Illustrati gli effetti della disciplina del D.L. n. 61/2023 sulle prestazioni dell’anno scorso in riferimento alla platea dei beneficiari (INPS, circolare 26 gennaio 2024, n. 22).
Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del D.L. n. 61/2023 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro.
In particolare, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento.
Pertanto, l’INPS con la circolare in commento ha illustrato gli effetti della disciplina di cui al citato comma 5 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro.
I beneficiari
I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l’anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce.
Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2023.
In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.
Il requisito contributivo
L’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.
L’interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l’applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.
Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.
Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’INPS applicherà il beneficio anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
Pertanto, i periodi di fruizione della misura in argomento saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.
Il calcolo della disoccupazione agricola 2023
Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico disciplinato dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023.
Dato che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2023 il limite di 182 giornate.
Superato questo limite, il beneficio viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.
Retribuzione di riferimento
In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per ilo stesso ammortizzatore.
Al riguardo, il comma 1 del richiamato articolo 7 prevede che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 148/2015.
Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale.
Infine, l’INPS ha comunicato che per consentire il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 secondo le modalità descritte, la procedura di liquidazione sarà opportunamente implementata.