingono le proposte presentate dall’Aran

Si è svolto nei giorni scorsi all’Aran il nono incontro per il rinnovo del contratto dell’area sanitaria per il periodo 2022/2024. Il presidente dell’Aran ha aperto i lavori evidenziando che il confronto riprenderà il 13 gennaio 2025, con eventuale prosecuzione il 14 gennaio, alla luce dell’applicazione della legge di bilancio, ancora in fase di approvazione. Nel corso dell’incontro le OO.SS. hanno presentato le proprie osservazioni sui nuovi articoli della bozza contrattuale, evidenziando alcune divergenze con quanto proposto dall’Aran.
Tra le novità più rilevanti vi è la proposta da parte dell’Aran di consentire l’esercizio della libera professione in aggiunta alle 36 ore settimanali, senza la previsione di un’indennità di esclusività, come prevista per la dirigenza. L’indennità di esclusività consentirebbe ai professionisti di decidere se percepirla, innalzando lo stipendio, oppure se rinunciarvi e praticare la libera professione. Per le OO.SS. l’approvazione di questo articolato potrebbe produrre diseguaglianze tra le diverse professioni sanitarie.
La seconda novità rilevante riguarda il nuovo articolato su pausa e diritto alla mensa. Il testo proposto dall’Aran, respinto dalle OO.SS., garantirebbe il diritto alla mensa solo a coloro che effettuano più di 8 ore di lavoro continuative, peggiorando quindi il testo vigente, prevedendo anche che la pausa, se non effettuata, possa essere cumulata con il riposo continuativo di 11 ore previsto dalla normativa. Tutto questo ridurrebbe drasticamente la platea degli attuali aventi diritto alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi, senza peraltro alcun incremento del valore del buono pasto. 
Per le OO.SS. proseguirà senza sosta la mobilitazione affinché possano essere trovate nuove risorse sia per incrementare salari e stipendi sia per superare tutti i vincoli normativi, su assunzioni e salario accessorio, che ad oggi permangono e senza la rimozione dei quali nessuna valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico sarà possibile.

OMNIA IS: le domande per l’AIS del Fondo attività professionali e del Fondo SOLIMARE

A partire dal 1° gennaio 2025 le richieste di assegno di integrazione salariale devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma (INPS, messaggio 20 dicembre 2024, n. 4386).

L’INPS segnala che a partire dal 1° gennaio 2025, le domande di assegno di integrazione salariale (AIS) del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla medesima data, verrà dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande in oggetto.

Alla nuova procedura di invio della domanda di AIS per i citati Fondi sulla piattaforma “OMNIA IS”, si accede tramite il sito istituzionale dell’INPS, inserendo nel campo di ricerca testuale presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

 

 

 

Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime di adempimento collaborativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024, n. 295, il decreto 6 dicembre 2024 del MEF che stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime di adempimento collaborativo.

Requisiti soggettivi

 

Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo esclusivamente:

 

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

– 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;

– 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;

– 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto;

c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nella lettera a) e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto stesso;

d) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

 

Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali previsti, vengono riscontrati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato, facendo riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico e patrimoniale relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi anteriori e, per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno solare precedente o ai due anni solari anteriori.

 

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

 

I soggetti, per accedere al regime di adempimento collaborativo, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida fornite.

Il sistema deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti.

Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonchè la conoscibilità a tutti i livelli aziendali e deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.

A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:

  • strategia fiscale;

  • ruoli e responsabilità;

  • procedure per lo svolgimento delle seguenti attività: rilevazione del rischio; misurazione del rischio; gestione e controllo del rischio;

  • procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l’individuazione di eventuali carenze o errori;

  • adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno;

  • relazione agli organi di gestione;

  • mappa dei rischi fiscali.

La domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo, redatta utilizzando il modello reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito istituzionale, deve essere sottoscritta e presentata, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della PEC, alla casella indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) descrizione dell’attività svolta dall’impresa;

b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell’istanza;

c) documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;

d) mappa dei processi aziendali;

e) mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;

f) certificazione redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento e avente data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.

 

Tale documentazione può essere presentata o integrata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente.

 

Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, l’ufficio competente comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l’esito della verifica entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della documentazione e fatta salva l’eventuale sospensione dei termini.

In caso di ammissione al regime, il contribuente viene inserito nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

 

Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, nonchè per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che presentano istanza nell’anno 2025 entro il termine di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, a integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.

 

CCNL Forze armate: firmata l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed indennità per il personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate

E’ stato sottoscritto il 18 dicembre 2024 l’ipotesi di accordo relativo al personale del comparto Difesa – Sicurezza per il triennio 2022 – 2024 che interessa le oltre 430 mila unità del personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate. 
Oltre alle Organizzazioni sindacali delle forze di polizia a ordinamento civile, tale accordo è stato firmato anche dalle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), introdotte per la Difesa, a seguito della L. n.46/2022, in luogo dei Comitati Centrali della Rappresentanza militare (Co.Ce.R.).
Le Parti sociali hanno, con esso, previsto un aumento medio mensile a regime pari a 198,00 euro (di cui 173 per lo stipendio e le indennità fisse e continuative e la somma restante destinata al trattamento accessorio), permettendo un incremento stipendiale di circa 100,00 euro per la qualifica di base di ogni corpo e forza. In termini percentuali: 
– incremento del 5,89% per il 2024;
– incremento del 6,11% per il 2025;
– incremento del 6,15% per il 2026.
Inoltre, l’accordo in esame estende le indennità finalizzate a incentivare specifiche attività dei diversi Corpi e Forze e ne istituisce di nuove (ad esempio, vengono previste unità operative di primo intervento, conduttori cinofili, di presidio territoriale ecc..). 
Per le Forze armate, viene introdotta l’indennità per i servizi notturni e aumentato il compenso forfettario di guardia; vengono inoltre riconosciute nuove indennità operative (es. artificiere di reparto, manutentore aeromobili, supporto tecnico operazioni speciali, ecc..) e rivalutate quelle esistenti (es. indennità di marcia, soccorritore marittimo, ecc.). 
Dal punto di vista normativo, viene rafforzata la casistica e le tipologie degli istituti di welfare sociale, riconosciuto il diritto di partecipazione alle neocostituite APCSM e riscritta la normativa in materia di aggregazioni associative per la Polizia a ordinamento civile.
L’iter che dovrà affrontare l’accordo prevede: l’approvazione formale da parte del Consiglio dei Ministri, la registrazione da parte della Corte dei conti, l’emanazione di due distinti Decreti del Presidente della Repubblica e infine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

CCNL Energia e Petrolio: presentata la piattaforma di rinnovo

Nella piattaforma, che verrà definita l’11 febbraio, novità in materia di sicurezza e formazione. Erogazione dal 1° gennaio 2025 dello scostamento inflattivo

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo contrattuale 2025-2027 del CCNL Energia e Petrolio. Il percorso assembleare porterà, l’11 febbraio prossimo, alla definizione della piattaforma. Tra i punti affrontati si evince il rilancio della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle decisioni dell’azienda e l’avvio di una ricerca con le controparti per il sistema classificatorio, alla luce delle innovazioni tecnologiche, quali: intelligenza artificiale e transazione digitale ed energetica. Inoltre, viene precisata la necessità di costituire in tutti i luoghi di lavoro il coordinamento degli RLSA/RSU della stazione appaltante e delle imprese terze. Dal punto di vista della formazione, l’impegno è quello di definire un libretto formativo per la certificazione delle competenze. In merito alla parte salariale, dal 1° gennaio 2025 deve essere erogato lo scostamento inflattivo definito dalle Parti e relativo al biennio 2022-2023. 

Ok dell’Europa agli incentivi per gli agricoltori colpiti dalle alluvioni 2023

La Commissione europea ha autorizzato la concessione del beneficio con decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 dicembre 2024).

Semaforo verde dalla Commissione europea alla la concessione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria nell’ambito del “Temporary Crisis Framework”. A seguito della notifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità responsabile dell’attuazione della misura, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 63/2024, la Commissione ha autorizzato il beneficio con la decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024.

In particolare, al fine di fornire un efficace sostegno al lavoro in agricoltura nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68% dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno, sia parziale, operante nelle zone agricole di cui all’ allegato 1 al D.L. n. 61/2023. Si tratta appunto dei comuni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali.

Peraltro, l’Inps già con il messaggio n. 4156/2024 ha comunicato che il termine del pagamento della contribuzione ridotta potrà essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 260/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione preventiva per il credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.

L’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, chiarisce che:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

  • per investimenti effettuati a decorrere da 30 marzo 2024, il contribuente è tenuto: alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito e alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Tuttavia, tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione.

 

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

 

Ciò posto, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito in argomento, l’istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

CIPL Edilizia Industria e Artigianato Savona: definiti i valori dell’EVR 2025

Per il 2025, confermato il valore dell’EVR al 4%

Con Verbale di accordo siglato il 10 dicembre 2024, le Parti sociali Ance Savona – Sezione Imprenditori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Anaepa Confartigianato Costruzioni Savona, Cna Costruzioni Savona, Feneal – Uil Liguria, Filca – Cisl Liguria e Fillea – Cgil hanno definito i valori dell’EVR 2024 da far valere quale premio di produzione per l’anno 2025. 
Pertanto, per l’anno 2025 il valore dell’EVR viene confermato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 4% calcolato sui minimi retributivi in vigore al 1° luglio 2014:
– Livello 7: 65,20 euro;
– Livello 6: 58,66 euro;
– Livello 5: 48,93 euro;
– Livello 4: 45,66 euro;
– Livello 3: 42,40 euro;
– Livello 2: 38,16 euro;
– Livello 1: 32,60 euro.
L’EVR è riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti su prescrizione e decadenza

Fornite indicazioni sull’istituto di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301).

L’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). 

In particolare, per quel che riguarda la prescrizione, l’Istituto evidenzia che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma della Legge  n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2 del Testo unico sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2 del medesimo Testo unico.

Invece, con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma del D.P.R. n. 639/1970. Tutto ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.

Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Fondo Fasa: al via la campagna di adesione familiari per l’anno 2025

Fino al 14 febbraio sarà possibile iscrivere i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico

Il Fondo Fasa, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria alimentare, ha informato gli iscritti che è attiva la campagna di adesione per l’iscrizione dei familiari. Detta iscrizione garantisce una copertura sanitaria dedicata, diversa rispetto a quella del lavoratore iscritto al Fondo, sulla base di quanto previsto dal Nomenclatore familiari dei dipendenti e potrà avvenire all’interno di un arco temporale definito “Campagna di Adesione Familiari”.
Possono beneficiare dell’iscrizione:
– il coniuge, anche se residente presso un indirizzo diverso rispetto all’iscritto e non fiscalmente a suo carico;
– il convivente more uxorio, purché residente allo stesso indirizzo dell’iscritto, anche se non fiscalmente a suo carico;
– i figli, fiscalmente a carico dell’iscritto per almeno il 50%, anche se residenti altrove.
Il Fondo precisa che i soggetti diversi da quelli sopra indicati (es. figli non fiscalmente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii etc.), non possono essere inclusi nella copertura, seppur conviventi con l’iscritto. Qualora ci siano due coniugi o conviventi more uxorio, entrambi dipendenti di Aziende iscritte al Fondo, questi saranno inseriti entrambi come iscritti e non potranno essere in alcun modo inseriti come beneficiari l’uno dell’altro. I figli fiscalmente a carico invece, potranno risultare beneficiari di entrambe le coperture dei genitori, previo pagamento da parte di entrambi.
La campagna di iscrizione terminerà il 14 febbraio 2025.